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Art. 529 c.p.c. – Istanza di assegnazione o di vendita

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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