Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti per prorogare e definire termini legislativi, principalmente in materia di assunzioni nel settore pubblico e di gestione delle frequenze radio. L'obiettivo è garantire la continuità dell'azione amministrativa e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni.
Per chi: Pubbliche amministrazioni, incluse quelle ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici, uffici giudiziari e università statali; Personale del comparto sicurezza-difesa, Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, amministrazione penitenziaria.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Proroghe di termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato in diverse amministrazioni pubbliche.
- Autorizzazioni per assunzioni nel comparto sicurezza-difesa, Vigili del Fuoco e altre forze armate e di polizia.
- Svolgimento di procedure concorsuali e corsi di formazione per il personale delle Forze armate e di polizia.
- Proroga dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
A chi si applica questa norma?
- Pubbliche amministrazioni, incluse quelle ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici, uffici giudiziari e università statali.
- Personale del comparto sicurezza-difesa, Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, amministrazione penitenziaria.
- Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico.
- Operatori che utilizzano le frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz.
Quali sono i punti chiave?
- I termini per le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono prorogati dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per diverse categorie.
- Le procedure concorsuali e i corsi di formazione per le Forze armate e di polizia, previsti entro il 31 dicembre 2021, sono prorogati al 31 marzo 2022.
- Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per gli anni 2020 e 2021 possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2022.
- I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa richiesta entro il 30 aprile 2022 e versamento di un contributo annuo.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 ultimo aggiornamento all'atto: 28/02/2026 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2026) (GU n.309 del 30-12-2021) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga;
11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel refarming delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati;
11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della task force di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della task force può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi in house ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero;
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero".
12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021, n. 76," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,".
12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società in house per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: "6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile".
25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: "2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18".
25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".
26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".
27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022, 2023 e 2024, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.
28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".
28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti: "3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.
3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.
3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego".
28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato.