Art. 620 c.p.c. – Opposizione tardiva
Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.
Giurisprudenza sull'Art. 620 c.p.c.
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1993-04-19
1970-11-26