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Art. 788 c.p.c. – Vendita di immobili

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita . 116

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti . 116

Quando le operazioni sono affidate a un professionista , questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo. 116

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