Decreto 3 dicembre 2015, n. 211 – Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica il regolamento del 1995 sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria degli istituti italiani di cultura all'estero. L'obiettivo è aggiornare le norme relative a tali istituti, in particolare per quanto riguarda la loro gestione amministrativa e contabile.
Per chi: Gli istituti italiani di cultura all'estero; Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Articoli
- 19
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione e il funzionamento degli istituti italiani di cultura all'estero.
- La gestione finanziaria ed economico-patrimoniale di tali istituti.
- Le procedure di vigilanza e controllo relative agli istituti italiani di cultura.
- Le modalità di impiego del personale a contratto e degli specialisti presso gli istituti.
A chi si applica questa norma?
- Gli istituti italiani di cultura all'estero.
- Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
- Il personale che lavora presso gli istituti italiani di cultura all'estero.
Quali sono i punti chiave?
- Le funzioni di indirizzo e vigilanza per gli istituti che operano in più Paesi possono essere esercitate d'intesa con le rappresentanze diplomatiche o, in mancanza, tramite una determinazione della direzione generale competente.
- Il personale a contratto è regolato dalla legge locale e il contratto è stipulato dopo un avviso di almeno dieci giorni e una procedura specifica.
- La retribuzione del personale a contratto non può superare il 90% di quella del personale con mansioni analoghe ai sensi dell'articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18.
- Gli istituti possono stipulare convenzioni con specialisti, regolate dal diritto locale, previa autorizzazione e pubblicazione di un avviso di almeno dieci giorni, ma è vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
Indice (19)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DECRETO 3 dicembre 2015, n. 211 Regolamento recante modifiche al decreto 27 aprile 1995, n. 392, sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero. (15G00233) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2016 (GU n.303 del 31-12-2015) IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed in particolare l'articolo 7, comma 3;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'articolo 9, comma 2-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, che prevede norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Considerata la necessità di aggiornare il succitato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 392/1995, in particolare per quanto attiene all'organizzazione, alla gestione amministrativa e contabile ed alle procedure di vigilanza e di controllo relative agli istituti italiani di cultura;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data 7 settembre 2015, riscontrata con nota DAGL 0008261 del 9 ottobre 2015;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Modifiche al titolo I
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
Capo I
Principi generali
Art. 1(Applicabilità del presente regolamento). - 1
Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura all'estero ed alle loro sezioni, costituiti ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 2
(Denominazione degli istituti). - 1. Per esigenze particolari dei Paesi ospitanti, gli istituti possono assumere anche denominazioni diverse o un simbolo diverso da quello adottato dagli istituti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere favorevole della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente
Art. 3
(Ambito territoriale di operatività degli istituti). - 1. Gli istituti operano per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nell'area geografica fissata con decreto del capo della rappresentanza diplomatica nel Paese in cui gli istituti hanno sede e negli altri Stati, individuati con il decreto di cui all'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401
Art. 4
(Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale degli istituti). - 1. Gli istituti svolgono le funzioni di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sia a titolo oneroso per gli utenti sia, laddove questo corrisponda alle esigenze di una più efficace azione promozionale e di diffusione, a titolo gratuito 2. Tali funzioni possono essere svolte sia autonomamente che in collaborazione con altre istituzioni, italiane, locali o di Paesi terzi. In tale ultimo caso, le spese conseguenti a carico del bilancio degli istituti devono risultare da apposita convenzione o da scambio di lettere e la partecipazione degli istituti all'iniziativa deve essere adeguatamente evidenziata.
Art. 5
(Funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli istituti). - 1. Il Ministero degli affari esteri esercita le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, con indirizzi di carattere generale relativi ad aree geografiche ed all'organizzazione nel suo complesso nonché con la vigilanza attraverso missioni di ricognizione e ispettive 2. Le funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle attività degli istituti con riferimento alle specifiche situazioni locali sono esercitate dall'ufficio consolare competente per territorio, salvo il caso in cui gli istituti si trovino in città in cui ha sede anche l'ambasciata; in tale ultimo caso le funzioni di cui sopra sono svolte dall'ambasciata stessa. Sono comunque fatte salve le competenze delle rappresentanze diplomatiche nei confronti degli uffici consolari previste dalla normativa vigente.
2-bis. Per gli istituti che operano in più Paesi le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate d'intesa, per la parte di competenza, con le rappresentanze diplomatiche accreditate nei Paesi diversi da quello in cui gli istituti stessi hanno sede. In mancanza dell'intesa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sono esercitate sulla base di apposita determinazione della direzione generale competente.
Art. 6
(Sezioni distaccate specializzate già costituite). - 1. Le sezioni distaccate operanti per specifiche attività o settori di studio e ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, già costituite prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1990, n. 401, continuano ad essere regolate dal decreto istitutivo delle medesime, salvo per le norme in contrasto con la legge stessa o con il presente regolamento, fino all'emanazione di un nuovo decreto del direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e comunque non oltre sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento
Art. 7
(Comitati di collaborazione culturale). - 1. I comitati di collaborazione culturale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, adottano norme organizzative interne, che devono essere approvate dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio 2. I comitati di collaborazione culturale, laddove costituiti, si riuniscono almeno tre volte l'anno e svolgono funzioni di consulenza sulle attività degli istituti; essi sono chiamati dai direttori ad esprimere pareri ed a formulare suggerimenti sulla programmazione delle attività degli istituti e delle relative sezioni, nel quadro delle funzioni attribuite agli istituti dall'art. 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Art. 8
(Funzioni di coordinamento di area). - 1. Il Ministro degli affari esteri può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo.
Capo II
Organici e funzioni del personale degli istituti
Art. 9
(Istituzione, ripartizione e soppressione dei posti di organico). - 1. La determinazione o la modifica del contingente del personale da assegnare agli istituti è definito, sulla base delle dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 1993, n. 243, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro
Art. 10(Attività dei direttori e degli addetti). - 1
I direttori degli istituti svolgono le funzioni elencate dall'art. 15 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3-bis. Gli addetti in servizio presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, i cui titolari esercitano le funzioni attribuite ai direttori degli istituti dai commi 2 e 3, contribuiscono alla definizione e all'attuazione della programmazione culturale degli uffici cui sono destinati.".
Art. 11(Rapporti di fine servizio dei direttori). - 1
I direttori sono tenuti a predisporre, prima della loro cessazione dalla sede, un rapporto di fine missione contenente una sintesi delle attività svolte, le proprie conclusioni sulle stesse, proposte per l'azione futura ed ogni utile indicazione per il personale dell'istituto che resta in sede o che subentra per assicurare la continuità del servizio.
Art. 12
(Personale collocato fuori ruolo assegnato agli istituti). - 1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi della normativa previgente alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, e che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge stessa, continua ad essere regolato dalla medesima normativa, conserva le funzioni di vice direttore dell'istituto eventualmente esercitate alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fermo il termine massimo di prosecuzione del servizio all'estero, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 16 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, opera in qualità di esperto alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto.
Art. 13(Personale a contratto e specialisti). - 1. (Abrogato)
La retribuzione corrisposta a tale personale non può essere superiore al 90 per cento di quella corrisposta al personale con analoghe mansioni di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7-bis. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, nei casi previsti dall'art. 18 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e qualora le competenze necessarie non siano reperibili presso il personale di ruolo, gli istituti possono stipulare convenzioni, regolate dal diritto locale, con specialisti, con la preventiva autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente. Le convenzioni sono sottoscritte dal direttore dell'istituto, previa pubblicazione di un avviso per almeno dieci giorni, e dovranno indicare la specializzazione richiesta e la durata della collaborazione, che non può estendersi oltre la conclusione delle iniziative per la quale è stata stipulata. È vietato il ricorso a contratti di lavoro subordinato o parasubordinato e l'instaurarsi di rapporti continuativi.
Capo III
Organizzazione e funzionamento degli istituti
Art. 14
(Servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca ed altri sussidi audiovisivi). - 1. Gli istituti curano la costituzione, il funzionamento e l'aggiornamento dei servizi di biblioteca, filmoteca, emeroteca, diapoteca e di altri sussidi audiovisivi 2. Presso ciascun istituto funziona di regola un servizio di prestito, previo pagamento di una somma a titolo di deposito, per il servizio usufruito (libri, film, videocassette, giornali), nonché di noleggio contro corrispettivo, salvo i casi in cui questo sia ritenuto inopportuno sulla base della situazione locale e una deroga in tal senso sia prevista dalle norme organizzative interne dell'istituto.
Art. 15
(Servizi informativi). - 1. Ciascun istituto è dotato di servizi informatizzati di documentazione, onde soddisfare le richieste di informazione e fornire consulenza a studiosi e operatori culturali italiani e stranieri 2. A tal fine gli istituti possono sottoscrivere abbonamenti a banche dati di informazione e di documentazione ed acquistare banche dati distribuite sotto forma di supporti informatici e telematici.
Art. 16
(Servizi di traduzione). - 1. Gli istituti possono fornire servizi di traduzione dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa di documenti di studio o altro materiale culturale a studenti, borsisti, studiosi ed operatori culturali italiani e stranieri 2. I servizi in questione sono di regola prestati a pagamento dagli istituti medesimi sulla base delle tariffe locali, salvo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di servizio dell'istituto.
Art. 17
(Corsi di lingua). - 1. Gli istituti organizzano e curano la gestione dei corsi di lingua italiana, in quanto possibile. Tali corsi possono essere organizzati in qualsiasi località rientrante nella competenza territoriale degli istituti, anche presso università 2. I corsi di lingua sono organizzati nelle forme e nei modi consentiti dalla situazione locale. Essi sono di regola gestiti direttamente dagli istituti, avvalendosi ove possibile, per la loro organizzazione ed il controllo didattico, delle sezioni distaccate e dei lettori con incarichi extra-accademici operanti nell'area di competenza degli istituti. Nei casi in cui la gestione diretta non è consentita o è considerata comunque inopportuna in relazione alla situazione locale, i corsi possono essere affidati in gestione ad un'altra istituzione; nel relativo contratto deve però essere comunque previsto il controllo didattico dell'istituto.
Per i corsi trasmessi da emittenti radio-televisive gli istituti stipulano apposita convenzione che disciplina anche l'aspetto finanziario.
Art. 18
(Diffusione di giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani). - 1. Gli istituti possono diffondere, anche a pagamento, laddove permesso dalla normativa locale, giornali, riviste, libri ed audiovisivi italiani nonché stranieri purché, in tale ultimo caso, siano relativi alla cultura italiana 2. Una quota dell'importo degli acquisti per pubblicazioni per ciascun esercizio finanziario può essere destinata a riconoscimenti a personalità o a premi di studio relativi all'apprendimento della lingua e della cultura italiana.
Art. 19
(Partecipazione di terzi all'attività degli istituti). - 1. Associazioni, fondazioni e privati, sia italiani che stranieri, possono partecipare finanziariamente all'attività degli istituti. In particolare tale partecipazione può assumere anche la forma di sponsorizzazione alla singola iniziativa o all'attività degli istituti in generale, nonché di donazione e di contributo diretto a manifestazioni organizzate dagli istituti, sia singolarmente che congiuntamente a terzi 2. La dichiarazione di accettazione di contributi in denaro alle attività degli istituti, ivi comprese le sponsorizzazioni, deve essere inviata per conoscenza alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente per territorio.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.».