Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 147 – Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce i termini massimi, non superiori a 90 giorni, entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi di alcune specifiche amministrazioni statali. Serve a rendere più chiari e veloci i tempi di risposta della pubblica amministrazione.
Per chi: I cittadini e le entità che hanno procedimenti amministrativi in corso con le amministrazioni elencate; Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.
Termini:
- I procedimenti amministrativi devono concludersi entro un termine massimo di 90 giorni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per il Ministero dell'economia e delle finanze.
- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
- I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi per la Guardia di finanza e i suoi fondi previdenziali e assistenziali.
A chi si applica questa norma?
- I cittadini e le entità che hanno procedimenti amministrativi in corso con le amministrazioni elencate.
- Il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.
Quali sono i punti chiave?
- I procedimenti amministrativi devono concludersi entro un termine massimo di 90 giorni.
- I termini specifici per ciascun procedimento sono dettagliati in tabelle allegate al regolamento (Tabelle A, B, C, D, E).
- Le unità organizzative responsabili di ciascun procedimento sono indicate nelle tabelle allegate, a titolo ricognitivo.
- Non sono inclusi i procedimenti relativi al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato", ma sono inclusi quelli del personale della Guardia di finanza soggetto a regime di diritto pubblico.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147 Regolamento recante attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge n.
69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza. (11G0189) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 30/08/2011 (GU n.200 del 29-08-2011) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono, rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali, attribuendo loro la personalità giuridica;
Visti l'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e l'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che dispongono che la Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro dell'economia e delle finanze, e le disposizioni che regolano l'assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso Corpo costituite dall'articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17 comma 3, concernente l'adozione di regolamenti con decreti ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2 (come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) comma 3, che determina le modalità di fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che riforma l'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, che riordina la Scuola superiore dell'economia e delle finanze che, all'articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile che, tra l'altro, modifica ed integra alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare, l'articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76), recante le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della citata legge n. 69/2009;
Considerato che, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni l'articolo 2, comma 3, prevede l'adozione di distinti atti costituiti da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico regolamento che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'economia e delle finanze, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri);
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le procedure relative al rapporto di lavoro del personale "contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che è assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative, nelle more dell'adozione dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unità organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le incertezze derivanti dall'adozione, in tempi diversi, di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione, individui le unità organizzative responsabili degli stessi procedimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Ambito di applicazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1927, n. 288.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2004, n. 22.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° ottobre 2004 (Regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385), è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 2005, n. 9.
Il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 1934, n. 177.
Si riporta il testo degli artt. 23 e 33 del citato regio decreto-legge n. 1187 del 1934: "Art. 23. È istituito, presso il comando generale della regia guardia di finanza, un «fondo di previdenza sottufficiali e appuntati» al quale è affidato l'incarico di corrispondere ai sottufficiali ed agli appuntati del corpo - all'atto della cessazione dal servizio - un premio di previdenza indipendentemente dalla indennità di buonuscita che corrisponde ai marescialli l'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.
Al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati » è conferita personalità giuridica. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le finanze.
Agli effetti tributari si applicano al «fondo previdenza sottufficiali e appuntati» le disposizioni vigenti per l'opera di previdenza." "Art. 33. È istituita, presso il comando generale della regia guardia di finanza, una «cassa ufficiali », alla quale spettano gli incarichi e i proventi che, per gli ufficiali del corpo, la legge 21 dicembre 1931, n. 1710, attribuisce al «fondo massa della regia guardia di finanza».
Al consiglio di amministrazione del fondo massa - per l'amministrazione di detta cassa - è sostituito il consiglio di amministrazione della «cassa ufficiali» di cui al successivo art. 34.".
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza): "Art. 1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico; concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78): "Art. 1. Natura e Dipendenza.
Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 189 del 1959: "Art. 5. Il Comando generale è costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di Stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze .
L'ordinamento interno del Comando generale è stabilito dal Comandante generale.".
Il testo della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1960, n. 274.
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 febbraio 1999, n. 44.
La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69: "Art. 2. Conclusione del procedimento.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella Gazz.
Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Si riporta il testo degli articoli da 23 a 25 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 23. Istituzione del ministero e attribuzioni.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree." "Art. 25. Ordinamento.
Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 recante "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze" è pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250.
Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del Ministro delle finanze n. 301 del 2000: "Art. 1. Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.".
Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 (Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella Gazz.
Uff. 14 luglio 2003, n. 161.
La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 69 del 2009: "Art. 7. Certezza dei tempi di conclusione del procedimento.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.
Il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 (Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti) è pubblicato nella Gazz. Uff. 1 luglio 2009, n. 150, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.".
Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n. 241 del 1990: " Art. 4. Unità organizzativa responsabile del procedimento.
Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo dell'art. 4 della citata legge n. 241 del 1990, vedasi nelle note alle premesse.