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Art. 454 c.p.c. – Ricorso per cassazione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma del n. 3 dell'art. 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate . 6

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