Contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato disciplina il rapporto in cui il lavoratore si obbliga, mediante retribuzione, a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro (art. 2094 Codice civile). La materia è regolata dal Codice civile (artt. 2094 e seguenti), dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 sulle tipologie contrattuali, dal D.Lgs. 152/1997 sugli obblighi informativi e dai contratti collettivi nazionali (CCNL), che fissano livelli, minimi retributivi, prova e preavviso.
Contratto di lavoro subordinato
MODELLO DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
Tra le parti:
DATORE DI LAVORO: [denominazione], C.F./P.IVA [codice], con sede in [indirizzo], in persona del legale rappresentante [nome];
LAVORATORE: [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo].
Art. 1 - Costituzione del rapporto
Il Datore assume il Lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo [indeterminato/determinato] e a orario [pieno/parziale], con decorrenza dal [data inizio].
Art. 2 - Mansioni e inquadramento
Il Lavoratore è inquadrato al livello [livello] del CCNL [contratto collettivo applicato] con la qualifica di [qualifica] e sarà adibito alle mansioni di [descrizione mansioni].
Art. 3 - Luogo e orario di lavoro
La sede di lavoro è [indirizzo]. L'orario settimanale e di [ore] ore, articolato secondo [distribuzione oraria].
Art. 4 - Retribuzione
La retribuzione lorda è pari a euro [importo] per [periodo], oltre alle mensilità aggiuntive previste dal CCNL, corrisposta secondo le scadenze contrattuali.
Art. 5 - Periodo di prova
Le parti pattuiscono un periodo di prova di [durata], durante il quale ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso, nei limiti previsti dal CCNL.
Art. 6 - Ferie, permessi e malattia
Ferie, permessi, trattamento di malattia e infortunio sono regolati dal CCNL applicato e dalla legge.
Art. 7 - Recesso e preavviso
Il recesso è regolato dalla legge e dal CCNL; sono dovuti i termini di preavviso ivi previsti in base all'anzianità e all'inquadramento, salvo il licenziamento per giusta causa.
Art. 8 - Trattamento dei dati e rinvio
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della normativa vigente. Per quanto non previsto si rinvia al Codice civile, al D.Lgs. n. 81/2015 e al CCNL applicabile.
Luogo e data: [luogo], [data]
Firma del Datore di lavoro: ____________________ Firma del Lavoratore: ____________________
Base normativa
Domande frequenti
Il contratto di lavoro deve indicare l'inquadramento CCNL?
Sì. Per il D.Lgs. 152/1997, come modificato dal decreto trasparenza (D.Lgs. 104/2022), il datore deve comunicare per iscritto, entro sette giorni dall'inizio, il CCNL applicato, il livello, le mansioni, la retribuzione, l'orario, le ferie e il preavviso.
È ammesso il periodo di prova?
Sì, ma deve risultare da atto scritto firmato prima dell'inizio del lavoro (art. 2096 Codice civile). La durata massima la fissa il CCNL; per legge non può superare sei mesi e, nei contratti a termine, deve essere proporzionata alla durata (un giorno ogni quindici di contratto). Durante la prova ciascuna parte può recedere senza preavviso.
Quale preavviso serve per il licenziamento o le dimissioni?
I termini li fissa il CCNL in base ad anzianità e livello (art. 2118 Codice civile). Il preavviso non è dovuto in caso di giusta causa (art. 2119). Le dimissioni vanno rese con la procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro, altrimenti sono inefficaci.
Si può assumere a tempo determinato con questo modello?
Sì, indicando la scadenza. Il contratto a termine è libero fino a dodici mesi; oltre, e fino a ventiquattro mesi, serve una causale prevista dal CCNL o concordata dalle parti (art. 19 D.Lgs. 81/2015). Il termine va messo per iscritto, altrimenti il rapporto è a tempo indeterminato.
Il datore può cambiare le mansioni del lavoratore?
Può assegnare mansioni dello stesso livello o superiori; mansioni inferiori solo nei casi dell'art. 2103 Codice civile (modifica degli assetti organizzativi, accordo in sede protetta), con comunicazione scritta e senza riduzione della retribuzione.