Decreto 27 settembre 1989, n. 352 – Regolamento recante disposizioni di attuazione per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per evitare che ci siano doppie tassazioni o tasse non applicate quando un'impresa cambia il modo in cui calcola il suo reddito imponibile e l'IVA. Regola il passaggio dal regime fiscale precedente al 31 dicembre 1988 a quello successivo.
Per chi: Gli esercenti imprese commerciali che nel 1988 hanno usato il regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa; Le imprese che passano dal regime forfetario al regime ordinario o a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il passaggio da un regime di determinazione del reddito imponibile e dell'IVA a un altro.
- Le disposizioni transitorie per il passaggio dal regime fiscale in vigore al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo.
- Come le imprese che usavano il regime forfetario possono indicare le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989.
- La deducibilità di ricavi, plusvalenze, minusvalenze e costi nel passaggio tra regimi.
A chi si applica questa norma?
- Gli esercenti imprese commerciali che nel 1988 hanno usato il regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa.
- Le imprese che passano dal regime forfetario al regime ordinario o a quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi.
Quali sono i punti chiave?
- Ricavi, plusvalenze e minusvalenze registrati o che avrebbero dovuto essere registrati tra il 1985 e il 1988 concorrono a formare il reddito di quegli anni, anche se imputabili al 1989 e successivi.
- Costi diversi da quelli specificati (lettere da a) ad f) dell'art. 2, comma 9, del D.L. n. 853 del 1984) relativi a operazioni registrate o che avrebbero dovuto essere registrate tra il 1985 e il 1988 non sono deducibili dal reddito d'impresa del 1989 e successivi.
- Costi relativi a ricavi parzialmente registrati tra il 1985 e il 1988 e parzialmente nel 1989 e successivi sono deducibili in proporzione all'ammontare dei ricavi che concorrono a formare il reddito del 1989 e successivi.
- Le esistenze iniziali al 1° gennaio 1989 per opere, forniture e servizi ultrannuali concorrono a formare il reddito del 1989 in base ai costi ad esse inerenti, esclusi quelli specificati.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 27 settembre 1989, n. 352 Regolamento recante disposizioni di attuazione per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione di imposta. note:
Entrata in vigore del decreto: 14/11/1989 (GU n.254 del 30-10-1989) IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 13, comma 8- ter, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1989, sono emanate disposizioni di attuazione delle norme di cui al titolo II del decreto-legge stesso per evitare, nel passaggio da uno ad altro regime di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, effetti di duplicazione ovvero di sottrazione d'imposta;
Visto il secondo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale prevede che con il decreto ministeriale di cui al precedente alinea sono emanate disposizioni transitorie dirette a regolare il passaggio dal regime vigente al 31 dicembre 1988 a quello applicabile per il periodo d'imposta successivo;
Visto il terzo periodo del comma 8- ter del citato art. 13 del decreto-legge n. 69 del 1989, il quale stabilisce, in deroga alla disposizione contenuta nell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che i soggetti esercenti imprese che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nei cui confronti non trovi applicazione il regime previsto dall'art. 80 del medesimo testo unico, possono indicare, con le modalità e nei termini previsti da apposito decreto ministeriale, le esistenze iniziali al 1› gennaio 1989 anche in difformità delle rimanenze finali al 31 dicembre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 80/89 Gab. sez. III 1207/89 espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1989, reso ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1989;
Considerato che occorre provvedere al riguardo;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La valutazione può essere effettuata attribuendo a ciascun bene un valore unitario pari al valore normale e comunque non superiore al doppio del valore ad esso attribuito in sede di valutazione delle rimanenze finali per l'anno 1984. Se il bene risulta per la prima volta tra le rimanenze in anni successivi, il valore unitario non può eccedere quello risultante in sede di valutazione di dette rimanenze. Le variazioni nelle esistenze iniziali rispetto alle rimanenze finali non possono essere utilizzate per accertamenti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto o di altre imposte". - Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, prevede che: "Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo". - Il D.L. n. 853/1984 reca: "Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria". - L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, come sostituito dall'art. 8 del D.L. n. 69/1989, è così formulato: "Art. 80 (Imprese minime). - 1.
Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente non hanno superato 18 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 54:
Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato. 4. Se nel corso dell'anno il limite di 18 milioni è superato, il reddito in ogni caso, e anche nel primo anno di attività, è determinato a norma dell'art. 79 e le annotazioni non risultanti possono esser effettuate nei registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili". - L'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge n. 69/1989, è così formulato: "Art. 79 (Imprese minori). - 1.
Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.
Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazione nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8.
Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. (Abrogato)". Per consultare le disposizioni richiamate nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, soprariportato, ad esclusione degli articoli 70 e 80 qui trascritti, si veda nell'appendice alle note a corredo del D.L. n. 69/1989 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 137 del 14 giugno 1989, pag. 39 e seguenti).
Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti". - Il testo dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 69/1989 è il seguente: "Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-1988 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario.
Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-1988. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1› gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel quadriennio, ovvero nell'anno 1988". - Per il testo dell'art. 59, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D P.R. n. 917/1986, si veda nelle note alle premesse.