Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 525 c.p.c. – Condizioni e tempo dell'intervento

Codice di procedura civile (c.p.c.)

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 .113a

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529 . 113a

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

2

Articoli che richiamano questo articolo

6

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.