Decreto legislativo 12 settembre 2025, n. 138 – Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico…
Di che cosa tratta questa norma?
Il decreto legislativo detta norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931).
Per chi: I comuni della Regione siciliana; La Regione siciliana e le amministrazioni competenti in materia di pubblica sicurezza.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- Le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in tale materia.
A chi si applica questa norma?
- I comuni della Regione siciliana.
- La Regione siciliana e le amministrazioni competenti in materia di pubblica sicurezza.
Quali sono i punti chiave?
- Il provvedimento trasferisce ai comuni le funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto n. 773 del 1931.
- Le norme attuano lo Statuto speciale per la Regione siciliana.
- Il provvedimento e' entrato in vigore il 15 ottobre 2025 (GU n. 227 del 30 settembre 2025).
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2025, n. 138 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana in materia di trasferimento ai comuni delle funzioni di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. (25G00145) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2025 (GU n.227 del 30-09-2025) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»;
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione;
Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi sulla sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, in particolare, l'articolo 19;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Attribuzione delle funzioni di polizia amministrativa
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Art. 69
Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.».
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.».
Note all'art. 1: