Decreto 21 marzo 2024, n. 74 – Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto aggiorna le regole per l'uso di biomasse come combustibile, includendo nuovi prodotti a base di gliceridi vegetali e modificando i parametri per quelli di origine animale. L'obiettivo è garantire che l'utilizzo di questi materiali avvenga nel rispetto della tutela ambientale.
Per chi: Le aziende e gli operatori privati che producono o utilizzano prodotti a base di gliceridi di origine vegetale o animale come combustibile; Le amministrazioni dello Stato e le regioni che propongono integrazioni e aggiornamenti all'elenco delle biomasse combustibili.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'inserimento di prodotti a base di gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse combustibili.
- L'aggiornamento dei parametri tecnici per i prodotti a base di gliceridi di origine animale già presenti nell'elenco.
- Le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo di queste biomasse.
- Le modalità di estrazione e trattamento (come l'estrazione con n-esano, raffinazione, lavaggio con acqua o essiccazione) per i gliceridi vegetali.
A chi si applica questa norma?
- Le aziende e gli operatori privati che producono o utilizzano prodotti a base di gliceridi di origine vegetale o animale come combustibile.
- Le amministrazioni dello Stato e le regioni che propongono integrazioni e aggiornamenti all'elenco delle biomasse combustibili.
Quali sono i punti chiave?
- Vengono aggiunti all'elenco delle biomasse combustibili i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti tramite estrazione con n-esano e altri trattamenti.
- Per questi prodotti vegetali, sono stabiliti valori limite specifici per proprietà come la densità (850-970 kg/m³ a 15 °C), il contenuto di acqua (Max. 1 %m/m), le ceneri (Max. 0.05 %m/m), il potere calorifico inferiore (Min. 33 MJ/kg) e la stabilità all'ossidazione (Min. 2 h a 110°C).
- Il parametro "Stabilità all'ossidazione 110 °C" per i gliceridi di origine animale è aggiornato a "Min. 2 h".
- L'utilizzo di questi materiali come biomassa combustibile è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti, non come rifiuti.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA DECRETO 21 marzo 2024, n. 74 Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale. (24G00090) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2024 (GU n.132 del 07-06-2024) IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto l'articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell'allegato X a tale parte quinta;
Visto l'articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all'integrazione dell'allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalità previste dall'articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione e di aggiornamento dell'allegato X alla parte quinta del decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni;
Visto l'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'articolo 2, che ridenomina il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», e attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l'altro, all'adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica di veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 4, che ridenomina il «Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, recante «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 maggio 2016, comunicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2016, che ha istituito la Commissione prevista dall'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (nel seguito: «la Commissione»);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264, recante «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti»;
Considerato che è stata più volte rappresentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l'esigenza di valutare l'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Vista la richiesta di valutare l'inserimento di tali materiali tra le biomasse combustibili sottoposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione nelle riunioni del 31 maggio 2016 e dell'8 marzo 2017;
Considerato che, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione, sono stati acquisiti e valutati i documenti prodotti da una serie di soggetti pubblici e privati e sono state commissionate apposite prove;
Considerato che, mediante l'esame e lo sviluppo di tutti i contributi prodotti nell'ambito della Commissione, è stato possibile individuare, per i materiali oggetto del presente regolamento, caratteristiche merceologiche e condizioni idonee ad assicurare che l'utilizzo come prodotti combustibili avvenga nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e delle norme nazionali e comunitarie;
Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell'impiego energetico», che permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l'altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;
Considerato che la citata norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all'inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e che, vista l'uniformità dei materiali, può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale;
Considerato che la ridetta norma tecnica è stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all'ossidazione 110° C»;
Ritenuto di intervenire sull'allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale;
Considerato che, ai sensi dell'allegato X, parte II, sezione 4, punto 1-bis, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto;
Considerato che i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 ottobre 2021;
Acquisito il concerto del Ministro della salute espresso con nota del 12 luglio 2023;
Vista la notifica di cui alla direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione alla Commissione europea nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, effettuata con nota del 23 novembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota del 1° marzo 2024;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. Alla sezione 4, della parte II, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
Proprietà Unità di misura Valori limite Metodo di prova Densità a 15 °C (kg/m³) 850-970 ISO 6883 Densità a 60 °C (kg/m³) 820-940 UNI EN ISO 3675 Viscosità a 50 °C (cST) Max. 100 UNI EN ISO 3104 Contenuto di acqua (%m/m) Max. 1 UNI EN ISO 12937 Ceneri (%m/m) Max. 0.05 ISO 6884 Sedimenti totali (mg/kg) Max. 1.500 ISO 10307-1 Potere Calorifico Inferiore (MJ/kg) Min. 33 ASTDM D 240 Punto di infiammabilità °C Min. 120 ISO 15267 Stabilità all'ossidazione 110°C (h) Min. 2 ISO 6886 Residuo carbonioso (%m/m) Max. 1,5 UNI EN ISO 10370 Acidità forte (SAN) (mgKOH/g) LR ASTDM-D-664 Zolfo mg/kg Max. 200 UNI EN ISO 20884 Solventi organici clorurati mg/kg LR EN ISO 16035 Solventi idrocarburici (Esano) mg/kg Max. 300 UNI EN ISO 9832 »;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 21 marzo 2024 Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1589 N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUUE).
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. Agli impianti di cui alla parte I, paragrafo 4, lettere e) ed f), dell'Allegato IV alla parte quinta si applicano le prescrizioni del successivo Allegato X relative agli impianti disciplinati dal titolo II. Ai combustibili per uso marittimo si applicano le disposizioni dell'art. 295.».
All'integrazione di tale Allegato si procede per la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. (Omissis).
2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali è istituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. La commissione è composta da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della Commissione non sono dovuti compensi, né rimborsi spese.».
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica".
8-bis. All'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica".».
2.1. all'alinea le parole: "Al Ministero della transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e dopo le parole: "sviluppo sostenibile" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza energetica";
2.2. alle lettere a) e f) le parole: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";
2.3. alla lettera b), dopo le parole: "provvedimenti ad essi inerenti" sono inserite le seguenti: "individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili";
3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato fino a un massimo di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.».
2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.».
Note all'art. 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto. h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l'estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3.
Parte di provvedimento in formato grafico h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico 1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta.
2.2 Modalità di combustione Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso:
3.1. La denominazione "sansa di oliva disoleata" o la denominazione "farina di vinaccioli disoleata" o la denominazione "oli e grassi vegetali", la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonché il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare:
Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg è ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo.
3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati.
3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L'utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l'impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l'impianto deve avere un rendimento non inferiore all'85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell'alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell'aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.». nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi