Decreto del presidente della repubblica 3 maggio 1966, n. 339
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Roma, istituendo una nuova Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali. La Scuola mira a formare professionisti per il servizio sociale e l'educazione degli adulti, e a promuovere studi e indagini in tali campi.
Per chi: L'Università degli studi di Roma e le sue autorità accademiche; Studenti interessati a diventare assistenti sociali, educatori degli adulti o ricercatori nel campo delle scienze morali e sociali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Articoli
- 28
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'istituzione e il funzionamento della "Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali" presso l'Istituto di filosofia della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.
- La struttura della Scuola, articolata in un "Centro di educazione professionale per assistenti sociali" (C.E.P.A.S.) e un "Centro di ricerca per le scienze morali e sociali".
- I requisiti di ammissione, i corsi di studio, gli esami e i diplomi/attestati rilasciati dalla Scuola.
- La gestione finanziaria e la composizione degli organi direttivi della Scuola.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Roma e le sue autorità accademiche.
- Studenti interessati a diventare assistenti sociali, educatori degli adulti o ricercatori nel campo delle scienze morali e sociali.
- Docenti e personale della Scuola speciale.
Quali sono i punti chiave?
- La Scuola rilascia il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti dopo un corso triennale presso il C.E.P.A.S.
- Per l'ammissione al C.E.P.A.S. è richiesto un titolo di scuola media superiore; per il Centro di ricerca è richiesta la laurea in Facoltà specifiche.
- Il corso di formazione per ricercatori sociali ha di norma una durata di due anni, riducibile a un anno per laureati che abbiano partecipato all'attività del Centro.
- Gli studenti del preesistente C.E.P.A.S. di Roma possono richiedere l'abbreviazione degli studi o l'ammissione ad anni successivi o alla discussione della tesi.
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
Indice (28)
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Art. 354
- Art. 355
- Art. 356 La Scuola ha un proprio Comitato direttivo, costituito
- Art. 357 Il Comitato direttivo della Scuola
- Art. 358
- Art. 359
- Art. 360 Il corso di diploma del C.E.P.A.S. ha la durata di tre anni
- Art. 361
- Art. 362
- Art. 363
- Art. 364
- Art. 365
- Art. 366
- Art. 367
- Art. 602
- Art. 603
- Art. 604
- Art. 605
- Art. 606
- Art. 607 Spetta al Consiglio della Scuola
- Art. 608 Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della Scuola
- Art. 609 Spetta al Comitato di cui all'articolo precedente
- Art. 610
- Art. 611 Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente so
- Art. 612 Gli insegnamenti teorici (eventualmente integrati da esercitazioni) so
- Art. 613 Gli esami sono di profitto e di diploma
- Art. 614
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. 339 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma. (GU n.138 del 06-06-1966)
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 353 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.
Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali
Art. 354
Presso l'Istituto di filosofia della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma è istituita una "Scuola speciale di assistenza sociale e di ricerca per le scienze morali e sociali" ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a), del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 La Scuola si propone:
Per la realizzazione di tali due scopi, la Scuola è rispettivamente articolata in un "Centro di educazione professionale per assistenti sociali" (C.E.P.A.S.) e in un "Centro di ricerca per le scienze morali e sociali".
La Scuola conferisce il diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti dopo un corso di studi triennale presso il C.E.P.A.S., o un attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale dopo un periodo di studi, della durata specificata al successivo art. 364, nel quale l'allievo abbia lavorato presso il Centro ricerca, partecipando a studi e ricerche promossi dal Centro stesso.
Per l'ammissione al C.E.P.A.S. è richiesto un titolo di scuola media superiore, l'ammissione al Centro di ricerca è consentito ai laureati delle Facoltà di lettere e filosofia, giurisprudenza, economia e commercio e scienze politiche.
Art. 355
I proventi della Scuola sono costituiti dalle tasse scolastiche, dagli eventuali contributi dello Stato, della Università, di Enti pubblici e di privati, dai lasciti, dalle donazioni e dai relativi redditi Tali proventi sono destinati a coprire:
Art. 356La Scuola ha un proprio Comitato direttivo, costituito
Art. 357Il Comitato direttivo della Scuola
Art. 358
Il C.E.P.A.S. e il Centro di ricerca hanno ciascuno un proprio Consiglio dei professori, composto dal rispettivo direttore, che lo presiede, e dai professori che vi insegnano. I Consigli deliberano sui piani di studio e su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare, su convocazione del direttore
Art. 359Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal direttore della Scuola a docenti anche di altre Facoltà e ad esperti della materia
Art. 360Il corso di diploma del C.E.P.A.S. ha la durata di tre anni
I singoli insegnamenti possono svolgersi lungo l'intero anno scolastico o in un solo semestre.
Il regolamento della Scuola fissa le date di inizio e di chiusura dei corsi annuali e semestrali.
È ammesso II prolungamento del periodo di iscrizione, con collocazione dell'allievo fuori corso, purché Il prolungamento non superi la durata del corso stesso.
Art. 361In ciascuno dei tre anni accademici del corso di diploma del C.E.P.A.S., l'insegnamento ha Insieme carattere teorico e pratico
Le materie d'insegnamento e i corsi sono i seguenti:
1° Anno:
Metodologia del servizio sociale (semestrale);
Lavoro sociale individuale I (semestrale);
Lavoro sociale di gruppo I (annuale);
Ricerca sociale I: nozioni di statistica (semestrale);
Antropologia culturale (semestrale);
Corso interdisciplinare sullo sviluppo psicofisico dell'individuo (annuale);
Elementi di diritto privato (semestrale);
Elementi di diritto pubblico (semestrale);
Legislazione assistenziale (semestrale);
Legislazione sociale (semestrale);
Elementi di sociologia (semestrale);
Storia politico-sociale dell'Italia contemporanea (semestrale).
2° Anno:
Lavoro sociale di comunità I: pedagogia dell'educazione degli adulti (semestrale);
Lavoro sociale individuale II (annuale);
Lavoro sociale di gruppo II (annuale);
Ricerca sociale II (semestrale);
Diritto penale e legislaz. minorile (semestrale);
Igiene e medicina sociale (semestrale);
Politica economica I (semestrale);
Politica economica II: economia e politica agraria (semestrale);
Psicopatologia (annuale);
Elementi di neuropsichiatria (semestrale).
3° Anno:
Amministrazione dei servizi sociali (semestrale);
Lavoro sociale di comunità II (annuale);
Lavoro sociale individuale III (annuale);
Lavoro sociale di gruppo III (annuale);
Ricerca sociale III (annuale);
Problemi pedagogici del servizio sociale scolastico (semestrale);
Seminario sui problemi del lavoro (annuale);
Seminario di storia comparata dell'educazione degli adulti (annuale);
Seminario di metodologia e didattica dell'educazione degli adulti (annuale);
L'attività pratica consiste in:
Art. 362
Gli esami si svolgono di norma in due sessioni, la prima dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda prima dell'inizio del nuovo anno; e possono essere predisposti per gruppi di materie Per il passaggio da un'anno all'altro gli allievi dovranno aver seguito i corsi indicati nel piano di studi stabilito dal Consiglio dei professori, superati gli esami relativi e compiuto con esito favorevole i tirocini prescritti.
Art. 363
L'esame finale per il conseguimento del "Diploma di assistente sociale ed educatore degli adulti" consiste nella preparazione e nella discussione di una dissertazione scritta in cui il candidato dimostri la sua capacità di applicare le conoscenze acquisite alla soluzione di problemi concreti La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno cinque membri del Consiglio dei professori del C.E.P.A.S. e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.
Art. 364
Il Centro di ricerca ha lo scopo di promuovere inchieste e studi nel dominio delle scienze morali e sociali su base interdisciplinare, sia mediante indagini nel campo operativo, sia mediante indagini puramente dottrinali Il Centro ha altresì lo scopo di promuovere gli studi e le ricerche predette con riguardo ai problemi che sorgono dall'incontro delle singole culture e strutture nazionali sul piano della Comunità europea.
Nell'ambito più strettamente didattico il corso di formazione dei ricercatori sociali del Centro di ricerca ha, di norma, la durata di due anni e comprende insegnamenti teorici, seminari e tirocini per l'addestramento alla ricerca. La sua durata può essere ridotta, a giudizio del Consiglio dei professori, a un anno, per quei laureati delle Facoltà previste dall'art. 354 ultimo comma, i quali, prima della laurea, abbiano partecipato all'attività del Centro a partire almeno dal 3° anno del loro corso di studi.
Art. 365
Lo studente è tenuto a predisporre un piano di studi, che deve essere approvato dal Consiglio dei professori del centro di Ricerca, comprendente almeno due insegnamenti teorici e due seminari per ciascun anno Gli insegnamenti teorici, con relativi seminari, sono i seguenti:
Metodologia delle scienze morali e sociali;
Filosofia morale;
Storia contemporanea;
Elementi di sociologia;
Sociologia istituzionale;
Storia delle dottrine sociologiche;
Tecniche della ricerca sociale;
Istituzioni di scienza politica;
Scienza politica;
Storia delle dottrine politiche;
Elementi di economia;
Psicologia sociale;
Antropologia culturale;
Statistica e demografia.
Inoltre lo studente deve partecipare, durante ogni anno di corso, ad almeno una ricerca fra quelle condotte dal Centro.
Art. 366
Le prove d'esame consistono in un colloquio, al termine di ciascun anno di corso, attinente sia agli insegnamenti teorici e ai seminari, sia alle ricerche compiute dall'allievo La Commissione esaminatrice è composta dai docenti dei corsi e dei seminari seguiti dal candidato.
Art. 367
L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di idoneità ai compiti di ricercatore sociale consiste nella discussione dei risultati di una ricerca individuale o di gruppo condotta dal candidato su tema previamente concordato col direttore del Centro ricerca a coronamento del piano individuale di studi La discussione ha luogo davanti ad una Commissione nominata dal direttore, che la presiede, e formata da almeno tre membri del Consiglio dei professori del Centro di ricerca e da un rappresentante del Comitato direttivo della Scuola.
Norma transitoria Alla data dell'entrata in vigore dalle presenti disposizioni, gli studenti del preesistente C.E.P.A.S. di Roma possono richiedere l'abbreviazione degli studi, in base agli esami sostenuti ed essere ammessi, a giudizio del Consiglio dei professori, al secondo o al terzo anno del corso o alla discussione della tesi di diploma.
Gli ex-iscritti dello stesso C.E.P.A.S., che abbiano sostenuto l'esame finale di diploma presso di esso, potranno ottenere il corrispondente diploma della Scuola previa presentazione e discussione della dissertazione già elaborata, davanti alla Commissione di diploma di cui all'art. 363.
Dopo l'art. 601 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola speciale di servizio sociale ad indirizzo sanitario psicologico
Art. 602
Presso l'Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia è istituita la "Scuola speciale di servizio sociale, ad indirizzo sanitario psicologico", ai sensi dell'art. 20 terzo comma, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 La Scuola si propone di preparare all'esercizio professionale del servizio sociale, mediante l'insegnamento teorico delle discipline di base e professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali, come stabilito dall'art. 612. Come risulta dal medesimo art. 612 nella formazione teorica di base impartita dalla Scuola è dato particolare rilievo al campo delle discipline psicologico-psichiatriche e dell'igiene mentale, orientando, in tal modo, la preparazione degli allievi prevalentemente al trattamento dei casi individuali.
La Scuola conferisce il diploma di "Assistente sociale".
Art. 603
I docenti della Scuola sono scelti fra i professori universitari - di ruolo, fuori ruolo, incaricati e liberi docenti - e fra coloro che, per opere, uffici o insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento L'assistenza alle esercitazioni e ai tirocini professionali è affidata ad esperti di Servizio sociale - i "monitori" - la cui attività è coordinata da un direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali.
I docenti, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali ed i monitori sono nominati dal rettore dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola.
Per la nomina dei docenti di quegli insegnamenti che rientrano nelle competenze della Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio della Scuola chiederà preventivamente il parere di quest'ultima.
I docenti degli insegnamenti di cui al gruppo B dello art. 612, il direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, ed i monitori debbono di norma possedere il titolo di "Assistente sociale".
Art. 604Possono essere ammessi alla Scuola coloro che siano in possesso di un titolo di studi medi superiori valido per l'immatricolazione ai corsi universitari
L'ammissione, per la quale potrà essere stabilito un numero limitato a giudizio del Consiglio della Scuola, è subordinata in ogni caso al superamento di prove di valutazione personale.
Art. 605
La Scuola è diretta dal direttore dello Istituto di psicologia della Facoltà di medicina e chirurgia. Vice-direttore della Scuola è un professore di ruolo della Facoltà di scienze statistiche, demografiche l'ordinamento degli studi della Scuola, e che su proposta del direttore di quest'ultima, sia designato dalla Facoltà medesima
Art. 606
Per i problemi riguardanti l'ordinamento degli studi, il direttore è assistito dal Consiglio della Scuola, composto: dal direttore stesso, che lo presiede, dal vice-direttore e da lutti i docenti, nonché dal direttore delle esercitazioni e dei tirocini professionali, il quale svolge anche funzioni di segretario del Consiglio medesimo Per determinati problemi di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli assistenti sociali, possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Consiglio della Scuola anche i monitori.
Art. 607Spetta al Consiglio della Scuola
Art. 608Per i problemi di carattere amministrativo, il direttore della Scuola è assistito da un apposito Comitato, composto
Il numero dei professori di ruolo di cui al punto c) del presente articolo, è aumentato di tante unità quanti sono i membri, di cui al punto e) del medesimo articolo, eccedenti il numero di tre.
Art. 609Spetta al Comitato di cui all'articolo precedente
Detto Comitato può autorizzare il proprio presidente a provvedere direttamente, in casi determinati ed entro determinati limiti, a spese non ricorrenti.
Il direttore della Scuola dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato, conformi al bilancio interno ed alle norme amministrative contenute nella legislazione universitaria.
Art. 610
Le entrate della Scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da Enti e da privati
Art. 611Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni
Art. 612Gli insegnamenti teorici (eventualmente integrati da esercitazioni) sono i seguenti
GRUPPO A: Insegnamenti di base:
Biologia e fisiologia umana, biennale;
Psicologia (ps. generale, differenziale, clinica; ps. della età evolutiva; ps. sociale; ps. applicata), triennale;
Psicopatologia e igiene mentale, triennale;
Patologia, igiene e medicina preventiva in campo somatico, triennale;
Elementi di sociologia e antropologia culturale, biennale;
Elementi di diritto pubblico e privato, biennale;
Elementi di economia politica e di storia politica-economico-sociale, triennale.
GRUPPO B: Insegnamenti professionali:
Introduzione al servizio sociale, annuale;
Servizio sociale individuale, triennale;
Servizio sociale di gruppo e di comunità, biennale;
Amministrazione dei "Servizi sociali", annuale;
Metodologia della ricerca applicata al servizio sociale, triennale;
Etica generale e professionale, biennale.
I tirocini professionali, consistenti in esperienze concrete di servizio sociale, vengono effettuati, nei singoli anni di corso, presso Enti ed Istituzioni adatti, sotto la guida di "Supervisori".
Art. 613Gli esami sono di profitto e di diploma
Gli esami di profitto hanno luogo in due sessioni: la prima dopo la chiusura annuale dei corsi, la seconda prima dell'inizio del nuovo anno.
Per essere ammesso agli esami annuali di profitto, lo studente deve aver frequentato assiduamente le lezioni ed avere effettuato le esercitazioni ed i tirocini professionali prescritti, ottenendone una valutazione positiva.
Per essere ammesso all'esame di diploma, lo studente, oltre ad avere adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esami dei vari anni e ad avere effettuato le esercitazioni e i tirocini professionali prescritti, deve presentare una dissertazione scritta in materia di servizio sociale, nonché una relazione riassuntiva sui tirocini professionali di Servizio sociale effettuati nell'intero triennio.
L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi o della relazione.
Art. 614
Il direttore della Scuola, in conformità alle deliberazioni del Consiglio della Scuola, provvede alla tempestiva pubblicazione di un manifesto-programma annuale in cui sono specificati
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 94. - VILLA nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi