Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 77 c.p.c. – Rappresentanza del procuratore e dell'institore

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.