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Art. 620 c.p.c. – Opposizione tardiva

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

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Giurisprudenza sull'Art. 620 c.p.c.

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