Pronuncia 616/1987 — Rel. Francesco Greco
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice relatore Francesco Greco.
In tre distinti procedimenti, aventi ad oggetto il diritto di taluni lavoratori subordinati privati alla sospensione delle ferie per il periodo corrispondente alla durata della malattia sopravvenuta in pendenza del godimento di tale periodo di riposo, la Corte di cassazione (r.o. n. 1149/84), il Tribunale di Aosta (r.o. n. 66/85) ed il Pretore di Milano (r.o. n. 535/86) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non consente siffatta sospensione.
La Corte di cassazione, ribadita la propria costante giurisprudenza, secondo la quale il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie retribuite non è influenzato dalla malattia sopravvenuta durante il congedo, neanche in base al disposto dell'art. 2 n. 3 della Convenzione O.I.L. n. 52 del 1936, resa esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, e dell'art. 6 n. 2 della Convenzione della stessa Organizzazione n. 132 del 1970, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157, ha ritenuto, per tale ragione, rilevante la questione, in considerazione del sopra descritto oggetto della domanda.
Nel merito, ha osservato che il dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ., interpretato in senso preclusivo di detta sospensione, si pone in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.. L'art. 36 Cost., invero, impone che al lavoratore venga concesso un congruo periodo di riposo, al fine (sottolineato anche dalla giurisprudenza di questa Corte: sentt. n. 66/63 e n. 189/80) di proteggerne le energie psicofisiche. Tale è certamente anche la ratio dell'art. 2109 cod. civ. la quale, tuttavia, nel suo concreto atteggiarsi in disposizioni positive da questa norma dettate, non si è tradotta anche in una disciplina idonea ad attribuire all'evento morboso rilievo sospensivo del congedo. L'identica ratio del sovraordinato precetto costituzionale sembra, tuttavia, incompatibile con siffatta esclusione potendosi fondatamente osservare che la malattia impedisce la funzione tipica del riposo, quanto al ristoro delle energie psicofisiche del lavoratore. Del resto - e di qui la ritenuta violazione anche del principio di uguaglianza - in taluni settori produttivi i contratti collettivi hanno disciplinato la materia applicando il principio che la malattia insorta durante il godimento delle ferie ne sospende il decorso, non diversamente da quanto previsto, per il settore dell'impiego pubblico (d.P.R. n.
501/79 e n. 810/80) con riferimento a casi di insorgenza di "gravi malattie" o di "ricoveri ospedalieri": tale disparità non sembra ragionevole neanche con riferimento alla disciplina dell'impiego pubblico perché, pur nel permanere di rilevanti differenze fra questo e l'impiego privato, deve prendersi atto che, nell'uno come nell'altro, l'istituto delle ferie risponde al comune scopo sopra descritto, cui è stato conferito uguale rilievo costituzionale.
Considerazioni non dissimili svolgono a sostegno delle proprie censure anche il Tribunale di Aosta ed il Pretore di Milano, il quale ultimo, però, ha limitato i profili di illegittimità dell'art. 2109 cod. civ. al solo possibile contrasto della norma con l'art. 36 Cost..
Nessuno si è costituito o è intervenuto.
A loro parere risulterebbero violati:
Le censure sono fondate.
L'art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse.
Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 cod. civ. che, correlato all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale.
Le suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale.
Lo stesso datore di lavoro è interessato a che effettivamente avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie del lavoratore affinché il suo successivo apporto all'impresa sia più proficuo di risultati.
Le finalità che si intendono raggiungere sono certamente frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.
Del resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto il principio secondo cui i periodi di incapacità al lavoro dovuti a malattia o ad infortunio non possono essere contegggiati nel congedo annuale retribuito.
Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e di quelli che hanno ratificato la detta convenzione, hanno dato attuazione al principio; sia pure con varie modalità hanno previsto la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia insorta durante lo stesso.
Molti contratti collettivi già la prevedono, come le stesse norme disciplinatrici del rapporto di impiego pubblico, indicate dai remittenti a parametro (art. 16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810).
Lo stesso legislatore ha già escluso dal periodo feriale alcuni eventi (per es. il preavviso); ha previsto la interruzione delle ferie per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza ecc.
Non valgono in senso contrario la sottrazione al controllo del datore di lavoro delle modalità di fruizione delle ferie e della sua effettività; la eventuale sovrapposizione di due cause di sospensione dell'attività di lavoro (ferie e malattia) e la diversità degli effetti sulla retribuzione; la necessità di considerare l'entità della malattia e di effettuare i relativi controlli; le eventuali necessità del datore di lavoro alla ripresa del lavoro dopo il periodo feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto che già attualmente si tende a scaglionare le ferie nel corso dell'intero anno.
Certamente l'attuazione del principio che si va affermando, della sospensione del periodo feriale per malattia insorta durante lo stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio.
Vi potrà essere un intervento specifico del legislatore o potrà sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sarà una scelta che il legislatore dovrà compiere.
Comunque va affermato il principio che ha il suo fondamento in un precetto della Costituzione che va attuato. E, pertanto, la norma censurata (art. 2109 cod. civ.) va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo feriale per la malattia insorta durante lo stesso.
DISPOSITIVO per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI