Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, mirando a razionalizzare le spese per l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini. Include anche misure per il rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.
Per chi: Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta; I funzionari e i dirigenti delle suddette amministrazioni e società che stipulano contratti per l'acquisto di beni e servizi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Decisioni giudiziarie
- 112
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La validità dei contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche per l'acquisto di beni e servizi.
- Le modalità di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche attraverso strumenti di acquisto centralizzati.
- Le conseguenze in caso di violazione delle norme sugli acquisti pubblici, inclusa la responsabilità disciplinare e amministrativa.
- La possibilità di istituire sezioni specifiche nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
A chi si applica questa norma?
- Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
- I funzionari e i dirigenti delle suddette amministrazioni e società che stipulano contratti per l'acquisto di beni e servizi.
Quali sono i punti chiave?
- I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e responsabilità amministrativa.
- Le amministrazioni pubbliche devono approvvigionarsi tramite convenzioni o accordi quadro di Consip S.p.A. o centrali di committenza regionali per specifiche categorie merceologiche (es. energia, gas, carburanti, telefonia, autoveicoli).
- È possibile procedere con procedure autonome di acquisto solo se la convenzione non è disponibile e in caso di urgenza motivata, con contratti a durata strettamente necessaria e condizione risolutiva.
- È ammesso l'approvvigionamento al di fuori delle modalità indicate, a condizione che i corrispettivi siano inferiori almeno del 5% per telefonia fissa e mobile, e del 2% per carburanti, energia elettrica, gas e combustibili per riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi delle convenzioni Consip o regionali.
Giurisprudenza su questa norma
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2025 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025) (GU n.156 del 06-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 141) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere l'incremento dell'imposta sul valore aggiunto, già disposto dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la prosecuzione di interventi indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento;
EMANA il seguente decreto-legge:
Art. 1Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori ((almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento)) per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. (45) 8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.
L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15 16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente".
21.Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi. Una quota di tale riduzione è rapportata, tenendo conto delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012, agli eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione dello Stato rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni e servizi del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano dei conti, desumibile dai dati del sistema di contabilità economica analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La conseguente riduzione delle spese di ciascun Ministero è determinata secondo gli importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
26-bis. Al fine di concorrere alla riduzione degli oneri complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti già stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonché per la manutenzione di beni e servizi da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabilite, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le modalità di attuazione del presente comma.
26-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205. ----------- AGGIORNAMENTO (45) Il Decreto 22 dicembre 2015 (in G.U. 04/02/2016, n. 28) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità di cui in premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, è individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95".