Decreto 13 luglio 1988, n. 288 – Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, concernente la tabella "Esport", e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica le regole per l'esportazione di determinate merci, aggiornando la tabella "Esport" e introducendo disposizioni specifiche per alcuni prodotti e tecnologie. L'obiettivo è regolare l'uscita dal paese di beni e informazioni sensibili.
Per chi: Esportatori di prodotti fotografici e cinematografici; Esportatori di materiale stampato e tecnico (opuscoli, piani, disegni).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Modifiche alla tabella "Esport" del decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581.
- L'esportazione di prodotti fotografici e cinematografici contenenti informazioni tecniche dettagliate.
- L'esportazione di opuscoli, stampati, piani, progetti e disegni tecnici con informazioni tecniche dettagliate.
- L'esportazione di supporti per la registrazione e la riproduzione, sia non registrati che registrati, inclusi quelli contenenti software.
A chi si applica questa norma?
- Esportatori di prodotti fotografici e cinematografici.
- Esportatori di materiale stampato e tecnico (opuscoli, piani, disegni).
- Esportatori di supporti di registrazione e software.
Quali sono i punti chiave?
- Sono soggette a regolamentazione lastre, pellicole, opuscoli, stampati, piani, progetti e disegni tecnici che contengono "informazioni tecniche dettagliate (tecnologie)" per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"uso" dei prodotti elencati.
- I supporti per la registrazione e la riproduzione sono regolamentati, con specifiche eccezioni per nastri magnetici e dischi flessibili con determinate caratteristiche tecniche (es. larghezza nastro non superiore a 25,4 mm o 50,8 mm, capacità lorda non superiore a 17 milioni di bit per dischi flessibili).
- Il software è regolamentato, ad eccezione di quello "applicativo" per contabilità, gestione magazzino, elaborazione testi, estrazione dati, software minimo per calcolatori integrati, software di debugging semplice, "sistemi operativi" con limiti specifici (es. "velocità di trattamento dati totale" - 48 milioni di bit/sec), "software standard disponibile in commercio" e "software di pubblico dominio".
- La "tecnologia" di "pubblico dominio" o riguardante "la ricerca scientifica di base" non è soggetta ad autorizzazione.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 13 luglio 1988, n. 288 Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n.
581, concernente la tabella "Esport", e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci. note:
Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988 (GU n.173 del 25-07-1988) IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1988, concernente la tabella "Esport";
Ritenuto opportuno di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581; Decreta:
Art. 1
Nell'allegato 1 alla tabella "Esport" di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 - indicato in premessa - vanno apportate le seguenti modifiche: (A) al capitolo 37 relativo ai prodotti per la fotografia e per la cinematografia, il paragrafo I) è sostituito dal seguente:
I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (B) la v.d. ex 4901, relativa ad opuscoli e stampati, è sostituita da: "ex 4901" Opuscoli, stampati e simili, anche in fogli sciolti, ad eccezione delle pubblicazioni reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (C) la v.d. ex 4906.00.00 (v. anche 4901) viene sostituita dalla seguente:
Piani, progetti, disegni tecnici, testi manoscritti o dattiloscritti, ad eccezione di quelli reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (D) la v.d. ex 4911, è sostituita dalla seguente: "ex 4911" Fotografie ed altre stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, relativi ai prodotti di cui alla precedente voce doganale ex 4906.
La relativa nota (1) è soppressa. (E) le vv. dd. ex 8523 ed ex 8524 sono sostituite dalle seguenti: "ex 8523" "ex 8524" Supporti per la registrazione e la riproduzione di tutti i tipi e forme fra cui, ad es. tamburi, dischi, cilindri, cere, nastri, films, fili, matrici, ecc.:
(a) rappresentino un prodotto commerciale standard; (b) a scrittura non asservita; (c) "densità di registrazione" non superiore a 866 bit per cm (2200 bit per pollice); (d) non più di 80 piste per cm (200 piste per pollice), e (e) conformità a una delle specifiche seguenti:
46-1974 o alla normma ISO 2864-1974 (E), o
58-1977 o alla norma ISO 3564-1976.
Note tecniche interpretative relative a: Cap. 37 par. 1; vv.dd. ex 4901, ex 4906.00.00, ex 8523 ed ex 8524.
TECNOLOGIA La "tecnologia" di "pubblico dominio" o riguardante "la ricerca scientifica di base", non è soggetta ad autorizzazione.
Definizioni (a) Il termine "tecnologia" si riferisce alle specifiche informazioni richieste per lo "sviluppo", "produzione" o "uso" di un prodotto. Le informazioni possono riguardare sia "dati tecnici" che "assistenza tecnica". (b) (1) "Sviluppo" si riferisce a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: studi; ricerca per lo studio; analisi per lo studio; realizzazione; assemblaggio e collaudo dei prototipi; piani di produzione pilota; dati tecnici di produzione; procedure di trasformazione da dati tecnici a prodotti; studio della configurazione; studio dell'integrazione; piani.
Nota: L'assistenza tecnica può comportare il trasferimento di "dati tecnici". (d) Nel quadro della presente definizione l'espressione "di pubblico dominio" individua la tecnologia divulgata senza che siano previste restrizioni ad una sua ulteriore diffusione.
Nota: Le restrizioni derivanti dal "copyright" non impediscono ad una tecnologia di essere considerata di "pubblico dominio". (e) I termini "ricerca scientifica di base" si riferiscono ai lavori sperimentali teorici intrapresi essenzialmente in vista dell'acquisizione di nuove conoscenze dei principi fondamentali dei fenomeni e dei fatti osservabili, che non sono essenzialmente orientati ad obiettivi o scopi pratici.
SOFTWARE 1. Il "software" è definito come segue: "Software"
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su un qualsiasi supporto materiale. "Programma"
Sequenza di istruzioni per la messa in azione di un procedimento, sotto una determinata forma o trasferibile in una determinata forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire. "Microprogramma"
Sequenza di istruzioni elementari contenute in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni.
Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere eseguito su una apparecchiatura particolare perché tale apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata.
Per far compiere la stessa funzione a un'altra apparecchiatura incompatibile, occorre:
Definizioni: "Base di dati"
Collezione di dati, definita per una o più applicazioni particolari, materialmente situata e conservata in uno o più calcolatori elettronici o "materiali collegati". "Base di dati ripartita" "Base di dati" materialmente situata e conservata, in tutto o in parte, in due o più di due calcolatori elettronici o materiali collegati interconnessi, in modo che interrogazioni provenienti da una allocazione possano implicare un accesso della "base di dati" in altri calcolatori elettronici o "materiali collegati" interconnessi. "Calcolatore analogico"
Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili continue: (a) accettare dati; (b) trattare dati, e (c) assicurare l'uscita di dati. "Calcolatore ibrido"
Apparecchiatura in grado di: (a) accettare dati; (b) trattare dati sia in rappresentazione analogica che in rappresentazione numerica, e (c) assicurare l'uscita di dati. "Calcolatore numerico"
Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili discrete: (a) accettare dati; (b) immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di immagazzinaggio fissi o modificabili (mediante riscrittura); (c) trattare dati per mezzo di una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili, e (d) assicurare l'uscita di dati.
N.B.: Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di immagazzinaggio fissi ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. "Codice oggetto" o "linguaggio oggetto"
Vedere "Sistema di programmazione". "Codice sorgente" o "linguaggio sorgente"
Vedere "Sistema di programmazione". "Firmware"
Vedere "Microprogramma". "Linguaggio evoluto"
Linguaggio di programmazione che non sia collegato alla struttura di nessun calcolatore elettronico particolare o di nessuna classe particolare di calcolatore elettronico. "Software"
Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissate su qualsiasi supporto materiale. "Software applicativo" "Software" non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di "software". "Software appositamente progettato"
Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che devono essere eseguiti su un'apparecchiatura particolare affinchè questa apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata.
Per fare compiere la stessa funzione ad un'altra apparecchiatura incompatibile, bisogna: (a) modificare questo "software", o (b) aggiungere "programmi". "Materiali collegati"
Materiali "integrati", "incorporati" o "associati" a calcolatori elettronici, come segue: (a) materiali per l'interconnessione di "calcolatori analogici" con "calcolatori numerici"; (b) materiali per l'interconnessione di "calcolatori numerici"; (c) materiali per interfacciare calcolatori elettronici a "reti locali" oppure a "reti estese"; (d) unità di controllo di comunicazioni; (e) altre unità di controllo entrata-uscita (I/O); (f) video, o (g) altre apparecchiature periferiche.
N.B.: I "materiali collegati" contenenti un calcolatore elettronico "integrato" o "incorporato" ma sprovvisti di "programmabilità accessibile all'utente" non rientrano, per questo motivo nella definizione di calcolatore elettronico. "Microprogramma"
Sequenza di istruzioni elementari, conservata in una memoria speciale, e la cui esecuzione è controllata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. "Aggiornamento" "in linea"
Trattamento nel quale il contenuto di una "base di dati" può essere modificato entro un lasso di tempo necessario per un'interazione con una richiesta esterna. "Programma"
Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un processo sotto una forma, o convertibile in una forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire. "Standard disponibile in commercio"
Trattandosi di "software", si intende quello che è: ( a) normalmente fornito agli acquirenti o normali utenti di hardware senza escludere tuttavia la personalizzazione di certi parametri per clienti individuali ovunque essi siano situati; ( b) progettato e prodotto per applicazioni civili; ( c) fornito in una comune forma di distribuzione. "Sistema di sviluppo" "Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso il "software" per la gestione di tali attività. Tra i "sistemi di sviluppo" si possono citare gli ambienti di supporto di programmazione, gli ambienti di sviluppo di software e i sussidi alla produttività dei programmatori. "Sistema di diagnostica" "Software" per la localizzazione o il rilevamento di guasti del "software" o dell'hardware. "Sistema operativo" "Software" per il controllo: ( a) del funzionamento di un "calcolatore numerico" o di un "materiale collegato", o ( b) del caricamento o dell'esecuzione di "programmi". "Sistema di gestione di base di dati" "Software applicativo" destinato alla gestione e alla manutenzione di una "base di dati", in una o più strutture logiche determinate per la sua utilizzazione con altri "software applicativi" indipendentemente dai metodi specifici impiegati per registrare o interrogare la "base di dati". "Sistema di manutenzione" "Software" per: ( a) la modifica del "software" o della documentazione relativa al fine di correggere gli errori o di effettuare aggiornamenti, o ( b) la manutenzione dell'apparecchiatura. "Sistema di programmazione" "Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o "linguaggio sorgente") in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio oggetto"). "Incrociato"
Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono programmi che possono essere eseguiti su un modello di calcolatore elettronico differente da quello che è stato utilizzato per passare il "sistema di programmazione", cioè posseggono generatori di codice per apparecchiature diverse dal calcolatore principale. "Specifico per una macchina"
Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono "programmi" per lo stesso modello di calcolatore elettronico che è stato usato per passare il "sistema di programmazione", cioè hanno solo generatori di codice per il calcolatore principale.
Tecnologie e softwares incorporati in supporti diversi da quelli sopraelencati sono soggetti alle disposizioni previste dalla tabella "Esport" solo se riguardanti prodotti compresi nel presente allegato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi