Malattia del lavoratore: certificato, visita fiscale e comporto
Quando un lavoratore dipendente si ammala, il rapporto di lavoro resta sospeso: l'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto e una retribuzione o indennità per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. In cambio il lavoratore ha alcuni obblighi precisi: far trasmettere il certificato medico telematico all'INPS, avvisare subito il datore, comunicare l'indirizzo dove si trova ed essere reperibile nelle fasce orarie per la visita medica di controllo, la cosiddetta visita fiscale.
La guida segue il percorso pratico dalla prima giornata di malattia alla ripresa del lavoro: certificato e numero di protocollo, comunicazione all'azienda, indennità INPS e integrazione del datore, orari di reperibilità per dipendenti privati e pubblici, conseguenze dell'assenza alla visita, contestazione dell'esito, comportamenti vietati durante la malattia. L'ultima parte riguarda il periodo di comporto, cioè il numero massimo di giorni di assenza oltre il quale il datore può licenziare: come si calcola secondo il CCNL, come si può evitarne il superamento con ferie o aspettativa e quali limiti valgono per i lavoratori con disabilità. Le regole indicate valgono per il lavoro subordinato; autonomi e iscritti alla Gestione separata hanno discipline proprie.
In sintesi
Termine
Il certificato va trasmesso dal medico all'INPS il primo giorno di malattia (o entro il giorno successivo all'inizio, se la visita avviene a domicilio) e il datore va avvisato prima dell'inizio del turno, secondo il CCNL. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono, di regola, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi i festivi. L'indennità INPS spetta per massimo 180 giorni nell'anno solare. Il periodo di comporto è fissato dal contratto collettivo (spesso 180 giorni in un anno o in un triennio per i privati); superato il comporto, il datore può licenziare con preavviso.
Cosa fare
Farsi rilasciare il certificato medico telematico. Il primo giorno di malattia il lavoratore si rivolge al medico di medicina generale o, nei giorni festivi e di notte, alla guardia medica; anche il medico ospedaliero e il libero professionista possono certificare. Il medico trasmette il certificato all'INPS per via telematica e consegna al lavoratore il numero di protocollo (PUC), che identifica il certificato.
Il certificato indica la prognosi, cioè i giorni di malattia previsti, e l'indirizzo di reperibilità: va controllato subito, perché un indirizzo sbagliato o incompleto, senza cognome sul citofono, rende impossibile la visita fiscale e viene trattato come assenza. Il certificato non può essere retrodatato, salvo il caso della visita domiciliare effettuata il giorno successivo all'inizio della malattia.
Avvisare il datore di lavoro e comunicare il protocollo. Il contratto collettivo impone di avvisare il datore prima dell'inizio dell'orario di lavoro o comunque all'inizio della giornata, per telefono, e-mail o tramite il portale aziendale. Il lavoratore comunica poi il numero di protocollo, con cui il datore consulta l'attestato sul portale INPS senza vedere la diagnosi, che resta riservata.
Il ritardo nell'avviso non fa perdere l'indennità INPS, ma può essere contestato come illecito disciplinare secondo il codice disciplinare del CCNL. Se la malattia continua oltre la prognosi, serve un certificato di continuazione prima della scadenza del precedente. Se il lavoratore guarisce prima, deve chiedere al medico la rettifica del certificato prima di rientrare, perché la ripresa anticipata senza rettifica crea problemi di copertura assicurativa.
Verificare indennità INPS e integrazione del datore. Per molte categorie del settore privato (operai, impiegati del commercio e del terziario) l'INPS paga un'indennità pari al 50 % della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno e al 66,66 % dal 21° al 180° giorno, anticipata in busta paga dal datore. I primi tre giorni (carenza) sono pagati dal datore se il CCNL lo prevede, e quasi tutti i contratti integrano l'indennità fino al 100 % per un certo periodo.
Gli impiegati dell'industria, i quadri e i dipendenti pubblici sono retribuiti direttamente dal datore secondo il contratto. La base normativa dell'indennità e del certificato è il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663. Le differenze non pagate si recuperano come crediti di lavoro, dopo una contestazione scritta.
Rispettare le fasce di reperibilità. Durante tutta la prognosi, compresi sabati, domeniche e festivi, il lavoratore deve essere presente all'indirizzo indicato nelle fasce orarie della visita di controllo: di regola dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Le stesse fasce si applicano oggi, secondo le indicazioni INPS, anche ai dipendenti pubblici, dopo che una pronuncia del TAR Lazio ha annullato le fasce più ampie previste per il settore pubblico.
Sono esonerati dalla reperibilità, tra gli altri, i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, con invalidità riconosciuta almeno al 67 %, o con malattia connessa a infortunio sul lavoro o causa di servizio, se il medico lo indica nel certificato. Fuori dalle fasce si può uscire, purché l'attività sia compatibile con la malattia.
Gestire la visita fiscale e l'eventuale assenza. La visita di controllo può essere disposta dal datore tramite il portale INPS oppure d'ufficio dall'INPS, che dal 2017 è competente anche per i dipendenti pubblici (polo unico, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75). Il medico controlla lo stato di malattia e può confermare o ridurre la prognosi. Se il lavoratore è assente, riceve un avviso con l'invito a presentarsi il giorno successivo all'ambulatorio INPS.
L'assenza ingiustificata alla visita comporta la perdita dell'indennità per i primi dieci giorni e, dopo una seconda visita (Corte cost. n. 78/1988), del 50 % per il periodo successivo (art. 5 D.L. 12 settembre 1983, n. 463), oltre a possibili sanzioni disciplinari. Va quindi documentato subito il giustificato motivo, ad esempio una visita specialistica o un'urgenza.
Contestare l'esito della visita fiscale. Se il medico INPS ritiene il lavoratore guarito e fissa il rientro, ma il lavoratore non si sente in grado di lavorare, deve dichiararlo sul verbale, che firma con riserva, e rivolgersi il giorno stesso al proprio medico. La divergenza tra le valutazioni viene decisa dal coordinatore medico-legale dell'INPS, di regola con una nuova visita ambulatoriale.
Chi non si presenta al lavoro alla data indicata senza aver contestato il giudizio rischia la contestazione di assenza ingiustificata e, se l'assenza si protrae, un licenziamento disciplinare. Le controversie sull'indennità di malattia con l'INPS si propongono al Tribunale, sezione lavoro, dopo il ricorso amministrativo, nel rito previdenziale (art. 442 c.p.c.).
Evitare comportamenti incompatibili con la malattia. La malattia non obbliga a restare chiusi in casa fuori dalle fasce, ma il lavoratore deve astenersi da attività che dimostrano l'inesistenza della malattia o che ne ritardano la guarigione: un altro lavoro, attività sportive impegnative, viaggi incompatibili con la prognosi. I doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di fedeltà valgono anche durante la sospensione.
I datori ricorrono spesso ad agenzie investigative: lo Statuto dei lavoratori (art. 5 L. 20 maggio 1970, n. 300) vieta controlli sanitari diretti da parte del datore, ma la giurisprudenza ammette accertamenti investigativi sulle attività esterne. Un comportamento incompatibile accertato può portare al licenziamento per giusta causa anche se la malattia era reale.
Calcolare il periodo di comporto. L'art. 2110 c.c. consente il licenziamento per malattia solo dopo il periodo di comporto fissato dal contratto collettivo. Il comporto secco riguarda un'unica malattia ininterrotta; quello per sommatoria somma più episodi in un arco di tempo (ad esempio 180 giorni in 365 o nel triennio). Nel pubblico impiego i CCNL prevedono di regola 18 mesi nel triennio, con ulteriori 18 mesi non retribuiti nei casi gravi.
Il lavoratore può chiedere il conteggio all'ufficio del personale. Si contano anche i giorni non lavorativi compresi nella prognosi. Il licenziamento intimato prima del superamento del comporto è nullo; dopo il superamento il datore può recedere con preavviso, ma entro un tempo ragionevole, senza dover provare altro motivo.
Proteggersi dal superamento del comporto. Prima della scadenza il lavoratore può chiedere di trasformare l'assenza in ferie maturate, se la malattia lo consente, oppure l'aspettativa non retribuita prevista da molti CCNL, che sospende il conteggio. Il datore deve valutare la richiesta di ferie in buona fede; il rifiuto deve essere motivato da esigenze aziendali concrete.
Per i lavoratori con disabilità la Cassazione ha ritenuto che applicare lo stesso comporto previsto per tutti, senza escludere le assenze legate alla disabilità o adottare accomodamenti ragionevoli, possa costituire discriminazione indiretta. Il licenziamento per superamento del comporto si impugna per iscritto entro 60 giorni e con ricorso al giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.) entro i successivi 180 giorni.
A cosa fare attenzione
- Indicare nel certificato un indirizzo incompleto o diverso da quello in cui ci si trova: per l'INPS l'irreperibilità equivale all'assenza alla visita, con perdita dell'indennità e possibili sanzioni disciplinari.
- Uscire nelle fasce di reperibilità per commissioni ordinarie: solo visite mediche, accertamenti o urgenze documentate giustificano l'assenza, e la prova va prodotta subito all'INPS e al datore.
- Svolgere un secondo lavoro o attività sportive durante la malattia: anche con malattia reale, l'attività che ne ritarda la guarigione è stata ritenuta giusta causa di licenziamento.
- Non contestare sul verbale l'esito della visita fiscale e restare a casa: il giorno successivo l'assenza diventa ingiustificata e può aprire un procedimento disciplinare.
- Ignorare il conteggio del comporto nelle malattie lunghe o ripetute: chi non chiede ferie o aspettativa in tempo può essere licenziato legittimamente il giorno dopo il superamento.
- Per lavoratori con disabilità, non segnalare al datore che le assenze dipendono dalla condizione invalidante: senza questa informazione è più difficile far valere la discriminazione nel calcolo del comporto.
- Impugnare tardi il licenziamento per superamento del comporto: dopo 60 giorni dalla comunicazione l'impugnazione è preclusa, anche se il conteggio del datore era errato.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Quali sono gli orari della visita fiscale?
Le fasce di reperibilità sono, di regola, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni della prognosi, compresi sabati, domeniche e festivi. Secondo le indicazioni INPS valgono oggi anche per i dipendenti pubblici. In quelle ore il lavoratore deve trovarsi all'indirizzo indicato nel certificato, salvo giustificato motivo documentato.
Cosa succede se non sono in casa alla visita fiscale?
Il medico lascia un avviso con l'invito a presentarsi il giorno dopo all'ambulatorio INPS. Se l'assenza non è giustificata, si perde l'indennità di malattia per i primi dieci giorni e, dopo una seconda visita, la metà per il periodo successivo. Il datore può inoltre avviare un procedimento disciplinare secondo il contratto collettivo.
Posso uscire di casa durante la malattia?
Sì, fuori dalle fasce di reperibilità, se l'uscita è compatibile con la malattia e non ne ritarda la guarigione: una passeggiata consigliata dal medico, la spesa, una visita. Sono rischiose le attività che dimostrano l'inesistenza della malattia, come un altro lavoro o sport impegnativi, che possono giustificare il licenziamento.
Chi paga la malattia: INPS o datore di lavoro?
Per operai e impiegati di commercio e terziario l'INPS paga un'indennità dal 4° giorno, pari al 50 % fino al 20° giorno e al 66,66 % dal 21° al 180°, anticipata in busta paga dal datore. I primi tre giorni e l'integrazione fino al 100 % dipendono dal contratto collettivo. Impiegati dell'industria e dipendenti pubblici sono pagati dal datore.
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore, fissato dal contratto collettivo. Può riguardare una sola malattia lunga (comporto secco) o la somma di più assenze in un arco di tempo (comporto per sommatoria). Superato il comporto, il datore può licenziare con preavviso senza dover provare altri motivi.
Come evitare il superamento del comporto?
Prima della scadenza si può chiedere al datore di imputare a ferie i giorni successivi, se le ferie maturate lo consentono, oppure l'aspettativa non retribuita prevista da molti contratti collettivi. La richiesta va fatta per iscritto e in tempo. Il datore deve valutarla in buona fede e motivare un eventuale rifiuto con esigenze aziendali.
Chi è esonerato dalla visita fiscale?
Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, con invalidità riconosciuta almeno al 67 %, o assenti per infortunio sul lavoro, malattia professionale o causa di servizio, se il medico lo indica nel certificato. L'esonero dalla reperibilità non esclude del tutto i controlli dell'INPS.
Il datore di lavoro può vedere la diagnosi?
No. Il datore riceve dall'INPS l'attestato di malattia con la sola prognosi, cioè le date di inizio e fine, e l'indirizzo di reperibilità. La diagnosi resta riservata al medico e all'INPS. Lo Statuto dei lavoratori vieta inoltre al datore di effettuare direttamente accertamenti sulla malattia, che devono passare dai medici pubblici.
Cosa fare se non sono d'accordo con il medico fiscale?
Si dichiara il dissenso sul verbale della visita e ci si rivolge subito al proprio medico, che può certificare la prosecuzione della malattia. La questione viene decisa dal coordinatore medico-legale dell'INPS, di regola con una visita ambulatoriale. Nel frattempo è prudente informare il datore per iscritto del dissenso espresso.
Posso andare in vacanza mentre sono in malattia?
Solo se lo spostamento è compatibile con la malattia e con la guarigione, e se si comunica in anticipo il nuovo indirizzo di reperibilità all'INPS e al datore. In pratica il viaggio va valutato con il medico curante. Un viaggio incompatibile con la prognosi, scoperto dal datore, è una delle cause più frequenti di licenziamento disciplinare.
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