Decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 – Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo riguarda la revisione e la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate italiane. L'obiettivo è razionalizzare e ottimizzare le strutture militari, logistiche e formative, anche attraverso accorpamenti e soppressioni.
Per chi: Il Ministero della Difesa e le sue aree tecnico-operative e tecnico-amministrative; Il personale militare delle Forze armate e il personale civile della Difesa.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La riorganizzazione dell'area tecnico-operativa e tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.
- Le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
- La razionalizzazione del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI).
- La revisione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche delle Forze armate.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero della Difesa e le sue aree tecnico-operative e tecnico-amministrative.
- Il personale militare delle Forze armate e il personale civile della Difesa.
Quali sono i punti chiave?
- Il Capo di Stato Maggiore della Difesa emana direttive per l'esercizio delle attribuzioni dei Capi di Stato Maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri (per compiti militari), e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti (per attribuzioni tecnico-operative).
- È prevista una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% entro sei anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.
- La ripartizione delle funzioni e dei compiti tra le aree e gli uffici sarà attuata con un regolamento, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
- Si mira a una maggiore integrazione interforze e una standardizzazione organizzativa, anche nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7 Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014 (GU n.34 del 11-02-2014 - Suppl. Ordinario n. 12) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d);
Visto il «codice dell'ordinamento militare» di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, ciascuno per le materie di rispettiva competenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2013;
Ritenuto di non poter accogliere la condizione posta nel parere dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati che sollecita la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale», nel senso di inserire, al comma 1, il riferimento alla «contrattazione decentrata» in luogo dell'attuale riferimento al «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti è necessario mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa è in linea con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con gli articoli:
5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS. solo ove previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di lavoro;
6, comma 1, che prevede la sola informazione in tema di organizzazione e dotazioni organiche ove prevista dai contratti collettivi nazionali;
40, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nelle parti in cui, al comma 1, prevede che «la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie [...] della mobilità [...] la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Riordino dell'area tecnico-operativa e tecnico amministrativa, attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze 1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) le parole: « concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»;
1.2) le parole: « b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale:» sono soppresse;
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2013, n. 13, è il seguente: «Art. 2. (Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa) 1. Il decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010, n. 140.
Il testo degli artt. 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente: «Art. 20 . (Attribuzioni) 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: « Art. 15. (Attribuzioni del Ministero della difesa)- 1. (Omissis).
2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di cui al comma 2, tra le aree e gli uffici individuati dall'art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), è attuata con regolamento, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti abrogazioni di disposizioni del presente codice, secondo criteri che assicurano nell'ambito delle aree:
Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze) - 1.
Il Comando operativo di vertice interforze, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa, svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali, assicurando le necessarie forme di collegamento con i Comandi operativi di componente delle Forze armate.