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Art. 623 c.p.c. – Limiti della sospensione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

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Giurisprudenza sull'Art. 623 c.p.c.

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