Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione
L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente ... . (88) (90) 178
Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà. (171) (173)
Giurisprudenza sull'Art. 654 c.p.c.
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1990-12-12