DECRETO 13 luglio 1988, n. 288 - Normattiva
In breve
Questo decreto modifica le regole per l'esportazione di alcune merci, in particolare prodotti fotografici, stampati e supporti di registrazione, aggiornando le categorie e le condizioni per la loro esportazione.
Cosa regola
- Modifiche all'allegato 1 della tabella "Esport" del decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581.
- Definizione di "tecnologia" e le sue esclusioni per l'autorizzazione all'esportazione.
- Specifiche tecniche per supporti magnetici e software esenti da restrizioni all'esportazione.
Chi riguarda
- Esportatori di prodotti fotografici e cinematografici.
- Esportatori di opuscoli, stampati, piani, progetti e disegni tecnici.
- Esportatori di supporti per la registrazione e la riproduzione (come nastri magnetici e dischi).
- Esportatori di software e relativa tecnologia.
Punti chiave
- Lastre, pellicole, opuscoli, stampati, piani, progetti e disegni tecnici contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) sono soggetti a specifiche regolamentazioni.
- Supporti per la registrazione non registrati sono esenti da restrizioni se rientrano in determinate caratteristiche tecniche (es. nastro magnetico con larghezza non superiore a 25,4 mm o 50,8 mm, o cartucce di dischi flessibili con "capacità lorda" non superiore a 17 milioni di bit).
- Supporti registrati contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) sono regolamentati.
- Software e relativa tecnologia sono regolamentati, ad eccezione di "software applicativo" per contabilità, gestione di testi, estrazione dati, trattamento dati da rilevatori di inquinamento, "software appositamente progettato" per calcolatori integrati, "software" di debugging semplice, "sistemi operativi" per calcolatori con limiti specifici, "software" "standard disponibile in commercio" e "software" di pubblico dominio.
Testo della legge
DECRETO 13 luglio 1988, n. 288 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 13 luglio 1988, n. 288 Modificazioni al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, concernente la tabella "Esport", e disposizioni particolari in materia di esportazione di merci. note: Entrata in vigore del decreto: 26/7/1988 (GU n.173 del 25-07-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-7-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1988, concernente la tabella "Esport"; Ritenuto opportuno di apportare modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581; Decreta: Art. 1 Nell'allegato 1 alla tabella "Esport" di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 - indicato in premessa - vanno apportate le seguenti modifiche: (A) al capitolo 37 relativo ai prodotti per la fotografia e per la cinematografia, il paragrafo I) è sostituito dal seguente: I) Lastre, pellicole (comprese le cinematografiche) non perforate o perforate, impressionate, non sviluppate e sviluppate, negative o positive, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (B) la v.d. ex 4901, relativa ad opuscoli e stampati, è sostituita da: "ex 4901" Opuscoli, stampati e simili, anche in fogli sciolti, ad eccezione delle pubblicazioni reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (C) la v.d. ex 4906.00.00 (v. anche 4901) viene sostituita dalla seguente: Piani, progetti, disegni tecnici, testi manoscritti o dattiloscritti, ad eccezione di quelli reperibili in commercio, contenenti informazioni tecniche dettagliate (tecnologie) applicabili allo "sviluppo", alla "produzione" ed all'"uso" dei prodotti elencati nel presente allegato (vedi note tecniche interpretative a fine allegato); (D) la v.d. ex 4911, è sostituita dalla seguente: "ex 4911" Fotografie ed altre stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, relativi ai prodotti di cui alla precedente voce doganale ex 4906. La relativa nota
- i)nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti: (
- a)appositamente progettato per la registrazione e la riproduzione della televisione o per la strumentazione; (
- b)sia un prodotto commerciale standard; (
- c)non progettato per impiego in applicazioni satellitarie; (
- d)utilizzato in larga quantità da almeno due anni; (
- e)larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (un pollice); (
- f)spessore del rivestimento magnetico non inferiore a:
- g)spessore magnetico costituito da ossido di ferro, gamma drogato o non drogato, o da biossido di cromo; (
- h)materiale di base costituito unicamente da poliestere; (
- i)campo coercitivo intrinseco nominale non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e (
- j)rimanenza non superiore a 0,16 T (1600 gauss); (
- ii)nastro magnetico avente tutte le caratteristiche seguenti: (
- a)appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o per la strumentazione; (
- b)sia un prodotto commerciale standard; (
- c)non progettato per impiego in applicazioni satellitarie; (
- d)utilizzato in larga quantità da almeno due anni; (
- e)larghezza del nastro non superiore a 50,8 mm (2 pollici); (
- f)rivestimento magnetico costituito da ossido di ferro gamma drogato o non drogato o da biossido di cromo; (
- g)campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 64 kA/m (804 oersteds), e (
- h)lunghezza del nastro non superiore a 1096 m (3600 piedi); (iii) nastro magnetico video o audio in cassette avente tutte le caratteristiche seguenti: (
- a)appositamente progettato per la registrazione e riproduzione della televisione o della musica; (
- b)sia un prodotto commerciale standard; (
- c)campo coercitivo nominale intrinseco non superiore a 120 kA/m (1500 oersteds); (
- d)rimanenza non superiore a 0,30 T (3000 gauss); (
- e)lunghezza del nastro non superiore a 550 m (1805 piedi), e (
- f)spessore del rivestimento magnetico di 2 micrometri (0,079 millesimi di pollice) o più; (
- iv)nastro magnetico per calcolatore avente tutte le caratteristiche seguenti: (
- a)progettato per la registrazione e la riproduzione numerica; (
- b)spessore magnetico garantito per una "densità di registrazione" massima di 2460 bit per cm (6250 bit per pollice) o 3560 variazioni di flusso per cm (9042 variazione di flusso per pollice) sulla lunghezza del nastro; (
- c)spessore del rivestimento magnetico di 3,6 micrometri (0,142 millesimi di pollice) o più; (
- d)larghezza del nastro non superiore a 25,4 mm (1 pollice); (
- e)lunghezza del nastro non superiore a 1100 m (3609 piedi); (
- f)impiego civile da almeno due anni, e (
- g)materiale di base costituito solo da poliestere; (
- v)cartucce di dischi flessibili per calcolatore aventi le due caratteristiche seguenti: (
- a)progettate per la registrazione e la riproduzione numerica, e (
- b)"capacità lorda" non superiore a 17 milioni di bit; (
- vi)"supporti di registrazione" a disco magnetico rigido aventi tutte le caratteristiche seguenti: (
- a)rappresentino un prodotto commerciale standard; (
- b)a scrittura non asservita; (
- c)"densità di registrazione" non superiore a 866 bit per cm (2200 bit per pollice); (
- d)non più di 80 piste per cm (200 piste per pollice), e (
- e)conformità a una delle specifiche seguenti:
- a)contabilità, tenuta del libro mastro, gestione di magazzino, paghe, gestione crediti, tenuta dei contributi del personale, calcolo dei salari, o fatturazione;
- b)elaborazione di dati e di testi come selezione o fusione, edizione di testi, selezione di dati o trattamento di testi;
- c)estrazione di dati da archivi esistenti per produrre situazioni o per consultazione in previsione delle funzioni definite ai paragrafi (
- i)o (
- ii)precedenti, o
- d)trattamento non in "tempo reale" di dati da rilevatori di inquinamento situati in luoghi fissi o in veicoli civili ai fini del controllo civile dell'ambiente;
- e)il minimo di "software appositamente progettato", in una forma eseguibile dalla macchina, per i "calcolatori numerici" integrati o incorporati in altri sistemi e loro materiali collegati, quando sia fornito con le apparecchiature e i sistemi;
- f)"software applicativo" di debugging semplice, come mappaggio, tracciamento, punto di controllo/ripresa, punto di arresto, cancellazione e visualizzazione del contenuto della memoria o del suo equivalente in linguaggio assemblatore;
- g)"sistemi operativi" progettati, o modificati, per "calcolatori numerici" o "materiali collegati" che non superino i limiti seguenti: (
- i)combinazioni unità centrale di trattamento - "memoria centrale":
- h)"software" "standard disponibile in commercio":
- i)progettato per essere installato dall'utente senza ulteriore assistenza del fornitore;
- ii)progettato per servire su "calcolatori numerici" che non superino i limiti seguenti:
- i)"software" di pubblico dominio;
- l)"software" che deve servire all'adattamento tra macchine esportate con precedenti autorizzazioni. (F) alla fine del presente allegato, dopo le prescrizioni relative al capitolo 93, aggiungere quanto segue: Note tecniche interpretative relative a: Cap. 37 par. 1; vv.dd. ex 4901, ex 4906.00.00, ex 8523 ed ex 8524. TECNOLOGIA La "tecnologia" di "pubblico dominio" o riguardante "la ricerca scientifica di base", non è soggetta ad autorizzazione. Definizioni (
- a)Il termine "tecnologia" si riferisce alle specifiche informazioni richieste per lo "sviluppo", "produzione" o "uso" di un prodotto. Le informazioni possono riguardare sia "dati tecnici" che "assistenza tecnica". (b)
- d)Nel quadro della presente definizione l'espressione "di pubblico dominio" individua la tecnologia divulgata senza che siano previste restrizioni ad una sua ulteriore diffusione. Nota: Le restrizioni derivanti dal "copyright" non impediscono ad una tecnologia di essere considerata di "pubblico dominio". (
- e)I termini "ricerca scientifica di base" si riferiscono ai lavori sperimentali teorici intrapresi essenzialmente in vista dell'acquisizione di nuove conoscenze dei principi fondamentali dei fenomeni e dei fatti osservabili, che non sono essenzialmente orientati ad obiettivi o scopi pratici. SOFTWARE 1. Il "software" è definito come segue: "Software" Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissati su un qualsiasi supporto materiale. "Programma" Sequenza di istruzioni per la messa in azione di un procedimento, sotto una determinata forma o trasferibile in una determinata forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire. "Microprogramma" Sequenza di istruzioni elementari contenute in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. 2. Il "software" rientra nelle categorie seguenti: (Esistono stretti rapporti e possibilità di sovrapposizione tra queste categorie) "Sistema di sviluppo" "Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso il "software" per la gestione di tali attività. Tra i "sistemi di sviluppo" si possono citare gli ambienti di supporto della programmazione, gli ambienti di sviluppo di software ed i sussidi alla produttività dei programmatori. "Sistemi di programmazione" "Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o "linguaggio sorgente") in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio oggetto"). "Sistema di diagnostica" "Software" per la localizzazione o il rilevamento degli errori del "software" o dell'hardware. "Sistema di manutenzione" "Software" per: (
- a)la modifica del "software" o della documentazione connessa per correggere errori o effettuare aggiornamenti; oppure (
- b)la manutenzione dell'hardware. "Sistema operativo" "Software" per il controllo: (
- a)del funzionamento di un "calcolatore numerico" o di "hardware collegato", o (
- b)del caricamento o esecuzione di "programmi". "Software di applicazione" "Software" non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di "software". 3. Il "software" appositamente progettato" è definito come segue: Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che deve essere eseguito su una apparecchiatura particolare perché tale apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata. Per far compiere la stessa funzione a un'altra apparecchiatura incompatibile, occorre:
- a)accettare dati; (
- b)trattare dati, e (
- c)assicurare l'uscita di dati. "Calcolatore ibrido" Apparecchiatura in grado di: (
- a)accettare dati; (
- b)trattare dati sia in rappresentazione analogica che in rappresentazione numerica, e (
- c)assicurare l'uscita di dati. "Calcolatore numerico" Apparecchiatura in grado di, sotto forma di una o più variabili discrete: (
- a)accettare dati; (
- b)immagazzinare dati o istruzioni in dispositivi di immagazzinaggio fissi o modificabili (mediante riscrittura); (
- c)trattare dati per mezzo di una sequenza immagazzinata di istruzioni modificabili, e (
- d)assicurare l'uscita di dati. N.B.: Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di immagazzinaggio fissi ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. "Codice oggetto" o "linguaggio oggetto" Vedere "Sistema di programmazione". "Codice sorgente" o "linguaggio sorgente" Vedere "Sistema di programmazione". "Firmware" Vedere "Microprogramma". "Linguaggio evoluto" Linguaggio di programmazione che non sia collegato alla struttura di nessun calcolatore elettronico particolare o di nessuna classe particolare di calcolatore elettronico. "Software" Raccolta di uno o più "programmi" o "microprogrammi" fissate su qualsiasi supporto materiale. "Software applicativo" "Software" non risultante dalla definizione di alcuna altra categoria di "software". "Software appositamente progettato" Minimo di "sistemi operativi", di "sistemi di diagnostica", di "sistemi di manutenzione" e di "software applicativo" che devono essere eseguiti su un'apparecchiatura particolare affinchè questa apparecchiatura compia la funzione per la quale è stata progettata. Per fare compiere la stessa funzione ad un'altra apparecchiatura incompatibile, bisogna: (
- a)modificare questo "software", o (
- b)aggiungere "programmi". "Materiali collegati" Materiali "integrati", "incorporati" o "associati" a calcolatori elettronici, come segue: (
- a)materiali per l'interconnessione di "calcolatori analogici" con "calcolatori numerici"; (
- b)materiali per l'interconnessione di "calcolatori numerici"; (
- c)materiali per interfacciare calcolatori elettronici a "reti locali" oppure a "reti estese"; (
- d)unità di controllo di comunicazioni; (
- e)altre unità di controllo entrata-uscita (I/O); (
- f)video, o (
- g)altre apparecchiature periferiche. N.B.: I "materiali collegati" contenenti un calcolatore elettronico "integrato" o "incorporato" ma sprovvisti di "programmabilità accessibile all'utente" non rientrano, per questo motivo nella definizione di calcolatore elettronico. "Microprogramma" Sequenza di istruzioni elementari, conservata in una memoria speciale, e la cui esecuzione è controllata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. "Aggiornamento" "in linea" Trattamento nel quale il contenuto di una "base di dati" può essere modificato entro un lasso di tempo necessario per un'interazione con una richiesta esterna. "Programma" Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un processo sotto una forma, o convertibile in una forma, che un calcolatore elettronico possa eseguire. "Standard disponibile in commercio" Trattandosi di "software", si intende quello che è: (
- a)normalmente fornito agli acquirenti o normali utenti di hardware senza escludere tuttavia la personalizzazione di certi parametri per clienti individuali ovunque essi siano situati; (
- b)progettato e prodotto per applicazioni civili; (
- c)fornito in una comune forma di distribuzione. "Sistema di sviluppo" "Software" per lo sviluppo o la produzione di "software", compreso il "software" per la gestione di tali attività. Tra i "sistemi di sviluppo" si possono citare gli ambienti di supporto di programmazione, gli ambienti di sviluppo di software e i sussidi alla produttività dei programmatori. "Sistema di diagnostica" "Software" per la localizzazione o il rilevamento di guasti del "software" o dell'hardware. "Sistema operativo" "Software" per il controllo: (
- a)del funzionamento di un "calcolatore numerico" o di un "materiale collegato", o (
- b)del caricamento o dell'esecuzione di "programmi". "Sistema di gestione di base di dati" "Software applicativo" destinato alla gestione e alla manutenzione di una "base di dati", in una o più strutture logiche determinate per la sua utilizzazione con altri "software applicativi" indipendentemente dai metodi specifici impiegati per registrare o interrogare la "base di dati". "Sistema di manutenzione" "Software" per: (
- a)la modifica del "software" o della documentazione relativa al fine di correggere gli errori o di effettuare aggiornamenti, o (
- b)la manutenzione dell'apparecchiatura. "Sistema di programmazione" "Software" per la traduzione di una espressione appropriata di uno o più processi ("codice sorgente" o "linguaggio sorgente") in una forma eseguibile dalla macchina ("codice oggetto" o "linguaggio oggetto"). "Incrociato" Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono programmi che possono essere eseguiti su un modello di calcolatore elettronico differente da quello che è stato utilizzato per passare il "sistema di programmazione", cioè posseggono generatori di codice per apparecchiature diverse dal calcolatore principale. "Specifico per una macchina" Per i "sistemi di programmazione", sono quelli che producono "programmi" per lo stesso modello di calcolatore elettronico che è stato usato per passare il "sistema di programmazione", cioè hanno solo generatori di codice per il calcolatore principale. Tecnologie e softwares incorporati in supporti diversi da quelli sopraelencati sono soggetti alle disposizioni previste dalla tabella "Esport" solo se riguardanti prodotti compresi nel presente allegato. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi