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Art. 621 c.p.c. – Limiti della prova testimoniale

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.

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Giurisprudenza sull'Art. 621 c.p.c.

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