Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 744 c.p.c. – Copie o estratti da pubblici registri

Codice di procedura civile (c.p.c.)

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.