Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.(88)90

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 552 c.p.c.

1

Articoli richiamati

1

Articoli che richiamano questo articolo

6

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.