Art. 2118 Codice civile – Recesso dal contratto a tempo indeterminato
In breve
La norma stabilisce che ciascuna parte di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può recedere dando preavviso secondo i termini fissati da norme corporative, usi o equità. In mancanza di preavviso, chi recede deve un'indennità pari alla retribuzione del periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro se il rapporto cessa per morte del lavoratore.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.