Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2022, n. 100 – Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, aggiornando la sua struttura per rispondere a nuove esigenze, in particolare quelle legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per chi: Il Ministero dell'economia e delle finanze, inclusi i suoi Dipartimenti (Ragioneria generale dello Stato, Finanze, Tesoro, Amministrazione generale, del personale e dei servizi); Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero del turismo, per quanto riguarda le funzioni di controllo.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'organizzazione interna del Ministero dell'economia e delle finanze.
- L'istituzione di nuovi uffici e posizioni dirigenziali all'interno del Ministero.
- Le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative al PNRR.
- Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile su altri Ministeri.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero dell'economia e delle finanze, inclusi i suoi Dipartimenti (Ragioneria generale dello Stato, Finanze, Tesoro, Amministrazione generale, del personale e dei servizi).
- Il Ministero della transizione ecologica e il Ministero del turismo, per quanto riguarda le funzioni di controllo.
Quali sono i punti chiave?
- Istituzione di un'unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il coordinamento e il sostegno all'attuazione del programma Next Generation EU, con un posto di funzione dirigenziale generale.
- Istituzione di un ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale presso il Ministero del turismo entro il 30 giugno 2022, con due posti di funzione dirigenziale non generale.
- Istituzione del Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici dirigenziali non generali.
- Istituzione di sette posizioni dirigenziali di livello generale per la direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e una posizione dirigenziale non generale per la Ragioneria territoriale di Roma, per supportare l'audit e il monitoraggio del PNRR.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. 100 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. (22G00109) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022 (GU n.173 del 26-07-2022) 0 && --> art. Art. 1 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento;
Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto;
Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato;
Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti;
Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR;
Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unità di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalità indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale;
Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-bis, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unità cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;
Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Riorganizzazione del Ministero
1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
1.2) dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;
2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) Servizio centrale per il PNRR; m-ter) Unità di missione Next Generation EU; m-quater) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;
3.1) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;
1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;
11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
11-quater. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;
1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;
1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.7) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;
1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;
1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;
1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonché contenzioso che coinvolge più dipartimenti»;
1.1) la lettera h), è sostituita dalle seguenti: «h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»; «h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonché con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;
2.1) alla lettera a):
2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;
2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis)»;
2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;
Art. Art.-1 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-septies, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento;
Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-bis, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto;
Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato;
Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti;
Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR;
Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unità di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalità indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 7-bis, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale;
Visto l'articolo 31-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-bis, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unità cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;
Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Informate le organizzazioni sindacali;
Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Riorganizzazione del Ministero
1.1) alla lettera l), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
1.2) dopo la lettera o), è inserita la seguente: «o-bis) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;
2.1) alla lettera i-bis), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;
2.2) alla lettera m), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
2.3) dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) Servizio centrale per il PNRR; m-ter) Unità di missione Next Generation EU; m-quater) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;
3.1) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;
3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;
1.1) alla lettera g-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.2) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: «g-ter) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;
11-ter. L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:
11-quater. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;
1.2) alla lettera g), le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;
1.3) alla lettera h), le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
1.4) alla lettera i), le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;
1.5) alla lettera o), le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;
1.6) alla lettera o), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;
1.7) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: «o-bis) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;
1.1) alla lettera d), dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;
1.2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;
1.3) alla lettera g), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonché contenzioso che coinvolge più dipartimenti»;
1.1) la lettera h), è sostituita dalle seguenti: «h) funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a);»; «h-bis) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), nonché con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;
2.1) alla lettera a):
2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;
2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis)»;
2.2) alla lettera e), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;