Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 – Approvazione del codice di procedura penale
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto approva il Codice di Procedura Penale, che stabilisce le regole per lo svolgimento dei processi penali in Italia. È il testo fondamentale che disciplina come vengono accertati i reati e applicate le pene.
Per chi: Tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale, sia come imputati che come persone offese; I giudici, i pubblici ministeri, la polizia giudiziaria e gli avvocati che operano nel sistema giudiziario penale.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto penale
- Decisioni giudiziarie
- 20
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La giurisdizione e la competenza dei giudici in materia penale.
- Le indagini preliminari e l'udienza preliminare.
- I mezzi di prova e i mezzi di ricerca della prova.
- Le misure cautelari personali e reali.
A chi si applica questa norma?
- Tutti i cittadini coinvolti in un procedimento penale, sia come imputati che come persone offese.
- I giudici, i pubblici ministeri, la polizia giudiziaria e gli avvocati che operano nel sistema giudiziario penale.
Quali sono i punti chiave?
- Il codice è entrato in vigore il 24/10/1989.
- Definisce i ruoli e le funzioni dei soggetti del processo (giudice, pubblico ministero, imputato, parte civile, ecc.).
- Stabilisce le procedure per l'acquisizione delle prove, come testimonianze, perizie, intercettazioni.
- Prevede diverse tipologie di procedimenti speciali (es. giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti).
Giurisprudenza su questa norma
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§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
§/Art. 1988/447
Diritto penale
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Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447 ultimo aggiornamento all'atto: 12/06/2026 Approvazione del codice di procedura penale. note:
Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/06/2026) (GU n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 92)
Art. 1Giurisdizione penale
1.La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. articolo precedente