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Art. 455 c.p.c. – Arbitrato dei consulenti tecnici

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.

Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.

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