Decreto del presidente della repubblica 2 giugno 1972, n. 437
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Genova, aggiornando le denominazioni e i regolamenti di alcune scuole di specializzazione. In particolare, si concentra sulle scuole di specializzazione in psicologia e in ostetricia e ginecologia.
Per chi: L'Università degli studi di Genova e le sue autorità accademiche; I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi in ostetricia e ginecologia o nell'indirizzo medico della psicologia.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 22
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La denominazione della "Scuola in psicologia dell'età evolutiva" in "Scuola di specializzazione in psicologia".
- L'istituzione e il funzionamento della "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia".
- L'istituzione e il funzionamento della "Scuola di specializzazione in psicologia", con i suoi indirizzi specifici.
- I requisiti di ammissione, la durata dei corsi e i programmi di studio per le suddette scuole di specializzazione.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Genova e le sue autorità accademiche.
- I laureati in medicina e chirurgia che intendono specializzarsi in ostetricia e ginecologia o nell'indirizzo medico della psicologia.
- I laureati di qualsiasi facoltà universitaria italiana o con titolo straniero equipollente che intendono specializzarsi negli altri indirizzi della psicologia.
Quali sono i punti chiave?
- La "Scuola in psicologia dell'età evolutiva" cambia nome in "Scuola di specializzazione in psicologia".
- La "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia" ha una durata di quattro anni e un numero massimo di 37 specializzandi.
- Il corso di specializzazione in ostetricia e ginecologia non può essere abbreviato e richiede la frequenza obbligatoria e un servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
- La "Scuola di specializzazione in psicologia" ha una durata di tre anni, frequenza obbligatoria e si articola in quattro indirizzi: medico, differenziale e scolastico, industriale e del lavoro, sociale.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
Indice (22)
- Art. 138
- Art. 139
- Art. 140
- Art. 141 Il programma di studi è il seguente
- Art. 142 Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri della commissione
- Art. 231
- Art. 232 Titoli per l'ammissione alla scuola sono
- Art. 233
- Art. 234 Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente so
- Art. 235
- Art. 236
- Art. 237
- Art. 238
- Art. 239 Spetta al consiglio della scuola
- Art. 240
- Art. 241
- Art. 242
- Art. 243
- Art. 244
- Art. 245
- Art. 246 Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo stat
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 437 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.215 del 19-08-1972) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola in psicologia dell'età evolutiva" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia".
Gli articoli 138, 139, 140, relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 138
Presso la clinica ostetrica e ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Direttore della scuola è il docente designato dal consiglio di facoltà Il corso ha la durata di quattro anni.
Art. 139
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trentasette specializzandi.
Art. 140Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso
Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame di diploma. La sessione di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, frequenza, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 141Il programma di studi è il seguente
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.
A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo-personale.
Art. 142Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri della commissione saranno proposti dal direttore della scuola
La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti materie affini, anche di altre facoltà.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale e prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia a tutti gli effetti di legge.
Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto.
Gli articoli 231, 232, 233, relativi alla "Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia
Art. 231
Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è istituita la "Scuola di specializzazione in psicologia" la quale è articolata nei seguenti indirizzi
La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245; né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
La scuola conferisce il diploma di "Specialista in psicologia" con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Il diploma, valido a tutti gli effetti della legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.
Art. 232Titoli per l'ammissione alla scuola sono
Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.
Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 243 il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.
Art. 233
Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari conferenze; la attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
Art. 234Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente sono
Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'articolo 233, sono:
A) per l'indirizzo medico:
B) per l'indirizzo differenziale e scolastico:
I anno);
C) per l'indirizzo industriale e del lavoro:
I anno);
D) per l'indirizzo sociale:
II anno);
Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto c) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:
Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia, della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.
Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano; sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.
L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243.
Art. 235
Gli esami sono di profitto e di diploma. Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nei relativi anni di corso Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 236Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia
Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 237
I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori-ruolo, aggregati, incaricati, liberi, docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.
Art. 238
Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede dal vice-direttore, che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 239Spetta al consiglio della scuola
Art. 240
Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola
Art. 241
Le entrate della scuola sono costituite dall'apposito contributo per la scuola di specializzazione e da altre eventuali erogazioni dello Stato e di enti pubblici e privati
Art. 242
Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 243
Il direttore della scuola - di concerto col vice direttore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola - compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione Nel manifesto viene specificato:
Art. 244
L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi
Art. 245
È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del II anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.
Art. 246Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo statuto precedente
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 110. - VALENTINI
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola in psicologia dell'età evolutiva" muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia".
Gli articoli 138, 139, 140, relativi alla "Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia
Art. 138
Presso la clinica ostetrica e ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Direttore della scuola è il docente designato dal consiglio di facoltà Il corso ha la durata di quattro anni.
Art. 139
L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. Sono da considerarsi titoli preferenziali a parità di risultato dell'esame di ammissione
L'esame di ammissione deve espletarsi entro il mese di dicembre.
Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trentasette specializzandi.
Art. 140Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti nei quattro anni di corso
Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza delle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc. devono prestare analogo servizio a quello degli assistenti per non meno di nove mesi all'anno.
Gli iscritti devono sostenere gli esami annuali di profitto e l'esame di diploma. La sessione di profitto è unica ed è espletata nel mese di ottobre.
Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.
Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, frequenza, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 141Il programma di studi è il seguente
1° Anno:
2° Anno:
3° Anno:
4° Anno:
Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dai direttori delle scuole.
A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto, gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.
Per il conseguimento del diploma, l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo-personale.
Art. 142Gli esami si fanno per gruppi di materie ed i membri della commissione saranno proposti dal direttore della scuola
La commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente tra gli insegnanti della scuola stessa.
Almeno tre membri dovranno essere professori di ruolo. Ove tra gli insegnanti della scuola non vi fossero tre professori di ruolo i mancanti verranno scelti tra i professori di ruolo, insegnanti materie affini, anche di altre facoltà.
Per il conseguimento del diploma l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale e prove teoriche e pratiche stabilite dalla commissione giudicatrice. A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in ostetricia e ginecologia a tutti gli effetti di legge.
Per essere ammesso all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami di profitto.
Gli articoli 231, 232, 233, relativi alla "Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in psicologia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in psicologia
Art. 231
Presso l'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è istituita la "Scuola di specializzazione in psicologia" la quale è articolata nei seguenti indirizzi
La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso se non nei casi previsti dall'art. 245; né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.
La scuola conferisce il diploma di "Specialista in psicologia" con l'indicazione dell'indirizzo seguito.
Il diploma, valido a tutti gli effetti della legge, viene rilasciato all'allievo in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.
Art. 232Titoli per l'ammissione alla scuola sono
Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.
Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 243 il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale. Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.
Art. 233
Il corso è costituito da lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari conferenze; la attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle venti settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:
Gli insegnamenti di cui al punto c) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale, insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti a) e b).
Art. 234Gli insegnamenti comuni di cui al punto a) dell'articolo precedente sono
Gli insegnamenti specifici di cui al punto b) dell'articolo 233, sono:
A) per l'indirizzo medico:
B) per l'indirizzo differenziale e scolastico:
I anno);
C) per l'indirizzo industriale e del lavoro:
I anno);
D) per l'indirizzo sociale:
II anno);
Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto c) dell'art. 233, vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:
Storia della psicologia;
Filosofia della scienza;
Cibernetica;
Psicologia zoologica;
Psicolinguistica;
Organizzazione sanitaria;
Organizzazione scolastica;
Auxologia;
Neuropsichiatria infantile;
Pedagogia speciale e differenziale;
Igiene generale;
Medicina del lavoro;
Legislazione sanitaria;
Legislazione scolastica;
Legislazione del lavoro;
Deontologia professionale;
Sessuologia;
Psicogerontologia;
Statistica economica;
Psicologia, della propaganda;
Psicologia dello sport;
Psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
Filmologia;
Istruzione programmata;
Psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
Infortunistica del lavoro;
Psicologia economica.
Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano; sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.
Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 243, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola, durante l'anno accademico.
L'eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, ai fini sia dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 243.
Art. 235
Gli esami sono di profitto e di diploma. Per essere ammesso agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocini, i seminari, ecc. svolti dalla scuola nei relativi anni di corso Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocini effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 236Direttore della scuola è il professore di ruolo titolare della cattedra di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia
Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della scuola stessa, può proporre che un docente di essa assuma le funzioni di vicedirettore, con l'incarico annuale (riconfermabile) di coadiuvarlo e di sostituirlo; alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 237
I docenti della scuola sono scelti fra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori-ruolo, aggregati, incaricati, liberi, docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.
Art. 238
Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede dal vice-direttore, che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o di impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.
Art. 239Spetta al consiglio della scuola
Art. 240
Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola
Art. 241
Le entrate della scuola sono costituite dall'apposito contributo per la scuola di specializzazione e da altre eventuali erogazioni dello Stato e di enti pubblici e privati
Art. 242
Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università
Art. 243
Il direttore della scuola - di concerto col vice direttore e sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola - compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione della facoltà di medicina e chirurgia sarà reso di pubblica ragione Nel manifesto viene specificato:
Art. 244
L'inclusione della scuola nello statuto dell'università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi
Art. 245
È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del II anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 244, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazione dei corsi, per convalida di esami già sostenuti secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.
Art. 246Per gli allievi iscritti negli anni anteriori rimane in vigore lo statuto precedente
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fato obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 110. - VALENTINI nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi