Art. 2119 Codice civile – Recesso per giusta causa
In breve
La norma consente a ciascun contraente di recedere dal contratto prima della scadenza, se a tempo determinato, o senza preavviso, se a tempo indeterminato, quando sopravvenga una causa che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel contratto a tempo indeterminato, al lavoratore che recede per giusta causa spetta l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. La liquidazione coatta amministrativa dell'impresa non costituisce giusta causa di risoluzione. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza . 303