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Art. 787 c.p.c. – Vendita di mobili

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. 116

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

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