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Art. 456 c.p.c. – Pronuncia dei consulenti tecnici

Codice di procedura civile (c.p.c.)

I consulenti tecnici decidono secondo equità.

Il lodo deve essere depositato, a pena di nullità, nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed è dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà è ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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