Art. 617 c.p.c. – Forma dell'opposizione
Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.113a
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.113a
Giurisprudenza sull'Art. 617 c.p.c.
Articoli richiamati
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 281-deciesAmbito di applicazione
- Art. 512Risoluzione delle controversie
- Art. 534-terRicorso al giudice dell'esecuzione
- Art. 548Mancata dichiarazione del terzo
- Art. 549Contestata dichiarazione del terzo
- Art. 560Modo della custodia
- Art. 591-bisDelega delle operazioni di vendita
- Art. 591-terRicorso al giudice dell'esecuzione
- Art. 618-bisProcedimento