Decreto del presidente della repubblica 29 maggio 1969, n. 412
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, aggiornando in particolare gli istituti e gli insegnamenti della facoltà di agraria e introducendo nuovi corsi di perfezionamento.
Per chi: L'Università degli studi di Bologna, in particolare la facoltà di agraria e la facoltà di economia e commercio; Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze agrarie.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 20
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Gli istituti e gli annessi della facoltà di agraria.
- L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie.
- Le modalità di iscrizione e gli esami per alcuni corsi della facoltà di agraria.
- L'istituzione e la regolamentazione di un corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali.
- L'istituzione e la regolamentazione di una scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Bologna, in particolare la facoltà di agraria e la facoltà di economia e commercio.
- Gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze agrarie.
- I laureati interessati ai corsi di perfezionamento negli studi aziendali e professionali e in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.
Quali sono i punti chiave?
- L'Art. 133 elenca 15 istituti della facoltà di agraria e specifica gli organismi annessi o collegati dove gli studenti possono integrare i loro studi.
- L'Art. 134 abroga e sostituisce l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie con 33 nuove voci, alcune semestrali o biennali.
- L'Art. 135 stabilisce che alcuni insegnamenti della facoltà di agraria, come "Agronomia generale e coltivazioni erbacee", includono dimostrazioni pratiche, esercizi di laboratorio, visite e escursioni obbligatorie.
- L'Art. 140 richiede che, per l'esame di laurea in scienze agrarie, lo studente abbia superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio e di almeno 3 insegnamenti complementari annuali (o 4 se due semestrali).
- Viene istituito un corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali (Art. 211-218) e una scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Art. 222-225).
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
Indice (20)
- Art. 134
- Art. 135 È abrogato e sostituito dal seguente
- Art. 136 È abrogato e sostituito dal seguente
- Art. 140 È abrogato e sostituito dal seguente
- Art. 211
- Art. 214
- Art. 215 Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università
- Art. 216 Le materie di insegnamento sono le seguenti
- Art. 217
- Art. 218 I proventi del corso sono costituiti
- Art. 222
- Art. 223 La scuola ha gestione finanziaria propria
- Art. 224
- Art. 225
- Art. 226 Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
- Art. 227 Il corso per il diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e del
- Art. 228
- Art. 229
- Art. 230
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 412 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.190 del 28-07-1969) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 133, è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono istituti della facoltà di agraria:
Alla facoltà di agraria sono annessi: il centro didattico-sperimentale di Cadriano, presso il quale funziona anche il centro di omologazione per le macchine agricole del Comitato interministeriale per l'omologazione, ed il podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede il centro avicolo di Bologna e l'apiario sperimentale dell'Istituto nazionale di apicoltura. Gli studenti possono inoltre integrare, con tirocinio pratico e sperimentale, i loro studi presso i seguenti altri organismi collegati alle diverse cattedre della facoltà di agraria:
Art. 134È modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è abrogato e sostituito dal seguente
Complementari:
Nello stesso articolo gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Gli insegnamenti biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee"; "Chimica agraria" e di "Economia e politica agraria", pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del 1° anno e uno alla fine del 2° anno di corso.
Sono insegnamenti complementari - in accordo al disposto dell'art. 142, comma quarto - anche quelli indicati per il corso in scienze della produzione animale, di cui all'elenco dell'art. 142.
Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1? biennio.
Art. 135È abrogato e sostituito dal seguente
I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:
Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Coltivazioni arboree;
Botanica;
Chimica agraria;
Economia e politica agraria;
Estimo rurale e contabilità;
Entomologia agraria;
Zootecnica generale;
Zootecnia speciale;
Idraulica agraria;
Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);
Topografia e costruzioni rurali;
Meccanica agraria;
Microbiologia agraria e tecnica;
Patologia vegetale;
Mineralogia e geologia;
Zooculture.
Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.
Art. 136È abrogato e sostituito dal seguente
Per l'iscrizione e per gli esami, debbono osservarsi le seguenti norme:
L'iscrizione al corso di botanica generale deve precedere quella di botanica sistematica;
L'iscrizione al corso di zoologia generale deve precedere quella di entomologia agraria, zoocolture, avicoltura, idrobiologia e pescicoltura;
L'iscrizione al corso di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quella di zoognostica e zoocolture;
L'iscrizione al corso di zootecnica generale deve precedere quella di zootecnica speciale;
L'iscrizione al corso di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quella di meccanica agraria, con applicazioni di disegno e quella di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;
L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica;
L'esame di chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica, deve precedere quello di chimica organica;
L'esame di coltivazioni arboree deve precedere quelli di agricoltura tropicale e subtropicale, di frutticoltura industriale e di viticoltura;
L'esame di zoologia generale deve precedere quelli di entomologia agraria, avicoltura, zoocolture, idrobiologia e pescicoltura;
L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;
L'esame di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno, deve precedere quelli di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
L'esame di entomologia agraria, e l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici debbono precedere l'esame di zoocolture;
L'esame di idraulica agraria, con applicazioni di disegno, deve precedere quello di tecnica della bonifica;
L'esame di meccanica agraria con applicazioni di disegno deve precedere quello di tecnica della meccanizzazione agricola.
Art. 140È abrogato e sostituito dal seguente
Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze agrarie, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.
Gli articoli 211, 214, 215, 216, 217, 218 relativi al corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 211
Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti presso detta facoltà, orientando i laureati alla gestione aziendale ed all'esercizio della professione di "dottore commercialista"
Art. 214
Il corso ha un direttore, un vicedirettore, ed un corpo di docenti. Il direttore ed il vicedirettore sono nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà, per un biennio e possono essere confermati
Art. 215Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà
Art. 216Le materie di insegnamento sono le seguenti
Saranno tenute conferenze e conversazioni su problemi aziendali e professionali.
Art. 217
L'esame finale del corso consiste in una dissertazione scritta su argomento assegnato da un docente, da discutere avanti una commissione composta da cinque membri, presieduta dal direttore del corso, di cui può far parte un cultore della materia, invitato dal direttore del corso Gli iscritti conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.
Art. 218I proventi del corso sono costituiti
Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.
Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale
Art. 222
La scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla facoltà di economia e commercio, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline attinenti al lavoro ed alla sicurezza sociale, integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale
Art. 223La scuola ha gestione finanziaria propria
Art. 224
La scuola è retta da un direttore, che è il titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio, e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano le materie fondamentali Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta dal consiglio della facoltà di economia e commercio, su proposta del direttore della scuola.
Art. 225
Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, magistero e coloro che siano in possesso di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani e stranieri. Possono altresì iscriversi i laureati in ingegneria e in medicina e chirurgia, purché frequentino presso la facoltà di economia e commercio o quella di giurisprudenza gli insegnamenti propedeutici e superino gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico
Art. 226Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
Fondamentali:
1° Anno:
2° Anno:
Complementari:
I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 227Il corso per il diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale ha la durata di due anni
Art. 228
Al termine degli studi, gli iscritti che abbiano superato, davanti ad una commissione di tre professori, gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e, a scelta, in una materia complementare, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma
Art. 229
Per conseguire il diploma gli iscritti dovranno presentare una memoria su argomento assegnato da un professore di materia fondamentale, da discutere innanzi ad una commissione di sei membri (scelti fra i professori della scuola o, in quanto occorra, fra quelli della facoltà di economia e commercio) presieduta dal direttore della scuola
Art. 230Le tasse, le soprattasse e i contributi da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono quelle stabilite nell'art. 173 dello statuto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 23. - CARUSO
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 133, è abrogato e sostituito dal seguente:
Sono istituti della facoltà di agraria:
Alla facoltà di agraria sono annessi: il centro didattico-sperimentale di Cadriano, presso il quale funziona anche il centro di omologazione per le macchine agricole del Comitato interministeriale per l'omologazione, ed il podere sperimentale di Corticella, presso il quale hanno anche sede il centro avicolo di Bologna e l'apiario sperimentale dell'Istituto nazionale di apicoltura. Gli studenti possono inoltre integrare, con tirocinio pratico e sperimentale, i loro studi presso i seguenti altri organismi collegati alle diverse cattedre della facoltà di agraria:
Art. 134È modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è abrogato e sostituito dal seguente
Complementari:
Nello stesso articolo gli ultimi due commi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Gli insegnamenti biennali di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee"; "Chimica agraria" e di "Economia e politica agraria", pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente, comportano, per quanto riguarda l'accertamento, due esami distinti uno alla fine del 1° anno e uno alla fine del 2° anno di corso.
Sono insegnamenti complementari - in accordo al disposto dell'art. 142, comma quarto - anche quelli indicati per il corso in scienze della produzione animale, di cui all'elenco dell'art. 142.
Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1? biennio.
Art. 135È abrogato e sostituito dal seguente
I seguenti insegnamenti, oltre alle lezioni, comprendono dimostrazioni pratiche ed esercizi di laboratorio, visite di istruzione ed escursioni:
Agronomia generale e coltivazioni erbacee;
Coltivazioni arboree;
Botanica;
Chimica agraria;
Economia e politica agraria;
Estimo rurale e contabilità;
Entomologia agraria;
Zootecnica generale;
Zootecnia speciale;
Idraulica agraria;
Industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio);
Topografia e costruzioni rurali;
Meccanica agraria;
Microbiologia agraria e tecnica;
Patologia vegetale;
Mineralogia e geologia;
Zooculture.
Le dimostrazioni pratiche e gli esercizi, come le lezioni, sono obbligatorie per gli studenti iscritti ai corsi indicati nel comma precedente.
Art. 136È abrogato e sostituito dal seguente
Per l'iscrizione e per gli esami, debbono osservarsi le seguenti norme:
L'iscrizione al corso di botanica generale deve precedere quella di botanica sistematica;
L'iscrizione al corso di zoologia generale deve precedere quella di entomologia agraria, zoocolture, avicoltura, idrobiologia e pescicoltura;
L'iscrizione al corso di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quella di zoognostica e zoocolture;
L'iscrizione al corso di zootecnica generale deve precedere quella di zootecnica speciale;
L'iscrizione al corso di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno deve precedere quella di meccanica agraria, con applicazioni di disegno e quella di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
L'esame di botanica generale deve precedere quello di botanica sistematica;
L'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici deve precedere quello di zoognostica;
L'esame di chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica, deve precedere quello di chimica organica;
L'esame di coltivazioni arboree deve precedere quelli di agricoltura tropicale e subtropicale, di frutticoltura industriale e di viticoltura;
L'esame di zoologia generale deve precedere quelli di entomologia agraria, avicoltura, zoocolture, idrobiologia e pescicoltura;
L'esame di zootecnica generale deve precedere quello di zootecnica speciale;
L'esame di topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno, deve precedere quelli di meccanica agraria, con applicazioni di disegno, di idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
L'esame di entomologia agraria, e l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici debbono precedere l'esame di zoocolture;
L'esame di idraulica agraria, con applicazioni di disegno, deve precedere quello di tecnica della bonifica;
L'esame di meccanica agraria con applicazioni di disegno deve precedere quello di tecnica della meccanizzazione agricola.
Art. 140È abrogato e sostituito dal seguente
Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze agrarie, lo studente deve aver seguito tutti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed in almeno tre da lui scelti fra i complementari, se a corso annuale, in quattro almeno, se due di essi sono a corso semestrale.
Gli articoli 211, 214, 215, 216, 217, 218 relativi al corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 211
Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti presso detta facoltà, orientando i laureati alla gestione aziendale ed all'esercizio della professione di "dottore commercialista"
Art. 214
Il corso ha un direttore, un vicedirettore, ed un corpo di docenti. Il direttore ed il vicedirettore sono nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà, per un biennio e possono essere confermati
Art. 215Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà
Art. 216Le materie di insegnamento sono le seguenti
Saranno tenute conferenze e conversazioni su problemi aziendali e professionali.
Art. 217
L'esame finale del corso consiste in una dissertazione scritta su argomento assegnato da un docente, da discutere avanti una commissione composta da cinque membri, presieduta dal direttore del corso, di cui può far parte un cultore della materia, invitato dal direttore del corso Gli iscritti conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.
Art. 218I proventi del corso sono costituiti
Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale.
Scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale
Art. 222
La scuola di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale, annessa alla facoltà di economia e commercio, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline attinenti al lavoro ed alla sicurezza sociale, integrandone la preparazione scientifica e conferendo loro una particolare competenza professionale
Art. 223La scuola ha gestione finanziaria propria
Art. 224
La scuola è retta da un direttore, che è il titolare della cattedra di diritto del lavoro della facoltà di economia e commercio, e da un consiglio costituito dai professori che vi insegnano le materie fondamentali Il direttore può designare tra i componenti del consiglio un vice direttore, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
La nomina dei professori incaricati degli insegnamenti è fatta dal consiglio della facoltà di economia e commercio, su proposta del direttore della scuola.
Art. 225
Alla scuola possono iscriversi i laureati delle facoltà di economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia, magistero e coloro che siano in possesso di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani e stranieri. Possono altresì iscriversi i laureati in ingegneria e in medicina e chirurgia, purché frequentino presso la facoltà di economia e commercio o quella di giurisprudenza gli insegnamenti propedeutici e superino gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico
Art. 226Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti
Fondamentali:
1° Anno:
2° Anno:
Complementari:
I corsi potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 227Il corso per il diploma di perfezionamento in diritto del lavoro e della sicurezza sociale ha la durata di due anni
Art. 228
Al termine degli studi, gli iscritti che abbiano superato, davanti ad una commissione di tre professori, gli esami di profitto in tutte le materie fondamentali e, a scelta, in una materia complementare, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma
Art. 229
Per conseguire il diploma gli iscritti dovranno presentare una memoria su argomento assegnato da un professore di materia fondamentale, da discutere innanzi ad una commissione di sei membri (scelti fra i professori della scuola o, in quanto occorra, fra quelli della facoltà di economia e commercio) presieduta dal direttore della scuola
Art. 230Le tasse, le soprattasse e i contributi da pagarsi da parte degli iscritti alla scuola sono quelle stabilite nell'art. 173 dello statuto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 23. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi