Art. 78 c.p.c. – Curatore speciale
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finchè subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
Giurisprudenza sull'Art. 78 c.p.c.
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1994-12-05