Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 – Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce misure urgenti per sostenere le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché le imprese di interesse strategico nazionale, che si trovano in una situazione di crisi economica. L'obiettivo è affrontare le difficoltà causate da congiunture avverse e garantire la continuità produttiva e occupazionale.
Per chi: Imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura; Imprese di interesse strategico nazionale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati.
- Misure urgenti per il contrasto della diffusione di malattie animali (peste suina africana, brucellosi, tubercolosi) e per il contenimento del granchio blu.
- Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, l'efficientamento del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare.
- Norme in materia faunistica e venatoria, utilizzo della risorsa idrica e rafforzamento delle politiche del mare.
- Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
A chi si applica questa norma?
- Imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura.
- Imprese di interesse strategico nazionale.
Quali sono i punti chiave?
- Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che nel 2023 hanno subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 20% o una riduzione della produzione di almeno il 30% (o, per le cooperative, una riduzione del 20% delle quantità conferite o della produzione primaria) possono sospendere per dodici mesi il pagamento della parte capitale delle rate di mutui e finanziamenti in scadenza nel 2024.
- Possono beneficiare della sospensione solo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano classificate come deteriorate alla data di entrata in vigore del decreto.
- Il piano di rimborso delle rate sospese viene modificato e i termini prorogati per una durata analoga alla sospensione.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 ultimo aggiornamento all'atto: 28/04/2026 Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale. (24G00081) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2024 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2026) (GU n.112 del 15-05-2024) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Considerato che la concomitanza di congiunture avverse, quali il perdurare del conflitto in Ucraina e la diffusione di fitopatie, ha indotto il settore primario in una persistente situazione di crisi, determinando gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni finalizzate a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e, in specie, di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, a sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, in particolare quella cerealicola, quella del kiwi, quella della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare le risorse finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il coordinamento delle attività e delle iniziative finalizzate a mitigare i danni connessi alla diffusione e alla prolificazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), a promuovere e a sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché a tutelare la biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di implementare l'efficienza del sistema dei controlli nel settore agroalimentare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire un diffuso e regolamentato controllo del territorio finalizzato alla protezione della fauna selvatica, alla repressione della caccia di frodo e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché un rafforzamento delle politiche del mare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volte ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, nonché di prevedere misure di carattere procedimentale per garantire della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la protezione civile e le politiche del mare, della difesa, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, ((florovivaistiche,))
della pesca e dell'acquacoltura 1. Al fine di contenere le congiunture avverse ((...)) derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo ((, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico)) e a quello della pesca e dell'acquacoltura ((...)) sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.
agli aiuti di importo limitato. ((2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: "e della pesca" sono inserite le seguenti: "nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168")) 3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)) 6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni ((, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge,)) i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, ((n. 234, e di cui all'articolo 38-bis)) del decreto del Presidente della Repubblica ((29 settembre)) 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica ((29 settembre)) 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025.».
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti ((di cui al precedente periodo)) risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis ((...)) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ((introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo,)) anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.
9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato))