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Europaius

Art. 551 c.p.c. – Intervento

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

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Articoli richiamati

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