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Art. 649 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione provvisoria

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.

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Giurisprudenza sull'Art. 649 c.p.c.

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