Testo unico documentazione amministrativa – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto è un testo unico che raccoglie e disciplina le norme legislative e regolamentari relative alla documentazione amministrativa. Il suo scopo è definire e regolare la formazione, il rilascio, la gestione e la conservazione di atti e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Per chi: Cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o in un Paese dell'Unione europea; Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, per l'uso di dichiarazioni sostitutive in specifici casi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Articoli
- 152
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione e la trasmissione di atti e documenti da parte degli organi della pubblica amministrazione.
- La produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.
- Le definizioni di vari tipi di documenti, come il documento amministrativo, il documento informatico, il documento d'identità e il certificato.
- Le modalità di autenticazione di sottoscrizioni, legalizzazione di firme e fotografie, e la riservatezza dei dati personali.
A chi si applica questa norma?
- Cittadini italiani e dell'Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati con sede legale in Italia o in un Paese dell'Unione europea.
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, per l'uso di dichiarazioni sostitutive in specifici casi.
Quali sono i punti chiave?
- Un "documento amministrativo" è ogni rappresentazione del contenuto di atti delle pubbliche amministrazioni o utilizzati per l'attività amministrativa.
- Un "documento d'identità" è la carta d'identità o ogni altro documento con fotografia rilasciato da una pubblica amministrazione per dimostrare l'identità personale.
- Le "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e le "dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà" sono documenti sottoscritti dall'interessato per sostituire certificati o attestare stati, qualità personali e fatti a sua diretta conoscenza.
- Le copie autentiche di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che garantisca una riproduzione fedele e duratura, e possono essere prodotte al posto degli originali.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
Indice (152)
- Art. 1
- Art. 2 (L)
- Art. 3 (R)
- Art. 4 (R)
- Art. 5 (L)
- Art. 6 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 7 (L)
- Art. 8 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 9 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 10 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 11 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 12 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 13 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 14 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 15 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
- Art. 16 Riservatezza dei dati personali
- Art. 17 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 18 Arti. 18 (L-R)
- Art. 19 (R)
- Art. 20 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 21 (R)
- Art. 22 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 23 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 24 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 25 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 26 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 27 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 28 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 29 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
- Art. 31 (L)
- Art. 32 (L)
- Art. 33 (L)
- Art. 34 (L)
- Art. 35 (L-R)
- Art. 36 (L)
- Art. 37 (L)
- Art. 38 (L-R)
- Art. 39 (L)
- Art. 40 (L)
- Art. 41 (L)
- Art. 42 (R)
- Art. 43 (L-R)
- Art. 44 (R)
- Art. 45 (L-R)
- Art. 46 (R)
- Art. 47 (R)
- Art. 48 (R)
- Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
- Art. 50 (R)
- Art. 51 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
- Art. 52 (R)
- Art. 53 (R)
- Art. 54 (R)
- Art. 55 (R)
- Art. 56 (R)
- Art. 57 (R)
- Art. 58 (R)
- Art. 59 (R)
- Art. 60 (R)
- Art. 61 (R)
- Art. 62 (R)
- Art. 63 (R)
- Art. 64 (R)
- Art. 65 (R)
- Art. 66 (R)
- Art. 67 Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
- Art. 68 (R)
- Art. 69 (R)
- Art. 70 (R)
- Art. 71 (R)
- Art. 72 (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione d
- Art. 73 (L)
- Art. 74 (L-R)
- Art. 75 (R)
- Art. 76 (L)
- Art. 77 (L-R)
- Art. 78 (L-R)
- Articolo 1 (Definizioni) comma 1 lettera a)
- Articolo 2 (Oggetto) comma 1
- Articolo 3 (Soggetti) comma 1
- Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) comma 1
- Articolo 5 (Rappresentanza legale) comma 1
- Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti) comma 1
- Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici) comma 1
- Articolo 8 (Documento informatico) comma 1
- Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) comma 1
- Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico) comma 1
- Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica) c
- Articolo 12 (Pagamenti informatici) comma 1
- Articolo 13 (Libri e scritture) comma 1
- Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico) comma 1
- Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile) comma 1
- Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi) co
- Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica) comma 1
- Articolo 18 (Copie autentiche) comma 1
- Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici) comma 1
- Articolo 22 (Definizioni) comma 1, lettera a)
- Articolo 23 (Firma digitale) comma 1
- Articolo 24 (Firma digitale autenticata) comma 1
- Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
- Articolo 26 (Deposito della chiave privata) comma 1
- Articolo 27 (Certificazione delle chiavi) comma 1
- Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)
- Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione) comma 1
- Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme) comma 1
- Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)
- Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente ric
- Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
- Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)
- Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici) comma 1
- Articolo 37 (Esenzioni fiscali)
- Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
- Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici) comma 1
- Articolo 40 (Certificazioni contestuali) comma 1
- Articolo 41 (Validità dei certificati) comma 1
- Articolo 42 (Certificati di abilitazione) comma 1
- Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio) comma 1
- Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile) comma 1
- Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione) comma 1
- Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) comma 1
- Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) comma 1
- Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) comma
- Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione) comma 1
- Articolo 50 (Attuazione dei sistemi) comma 1
- Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni) com
- Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti) comma 1
- Articolo 53 (Registrazione di protocollo) comma 1
- Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate) comma 1
- Articolo 55 (Segnatura di protocollo) comma 1
- Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
- Articolo 57 (Numero di protocollo)
- Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema) com
- Articolo 59 (Accesso esterno)
- Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)
- Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documen
- Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del siste
- Articolo 63 (Registro di emergenza) comma 1
- Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali) comma 1
- Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali) comma 1
- Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione de
- Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito) comma 1
- Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi) comma 1
- Articolo 69 (Archivi storici) comma 1
- Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema) comma 1
- Articolo 71 (Modalità dei controlli) comma 1
- Articolo 72 (Responsabilità dei controlli) comma 1
- Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)
- Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio) comma 1
- Articolo 75 (Decadenza dai benefici) comma 1
- Articolo 77 (Norme abrogate) comma 1
- Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore) comma 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1
(Definizioni).
1.
Ai fini del presente testo unico si intende per:
Art. 2(L)
Oggetto 1.
Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati ((...)) . PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
Art. 3(R)
Soggetti 1.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R) 2.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) ((42)) 3.
Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 4.
Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. -------------- AGGIORNAMENTO (42) Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 2 del presente articolo torna in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 4(R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione 1.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
2.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R) 3.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Art. 5(L)
Rappresentanza legale 1.
Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.
Art. 6(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 7(L)
Redazione e stesura di atti pubblici 1.
I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2.
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni.
Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
Art. 8(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 9(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 10(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 11(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 12(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 13(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 14(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 15Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1.
In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Art. 15bis
(( (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) )) (( 1.
Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.
Art. 16Riservatezza dei dati personali
contenuti nei documenti trasmessi 1.
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
Art. 17(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 18Arti. 18 (L-R)
Copie autentiche 1.
Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L) 2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L) 3.
Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Art. 19(R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie 1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Art. 19bis
(( (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva). )) (( 1.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
Art. 20(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 21(R)
Autenticazione delle sottoscrizioni 1.
L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R) 2.
Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
Art. 22(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 23(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 24(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 25(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 26(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 27(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 27bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 28(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 28bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29ter
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29quater
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29quinquies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29sexies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29septies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 29octies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 30Modalità per la legalizzazione di firme
1.
Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 31(L)
Atti non soggetti a legalizzazione 1.
Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Art. 32(L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute 1.
Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Art. 33(L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero 1.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2.
Le firme sugli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero ((, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali)) . Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3.
Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4.
Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5.
Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Art. 34(L)
Legalizzazione di fotografie 1.
Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2.
La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
Art. 35(L-R)
Documenti di identità e di riconoscimento 1.
In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R) 2.
Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R) 3.
Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Art. 36(L)
Carta d'identità e documenti elettronici 1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
4.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
5.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
6.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. (( 7.
La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza. ))
Art. 37(L)
Esenzioni fiscali 1.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
Art. 38(L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) 2.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica((, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,)) sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. ((La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del)) documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) ((3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo))
Art. 39(L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici 1.
La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
Art. 40(L)
Certificati 01.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 02.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13)) 1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento. ------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio". ------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio."
Art. 41(L)
Validità dei certificati 1.
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Art. 42(R)
Certificati di abilitazione 1.
Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
Art. 43(L-R)
Accertamenti d'Ufficio 1.
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L). (12) 2.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77)) . (L) ((36)) 3.
L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L).
4.
Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R) 5.
In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R) 6.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) ------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma 9) che "Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e 02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio". ------------- AGGIORNAMENTO (36) Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha disposto (con l'art. 39, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 5, lettera a), ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione".
Art. 43bis
(( (Certificazione e documentazione d'impresa). )) (( 1.
Lo sportello unico per le attività produttive:
2.
Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3.
Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).
Art. 44(R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile 1.
Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2.
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
Art. 44bis
(( (Acquisizione d'ufficio di informazioni) )) (( 1.
Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore )).
Art. 45(L-R)
Documentazione mediante esibizione 1.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L) 2.
Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R) 3.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
Art. 46(R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 1.
Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
Art. 47(R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R) 2.
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3.
Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4.
Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Art. 48(R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive 1.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3.
In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Nota all'art. 48:
Art. 49Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1.
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Art. 50(R)
Attuazione dei sistemi 1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2.
Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3.
Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1( gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4.
Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5.
Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Nota all'art. 50:
Art. 51(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 ))
Art. 52(R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti 1.
Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:
Art. 53(R)
Registrazione di protocollo 1.
La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
2.
Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.
3.
L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5.
Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Art. 54(R)
Informazioni annullate o modificate 1.
Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2.
La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.
Art. 55(R)
Segnatura di protocollo 1.
La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
2.
L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.
3.
L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4.
Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Art. 56(R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti 1.
Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 57(R)
Numero di protocollo 1.
Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
Art. 58(R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema 1.
L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.
2.
La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3.
Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Art. 59(R)
Accesso esterno 1.
Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.
2.
A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3.
Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4.
Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione, anche per via telematica, attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Art. 60(R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni 1.
Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2.
Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
3.
Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
Art. 61(R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi 1.
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2.
Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
Art. 62(R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema 1.
Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2.
È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3.
Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4.
Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Art. 63(R)
Registro di emergenza 1.
Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R) 2.
Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R) 3.
Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R) 4.
La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R) 5.
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)
Art. 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali 1.
Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2.
I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3.
Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4.
Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Art. 65(R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali 1.
Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
Art. 66(R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali 1.
Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
Art. 67Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito
1.
Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R) 2.
Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R) 3.
Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)
Art. 68(R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi 1.
Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3.
Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Art. 69(R)
Archivi storici 1.
I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
Art. 70(R)
Aggiornamenti del sistema 1.
Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
Art. 71(R)
Modalità dei controlli 1.
Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L) 2.
I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati ((...)) di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione ((...)) è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Art. 72(Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli)
1.
Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 ((...)) , le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2.
Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3.
La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Art. 73(L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione 1.
Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 74(L-R)
Violazione dei doveri d'Ufficio 1.
Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L) 2.
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: ((a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)) );
Art. 75(R)
Decadenza dai benefici 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (( 1-bis.
La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L) ))
Art. 76(L)
Norme penali 1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. ((La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.)) 2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. (25) (33) (32) -------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 12 aprile 2019, n. 31 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020. --------------- AGGIORNAMENTO (33)
Art. 77(L-R)
Norme abrogate 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L) 2.
Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R) Note all'art. 77:
3 - 4. (Abrogati).
9 - 10. (Abrogati).
11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
11-ter. (Omissis).
15 I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art.
2 - 3. (Omissis).
4 - 5. (Abrogati).
8-9. (Omissis).
Disposizioni in materia di edilizia scolastica), come modificato dall'art. 77, che avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico: "Art. 2 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127). - 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
9 - 10. (Omissis).
12 - 13. (Omissis).
16 - 17. (Omissis).
Da 20 a 22. (Omissis).
Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".
Da 30 a 33. (Omissis)".
3.(Abrogato).
2 - 3. (Abrogati).
Art. 77bis
(( (Applicazione di norme) )) (( 1.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78.
Art. 78(L-R)
Norme che rimangono in vigore 1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:
490.
2.
Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLATO DEL TESTO UNICO RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 1(Definizioni) comma 1 lettera a)
articolo 22, comma 2 L. 241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98 comma 1 lettera b) articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97 comma 1 lettere c), d) ---- comma 1 lettera e) articolo 1, comma 1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99 comma 1 lettere f), g), h) ---- comma 1 lettera i) articolo 20, secondo comma L. 15/68 comma 1 lettera l) articolo 15, primo comma L.15/68 comma 1 lettera m) ---- comma 1 lettera n) articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97 comma 1 lettere o), p) ---- comma 1 lettera q), primo periodo articolo 1 D.P.R. 428/98 comma 1 lettera q), secondo periodo articolo 2, comma 1 D.P.R.428/98 comma 1 lettera r) articolo 1 D.P.R. 428/98 comma 1 lettera s) articolo 1 D.P.R. 428/98;
Articolo 2(Oggetto) comma 1
articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1,primo periodo L.340/2000
Articolo 3(Soggetti) comma 1
articolo 5,comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2 articolo 5,comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3 ---- comma 4 articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99
Articolo 4(Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione) comma 1
articolo 4 D.P.R. 403/98 comma 2 ---- comma 3 ----
Articolo 5(Rappresentanza legale) comma 1
articolo 8 L. 15/68
Articolo 6(Riproduzione e conservazione di documenti) comma 1
articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997 comma 2 articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993 comma 3 ---- comma 4 ----
Articolo 7(Redazione e stesura di atti pubblici) comma 1
articolo 12,primo comma L. 15/68 comma 2 articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68
Articolo 8(Documento informatico) comma 1
articolo 2 D.P.R. 513/97 comma 2 articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97 comma 3 articolo 3,comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4 articolo 3,comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 9(Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) comma 1
articolo 18,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 18,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 22,comma 1 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 18 comma 3 D.P.R.513/97
Articolo 10(Forma ed efficacia del documento informatico) comma 1
articolo 4, comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 4, comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 5, comma 1 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 5, comma 2 D.P.R.513/97
Articolo 11(Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica) comma 1
articolo 11,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 11,comma 2 D.P.R.513/97
Articolo 12(Pagamenti informatici) comma 1
articolo 14 D.P.R. 513/97
Articolo 13(Libri e scritture) comma 1
articolo 15 D.P.R. 513/97
Articolo 14(Trasmissione del documento informatico) comma 1
articolo 12,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 12,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 12,comma 3 D.P.R.513/97
Articolo 15(Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile) comma 1
articolo 19 L. 15/68
Articolo 16(Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi) comma 1
articolo 8,comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2 articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3 articolo 8,comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 17(Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica) comma 1
articolo 13,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 13,comma 2 D.P.R.513/97
Articolo 18(Copie autentiche) comma 1
articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. 15/68 comma 2 articolo 14, secondo comma L. 15/68 comma 3 articolo 3,comma 4 D.P.R.403 /98 Articolo 19(Modalità alternative all'autenticazione di copie) comma 1 articolo 2,comma 2 D.P.R.403/98
Articolo 20(Copie di atti e documenti informatici) comma 1
articolo 6,comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2 articolo 6,comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3 articolo 6,comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4 articolo 6,comma 4 D.P.R. 513/97 comma 5 articolo 6,comma 5 D.P.R. 513/97 Articolo 21 l'autenticazione delle sottoscrizioni) comma 1 ---- comma 2 ----
Articolo 22(Definizioni) comma 1, lettera a)
articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera b) articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera c) articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera d) articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513197 comma l. lettera e) articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera f) articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera g) articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera h) articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera i) articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera l) articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera m) articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera n) articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera o) articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97
Articolo 23(Firma digitale) comma 1
articolo10, comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 10,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 10,comma 3 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 10,comma 4 D.P.R.513/97 comma 5 articolo 10,comma 5 D.P.R.513/97 comma 6 articolo 10,comma 6 D.P.R.513/97 comma 7 articolo 10,comma 7 D.P.R.513/97
Articolo 24(Firma digitale autenticata) comma 1
articolo 16,comma 1 D.P.R.513/97 Comma 2 articolo 16,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 16,comma 3 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 16,comma 4 D.P.R.513/97 comma 5 articolo 16,comma 5 D.P.R.513/97 comma 6 articolo 16.comma 6 D.P.R.513/97
Articolo 25(Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma 1 articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2 articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 26(Deposito della chiave privata) comma 1
articolo 7,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 7,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 7,comma 3 D.P.R.513/97
Articolo 27(Certificazione delle chiavi) comma 1
articolo 8,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 8,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 8,comma 3 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 8,comma 4 D.P.R.513/97
Articolo 28(Obblighi dell'utente e del certificatore)
comma 1 articolo 9,comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2 articolo 9,comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 29(Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione) comma 1
articolo 17,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 17,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 17,comma 3 D.P.R.513/97 comma 4 articolo 17,comma 4 D.P.R.513/97
Articolo 30(Modalità per la legalizzazione di firme) comma 1
articolo 15 secondo comma L.15/68
Articolo 31(Atti non soggetti a legalizzazione)
comma 1 articolo 18,primo e secondo comma L. 15/68
Articolo 32(Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)
comma 1 articolo 16 L. 15/68
Articolo 33(Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)
comma 1 articolo 17, primo comma L. 15/68 comma 2 articolo 17, secondo comma L. 15/68 comma 3 articolo 17, terzo comma L. 15/68 comma 4 articolo 17, quarto comma L.15/68 comma 5 articolo 17, quinto comma L.15/68
Articolo 34(Legalizzazione di fotografie)
comma 1 articolo 2,comma 7 L. 127/97 come modificato dall'articolo 55 comma 3 della L. 342/2000 Articolo 35(Documenti di identita e di riconoscimento) comma 1 ---- comma 2 articolo 292 R.D. n. 635/40 comma 3 articolo 2, comma 9 L. 127/97
Articolo 36(Carta d'identità e documenti elettronici) comma 1
articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 2 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 3 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 4 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 5 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 6 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98 comma 7 articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L.191/98
Articolo 37(Esenzioni fiscali)
comma 1 articolo 21, primo comma L. 15/68 comma 2 articolo 23, primo comma L. 15/68
Articolo 38(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
comma 1 art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98 comma 2 ---- comma 3 articolo 3, comma 11 L. 127/97, come modificato dall'art.2 comma 10 della L. 191/98
Articolo 39(Domande per la partecipazione a concorsi pubblici) comma 1
articolo 3, comma 5 L. 127/97
Articolo 40(Certificazioni contestuali) comma 1
articolo 11 L.15/68
Articolo 41(Validità dei certificati) comma 1
articolo 2, comma 3 L. 127/97, come modificato dall'art. 2 comma 2 della L. 191/98 comma 2 articolo 2, comma 4 L. 127/97
Articolo 42(Certificati di abilitazione) comma 1
articolo 12 D.P.R. 403/98
Articolo 43(Accertamenti d'ufficio) comma 1
Articolo 44(Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile) comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2 articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 45(Documentazione mediante esibizione) comma 1
articolo 3, comma 1 L. 127/97 comma 2 articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98 comma 3 ----
Articolo 46(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) comma 1
articolo 2,primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
Articolo 47(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) comma 1
articolo 4, primo comma L. 15/68 comma 2 articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3 articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 4 ----
Articolo 48(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2 articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3 articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 49(Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione) comma 1
articolo 10,comma 1 D.P.R.403/98 comma 2 articolo 10,comma 2 D.P.R.403/98
Articolo 50(Attuazione dei sistemi) comma 1
articolo 21,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 21,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 21,comma 3 D.P.R.428/98 comma 4 articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98 comma 5 articolo 2, comma 3 D.P.R.428/98
Articolo 51(Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni) comma 1
articolo 20,comma 1 D.P.R.513/97 comma 2 articolo 20,comma 2 D.P.R.513/97 comma 3 articolo 20,comma 3 D.P.R.513/97
Articolo 52(Sistema di gestione informatica dei documenti) comma 1
articolo 3 D.P.R. 428/98
Articolo 53(Registrazione di protocollo) comma 1
articolo 4,comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2 articolo 4,comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3 articolo 4,comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4 articolo 4,comma 4 D.P.R. 428/98 comma 5 articolo 4,comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 54(Informazioni annullate o modificate) comma 1
articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98 comma 2 articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo 55(Segnatura di protocollo) comma 1
articolo 6,comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2 articolo 6,comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3 articolo 6,comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4 articolo 6,comma 4 D.P.R. 428/98 comma 5 articolo 6,comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 56(Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti) comma 1
articolo 7 D.P.R. 428/98
Articolo 57(Numero di protocollo)
comma 2 articolo 8 D.P.R. 428/98
Articolo 58(Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema) comma 1
articolo 9,comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2 articolo 9,comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3 articolo 9,comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 59(Accesso esterno)
comma 1 articolo 10,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 10,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 10,comma 3 D.P.R.428/98 comma 4 articolo 10,comma 4 D.P.R.428/98
Articolo 60(Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1 articolo 11,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 11,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 11,comma 4 D.P.R.428/98
Articolo 61(Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi) comma 1
articolo 12,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 12,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 12,comma 3 D.P.R.428/98
Articolo 62(Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema) comma 1
articolo 13,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 13,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 13,comma 3 D.P.R.428/98 comma 4 articolo 13,comma 4 D.P.R.428/98
Articolo 63(Registro di emergenza) comma 1
articolo 14,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 14,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 14,comma 3 D.P.R.428/98 comma 4 articolo 14,comma 4 D.P.R.428/98 comma 5 articolo 14,comma 5 D.P.R.428/98
Articolo 64(Sistema di gestione dei flussi documentali) comma 1
articolo 15,comma 2 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 5,comma 1 D.P.R. 428/98 comma 3 articolo 15,comma 3 D.P.R.428/98 comma 4 articolo 15,comma 4 D.P.R.428/98
Articolo 65(Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali) comma 1
articolo 16 D.P.R. 428/98
Articolo 66(Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali) comma 1
articolo 17 D.P.R. 428/98
Articolo 67(Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito) comma 1
articolo 18,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 18,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 ----
Articolo 68(Disposizioni per la conservazione degli archivi) comma 1
articolo 19,comma 1 D.P.R.428/98 comma 2 articolo 19,comma 2 D.P.R.428/98 comma 3 articolo 19,comma 3 D.P.R.428/98
Articolo 69(Archivi storici) comma 1
articolo 20 D.P.R. 428/98
Articolo 70(Aggiornamenti del sistema) comma 1
articolo 22 D.P.R. 428/98
Articolo 71(Modalità dei controlli) comma 1
articolo 11,comma 1 D.P.R.403/98 comma 2 articolo 11,comma 2 D.P.R.403/98 comma 3 ---- comma 4 articolo 2 comma 1, secondo periodo L. 340/2000
Articolo 72(Responsabilità dei controlli) comma 1
Articolo 73(Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)
comma 1 articolo 24 L. 15/68
Articolo 74(Violazione dei doveri d'ufficio) comma 1
articolo 3, comma 4 L. 127/97 comma 2, lettera a) articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98 comma 2, lettera b) articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98 comma 2, lettera c) ----
Articolo 75(Decadenza dai benefici) comma 1
articolo 11,comma 3 D.P.R.403/98 Articolo 76 ( Norme penali) comma 1 articolo 26, primo comma L.15/68 comma 2 articolo 26, secondo comma L. 15/68 comma 3 articolo 26, secondo comma L. 15/68 comma 4 articolo 26,terzo comma L. 15/68
Articolo 77(Norme abrogate) comma 1
Articolo 78(Norme che rimangono in vigore) comma 1
Dato a Roma, addì 28 dicembre 2000 CIAMPI AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica BIANCO, Ministro dell'interno FASSINO, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 368 Note all'art. 78: