Ferie non godute: quando si pagano e come chiedere l'indennità
Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile del lavoratore, garantito dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione, dall'art. 2109 c.c. e dall'art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. La legge assicura almeno quattro settimane all'anno; i contratti collettivi possono prevederne di più. Durante il rapporto le ferie vanno godute e non possono essere sostituite da denaro: la «monetizzazione» è ammessa solo per la parte eccedente il minimo legale, se il CCNL lo consente, e per le ferie residue al momento della cessazione del rapporto.
La guida spiega come si maturano e si programmano le ferie, quali termini valgono per fruirle (due settimane nell'anno, le altre due entro i 18 mesi successivi), che cosa succede se il datore non le concede, come si calcola l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla fine del rapporto e quali strumenti esistono per recuperarla: richiesta scritta, diffida accertativa dell'Ispettorato, tentativo di conciliazione, decreto ingiuntivo e ricorso al giudice del lavoro. Un passaggio è dedicato ai dipendenti pubblici, per i quali il D.L. 95/2012 vieta in linea di principio il pagamento delle ferie, con le eccezioni riconosciute dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE.
In sintesi
Termine
Almeno due settimane di ferie vanno godute nell'anno di maturazione (consecutive, se il lavoratore lo chiede) e le restanti due entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno, salvo termini più lunghi del CCNL. L'indennità sostitutiva per ferie non godute matura alla cessazione del rapporto e va pagata con le competenze finali. Per agire in giudizio conviene muoversi entro cinque anni dalla cessazione: sulla natura del credito e sul termine di prescrizione (quinquennale o decennale) la giurisprudenza non è uniforme. Le rinunce firmate fuori dalle sedi protette sono impugnabili entro sei mesi.
Cosa fare
Calcolare le ferie maturate e residue. Il primo documento da controllare è la busta paga: quasi tutti i cedolini riportano le ferie maturate nel mese, quelle godute e il residuo, in giorni o in ore. Il minimo legale è di quattro settimane all'anno (art. 10 D.Lgs. 66/2003); il contratto collettivo può prevederne di più e stabilire se si contano in giorni lavorativi su cinque o sei giorni settimanali. Le ferie maturano anche durante malattia, infortunio, congedo di maternità e altre assenze equiparate al servizio.
Se i dati del cedolino non tornano, si chiede per iscritto all'ufficio del personale l'estratto delle presenze. Un errore di conteggio non contestato si trascina negli anni e diventa difficile da provare alla fine del rapporto.
Chiedere le ferie per iscritto e conservare la risposta. Il periodo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.), di regola con un piano ferie annuale. Il lavoratore deve però poter fruire effettivamente delle ferie: almeno due settimane nell'anno di maturazione, consecutive se le chiede, e le altre due entro i 18 mesi successivi.
Le richieste vanno fatte per e-mail aziendale, tramite il portale presenze o con lettera, e il rifiuto va conservato. Secondo la Corte di giustizia UE il lavoratore non perde le ferie non godute se il datore non dimostra di averlo invitato formalmente a fruirne e informato che altrimenti le avrebbe perse. La prova scritta delle richieste respinte è decisiva in giudizio.
Segnalare la malattia durante le ferie. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso, come ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 616 del 1987: i giorni di malattia non si consumano come ferie e restano da godere. La sospensione non è automatica: il lavoratore deve far trasmettere al medico il certificato telematico all'INPS e comunicare subito al datore il numero di protocollo e l'indirizzo di reperibilità, anche se si trova in vacanza.
Chi è all'estero deve far legalizzare o validare il certificato secondo le regole del Paese in cui si trova; nei Paesi UE basta di solito il certificato del medico locale tradotto. Senza comunicazione tempestiva il datore conteggia l'intero periodo come ferie e il recupero diventa una questione di prova.
Verificare le scadenze dei 18 mesi e i contributi. Se le ferie dell'anno non vengono godute entro i 18 mesi successivi (o entro il termine più lungo del CCNL), il datore resta obbligato a farle fruire, ma è esposto a sanzioni amministrative per ciascun lavoratore e anno di riferimento (art. 18-bis D.Lgs. 66/2003), più gravi se le violazioni riguardano molti dipendenti o si ripetono. Secondo le istruzioni INPS, alla scadenza del termine il datore deve comunque versare i contributi sulle ferie non godute, anche se non le paga.
Il lavoratore non perde il diritto alle ferie arretrate: può continuare a chiederle e, alla cessazione del rapporto, ottenerne il pagamento. Conviene però inviare ogni anno una richiesta scritta di programmazione, per evitare che il datore sostenga una rinuncia volontaria.
Controllare l'indennità sostitutiva nelle competenze finali. Alla fine del rapporto, per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento), le ferie maturate e non godute devono essere pagate con l'indennità sostitutiva. Si calcola moltiplicando i giorni o le ore residue per la retribuzione giornaliera o oraria prevista dal CCNL, comprensiva degli elementi fissi e continuativi; molti contratti usano il divisore 26 per i giorni e 173 o 168 per le ore.
L'indennità è soggetta a contributi previdenziali e a IRPEF ordinaria, e deve comparire come voce autonoma nell'ultima busta paga. Se manca o è calcolata su un numero di giorni inferiore a quello risultante dai cedolini precedenti, il lavoratore la contesta per iscritto entro breve, chiedendo il ricalcolo e allegando l'ultimo cedolino con il saldo ferie.
Inviare una diffida e attivare l'Ispettorato del lavoro. Se l'indennità non viene pagata, il primo passo è una lettera di messa in mora con raccomandata o PEC, che indica il numero di giorni, l'importo e un termine di 15 giorni per il pagamento. La messa in mora fa decorrere interessi e rivalutazione e interrompe la prescrizione.
In alternativa, o in aggiunta, si può presentare una richiesta di intervento all'Ispettorato territoriale del lavoro, che dopo l'accertamento può emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Se il datore non paga e non concilia entro i termini, la diffida acquista valore di titolo esecutivo. Il servizio è gratuito; serve un documento di identità e copia delle buste paga.
Chiedere un decreto ingiuntivo o proporre ricorso. Quando l'importo risulta da buste paga firmate o dal prospetto di fine rapporto, il lavoratore può chiedere al Tribunale, sezione lavoro, un decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.), spesso provvisoriamente esecutivo. Nei casi contestati, ad esempio sul numero di giorni o sull'applicabilità del CCNL, si deposita ricorso ex art. 414 c.p.c. con l'assistenza di un avvocato, eventualmente dopo il tentativo facoltativo di conciliazione presso l'Ispettorato o in sede sindacale (art. 410 c.p.c.).
Nelle controversie di lavoro il contributo unificato è dimezzato e non è dovuto da chi ha un reddito imponibile non superiore al triplo della soglia per il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002). Chi rientra nella soglia può chiedere anche il patrocinio gratuito.
Valutare le regole speciali per i dipendenti pubblici. Nel pubblico impiego l'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce che le ferie sono obbligatoriamente fruite e non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi, neppure alla cessazione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2016, ha chiarito che il divieto non opera quando le ferie non sono state godute per causa non imputabile al dipendente, come malattia, infortunio o cessazione improvvisa del rapporto.
La Corte di giustizia UE e la Cassazione hanno poi precisato che l'amministrazione deve dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie e di averlo avvertito della perdita. Le cause dei dipendenti contrattualizzati si propongono al giudice ordinario del lavoro; il TAR interviene per il personale non contrattualizzato e per l'ottemperanza alle sentenze.
A cosa fare attenzione
- Accettare in busta paga il pagamento periodico delle quattro settimane minime: la monetizzazione durante il rapporto è vietata e il lavoratore conserva il diritto a goderle, ma dovrà provare di non averle fruite.
- Chiedere le ferie solo a voce: in caso di contestazione il datore sostiene la rinuncia volontaria e il lavoratore non ha prove del rifiuto né dell'assenza di un invito formale a fruirne.
- Non comunicare la malattia insorta in vacanza: senza certificato trasmesso e comunicazione immediata al datore, i giorni vengono conteggiati come ferie e non si recuperano.
- Firmare all'uscita un verbale di conciliazione o una quietanza «a saldo di ogni pretesa»: se sottoscritto in sede protetta non è più impugnabile, anche se l'indennità sostitutiva è stata calcolata male.
- Lasciar passare anni dalla cessazione senza diffide: l'orientamento sul termine di prescrizione non è uniforme e chi attende oltre cinque anni rischia di vedersi opporre l'estinzione del credito.
- Nel pubblico impiego, dare per scontato che le ferie si perdono: se l'amministrazione non ha invitato a fruirle o le ferie sono saltate per malattia, l'indennità può spettare e va chiesta per iscritto.
- Calcolare l'indennità sulla sola paga base: vanno inclusi gli elementi fissi e continuativi previsti dal CCNL, come superminimi e scatti di anzianità; un consulente del lavoro può verificare il conteggio.
Base normativa
Decisioni giudiziarie correlate
Domande frequenti
Le ferie non godute vengono pagate?
Durante il rapporto le quattro settimane minime non possono essere pagate al posto del riposo: vanno godute. Alla cessazione del rapporto, invece, tutte le ferie maturate e non fruite devono essere pagate con l'indennità sostitutiva, che compare nell'ultima busta paga. I giorni eccedenti il minimo legale possono essere monetizzati anche prima, se il contratto collettivo lo consente.
Entro quando vanno godute le ferie?
Almeno due settimane nell'anno di maturazione, consecutive se il lavoratore lo chiede, e le altre due entro i 18 mesi successivi alla fine dell'anno. Il contratto collettivo può fissare termini diversi per la parte eccedente. Superato il termine, le ferie non si perdono, ma il datore è sanzionabile e deve versare i contributi.
Le ferie scadono dopo 18 mesi?
No, il termine dei 18 mesi riguarda l'obbligo del datore di farle godere e il versamento dei contributi, non la perdita del diritto. Il lavoratore può ancora chiedere le ferie arretrate e, alla fine del rapporto, ottenerne il pagamento. Secondo la Corte di giustizia UE il diritto si perde solo se il datore ha invitato formalmente a fruirne e il lavoratore ha scelto di non farlo.
Come si calcola l'indennità per ferie non godute?
Si moltiplicano i giorni o le ore di ferie residue per la retribuzione giornaliera o oraria prevista dal contratto collettivo, che comprende paga base, contingenza, scatti e superminimi. Molti CCNL usano il divisore 26 per la retribuzione giornaliera. Sull'importo si applicano contributi previdenziali e IRPEF secondo l'aliquota ordinaria.
Il datore può obbligarmi a prendere le ferie?
Sì, entro certi limiti. L'art. 2109 c.c. affida al datore la scelta del periodo, tenendo conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore, e molti contratti prevedono chiusure collettive. Il lavoratore deve essere informato con congruo preavviso. Non è invece legittimo imporre ferie per coprire in modo sistematico periodi di sospensione dell'attività al posto degli ammortizzatori sociali.
Se mi ammalo in ferie perdo i giorni?
No, la malattia sospende le ferie se il lavoratore la certifica e la comunica subito al datore, indicando il numero di protocollo del certificato telematico e l'indirizzo dove si trova. I giorni di malattia restano a disposizione come ferie da godere in seguito. Durante la malattia valgono le fasce di reperibilità per la visita fiscale.
Le ferie non godute si prescrivono?
Il diritto all'indennità sostitutiva si fa valere dopo la cessazione del rapporto. Una parte della giurisprudenza applica la prescrizione decennale per la natura risarcitoria dell'indennità, un'altra quella quinquennale dei crediti retributivi. Per prudenza conviene inviare una diffida o agire entro cinque anni dalla fine del rapporto, interrompendo la prescrizione con atti scritti.
I dipendenti pubblici possono avere le ferie pagate?
La regola è il divieto di monetizzazione, introdotto dal D.L. 95/2012. Le ferie vengono però pagate quando non sono state godute per causa non imputabile al dipendente, ad esempio malattia, infortunio o cessazione improvvisa, e quando l'amministrazione non dimostra di aver invitato il dipendente a fruirne. Anche i docenti supplenti hanno ottenuto in giudizio l'indennità in questi casi.
Posso rinunciare alle ferie in cambio di soldi?
No, il diritto alle quattro settimane minime è irrinunciabile per Costituzione e una rinuncia, anche scritta, è nulla. Si possono invece monetizzare i giorni eccedenti il minimo, se il contratto collettivo lo prevede, e i permessi retributivi aggiuntivi come ex festività e riduzione orario, secondo le regole del CCNL.
Cosa fare se il datore non paga le ferie alla fine del rapporto?
Si invia una diffida scritta con raccomandata o PEC, indicando giorni e importo. Se non arriva il pagamento, si può chiedere l'intervento dell'Ispettorato del lavoro per una diffida accertativa, oppure un decreto ingiuntivo al Tribunale, sezione lavoro, sulla base delle buste paga. Nei casi contestati si propone ricorso al giudice del lavoro con un avvocato.
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