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Art. 745 c.p.c. – Rifiuto o ritardo nel rilascio

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al conciliatore, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. (88) 90

Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere depositario esercita le sue funzioni.

Il presidente o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale. (88) 90

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