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Art. 501 c.p.c. – Termine dilatorio del pignoramento

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

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