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Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

Codice di procedura civile (c.p.c.)

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente ... . (88) (90) 178

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà. (171) (173)

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Giurisprudenza sull'Art. 654 c.p.c.

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