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Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità

Codice di procedura civile (c.p.c.)

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

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Giurisprudenza sull'Art. 88 c.p.c.

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