Legge 27 febbraio 1958, n. 120
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge modifica e integra un decreto precedente (D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656) riguardante l'organizzazione e il personale degli uffici postali locali, agenzie, recapiti e ricevitorie. Si occupa principalmente della classificazione degli uffici e delle modalità di assegnazione e gestione del personale.
Per chi: Il personale che aspira a diventare direttore di ufficio locale o titolare di agenzia; I coadiutori e gli ufficiali che operano negli uffici locali e nelle agenzie.
Termini:
- Per i concorsi a direttore di ufficio locale, sono richiesti almeno 3 o 5 anni di esperienza pregressa in qualifiche specifiche, a seconda del gruppo dell'ufficio.
- L'assegnazione di agenzie senza concorso può avvenire per il coniuge o i figli del titolare deceduto/dispensato, o per coadiutori con almeno 7 anni di servizio nell'ultimo decennio, o per titolari di ricevitorie trasformate in agenzie con almeno 3 anni di servizio e licenza media.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 15
- Decisioni giudiziarie
- 1
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La distinzione e classificazione degli uffici locali in gruppi (A, B, C, D, E) e agenzie.
- Le modalità di direzione e reggenza degli uffici locali e delle agenzie.
- I requisiti e le procedure per la partecipazione ai concorsi per direttori di ufficio locale e titolari di agenzia.
- Le condizioni per l'assegnazione senza concorso dei posti di titolare di agenzia.
A chi si applica questa norma?
- Il personale che aspira a diventare direttore di ufficio locale o titolare di agenzia.
- I coadiutori e gli ufficiali che operano negli uffici locali e nelle agenzie.
Quali sono i punti chiave?
- Gli uffici locali sono divisi in cinque gruppi (A, B, C, D, E) e le agenzie sono uffici di minore importanza.
- La reggenza di un ufficio locale o agenzia in caso di assenza o impedimento del direttore/titolare è regolamentata, con specifiche indennità e passaggi di gestione.
- Per i concorsi a direttore di ufficio locale, sono richiesti almeno 3 o 5 anni di esperienza pregressa in qualifiche specifiche, a seconda del gruppo dell'ufficio.
- L'assegnazione di agenzie senza concorso può avvenire per il coniuge o i figli del titolare deceduto/dispensato, o per coadiutori con almeno 7 anni di servizio nell'ultimo decennio, o per titolari di ricevitorie trasformate in agenzie con almeno 3 anni di servizio e licenza media.
Giurisprudenza su questa norma
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120 ultimo aggiornamento all'atto: 29/03/1963 Variazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di uffici locali, agenzie, recapiti, ricevitorie, servizi di portalettere e relativo personale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1963) (GU n.61 del 11-03-1958 - Suppl. Ordinario) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2
"Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D, E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i criteri stabiliti nel regolamento Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle disposizioni seguenti e dal regolamento".
Art. 7"A ciascun ufficio locale è preposto un direttore coadiuvato in modo continuativo da uno o più ufficiali
Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio, l'ufficiale delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o qualora si preveda che la assenza o l'impedimento debbano protrarsi per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza è assunta previa passaggio di gestione.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
A ciascuna agenzia è preposto un titolare. Per i casi di assenza, impedimento o di altre necessità, il titolare di agenzia viene sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con l'approvazione del direttore provinciale competente.
Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa per infermità o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, è assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la responsabilità diretta del titolare. A questi è corrisposta una indennità, per ogni giornata di assenza, nella misura di un trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale indennità è pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennità, viene sospeso il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di straordinario, previsto dall'art. 28, secondo comma.
Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza continua previo passaggio di gestione. La reggenza è altresì assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, e di vacanza della agenzia, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nell'art. 16. In tale eventualità spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennità di cui all'art. 50 ed il compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma.
Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, può assentarsi dall'ufficio per non più di trenta giorni complessivi con la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Può essere consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28.
Il reggente assente è tenuto a farsi sostituire, sotto la sua diretta responsabilità ed a sue spese, dal coadiutore.
Qualora la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal figlio non coniugato o dai un parente o da un affine entro il secondo grado del titolare con lui convivente, le indennità ed il trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti della metà, salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.
Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei precedenti commi, e non sussista la possibilità di provvedere in base alle disposizioni contenute nei comuni stessi, ovvero ricorrano particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il direttore provinciale ha facoltà di affidare la reggenza:
Il provvedimento del direttore provinciale deve essere immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono le condizioni e le modalità.
Alle ricevitorie è addetto un ricevitore e ai posti di portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del presente decreto".
Art. 9
"I posti di direttore di ufficio locale sono messi a concorso non oltre un anno dalla vacanza; i posti di titolare di agenzia e di ricevitoria, ed i posti di portalettere sono messi a concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi Il concorso è unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici locali di ciascun gruppo".
Art. 10"Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre
Se il servizio è stato prestato nella sola qualità di ufficiale, i tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo nazionale o nel quadro di riserva;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Non è ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano titolari".
Art. 13
"L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 10, ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.
Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, è escluso da successivi concorsi per la durata di un quinquennio".
Art. 14
"I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza concorso sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali, con provvedimento del direttore provinciale
Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il periodo minimo di due anni è ridotto ad un anno;
I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero".
Art. 15
"Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di agenzie in base all'art. 14, lettere a), b) e c), debbono essere prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di pubblicazione"
Art. 16
"Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso, riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, è conferita la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva La disposizione del comma precedente può essere applicata anche agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e c) dell'art. 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della proroga medesima".
Art. 17
"Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente superiore a quello in cui erano classificati, purché siano in possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di "buono"
Il trattamento economico immediatamente superiore a quello attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio conservi la classifica già attribuitagli.
Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.
I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio è stato riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale è determinato il loro trattamento economico.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto meritevole, è destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia di pressoché uguale importanza di quella da lui gestita.
Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi è destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo o categoria, in cui l'ufficio stesso è stato classificato ed ha diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.
Qualora l'agenzia, venga, soppressa o trasformata in ricevitoria ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare è destinato ad altra agenzia di pressoché uguale importanza o ad altro ufficio locale dello stesso gruppo".
Art. 24
"In materia di aspettative e congedi si applicano ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni L'aspettativa per infermità, è disposta, d'ufficio o a domanda, con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio".
Art. 26
"Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D ed E restano aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai direttori provinciali L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali, può disporre limiti di orario diversi da quelli normali.
L'orario di servizio del personale degli uffici locali è normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in più turni".
Art. 27
"Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia è attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo quanto disposto nel primo comma, dell'art. 17
A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.
Ai direttori di ufficio locale di gruppo A è concessa una maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di produzione di cui all'art. 15 della summenzionata legge 8 agosto 1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.
In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del passaggio.
Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica senza demerito".
Art. 28
"L'Amministrazione ha facoltà di affidare alle agenzie servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In tal caso è dovuto al titolare dell'agenzia un Compenso aggiuntivo da determinarsi in relazione all'entità e alla durata della prestazione nei modi previsti dal regolamento Al titolare dell'agenzia è dovuto, inoltre, un contributo nella spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso giornaliero da una quattro ore di lavoro straordinario secondo la diversa importanza dell'agenzia nel modo stabilito dal regolamento.
Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore si tiene conto della misura prevista dalle disposizioni vigenti per il compenso per servizio straordinario al personale avente il trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Nessun contributo per il coadiutore e dovuto ai titolari di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore".
Art. 29
"Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrispondente per le spese di gestione un assegno forfettario nella misura, e nei modi previsti dal regolamento Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una integrazione dell'assegno di cui al precedente comma, l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali determina a maggior somma da rimborsare. In tali eventualità, l'Amministrazione può concedere congrui anticipi.
Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei mobili, alla pulizia, alla illuminazione, al riscaldamento, ai materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione dell'ufficio.
All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali provvede direttamente l'Amministrazione.
Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre prestazioni attinenti ai servizi accessori.
Non è dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.
Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, può provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa misura l'assegno forfettario di cui al primo comma.".