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Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 1969, n. 353

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, aggiornando i corsi di perfezionamento e specializzazione offerti dall'ateneo. Si concentra in particolare sulla riorganizzazione della scuola di perfezionamento in scienze amministrative e sull'istituzione di nuove scuole.

Per chi: L'Università degli studi di Bologna e le sue facoltà, in particolare quella di economia e commercio; Gli studenti laureati interessati a corsi di perfezionamento e specializzazione nelle aree delle scienze amministrative, storia economica, geografia, filologia moderna, biblioteconomia e archivistica.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto amministrativo
Articoli
23
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • La struttura e il programma del corso biennale di formazione e perfezionamento in scienze amministrative.
  • L'istituzione di una scuola di specializzazione in storia economica annessa alla facoltà di economia e commercio.
  • L'istituzione di una scuola di perfezionamento in geografia annessa alla facoltà di economia e commercio.
  • Modifiche agli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna e ai requisiti di accesso alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica.

A chi si applica questa norma?

  • L'Università degli studi di Bologna e le sue facoltà, in particolare quella di economia e commercio.
  • Gli studenti laureati interessati a corsi di perfezionamento e specializzazione nelle aree delle scienze amministrative, storia economica, geografia, filologia moderna, biblioteconomia e archivistica.

Quali sono i punti chiave?

  • Il corso biennale in scienze amministrative prevede un programma comune nel primo anno e indirizzi specialistici (giuridico o tecnico) nel secondo anno.
  • La scuola di specializzazione in storia economica ha una durata di due anni e accetta laureati in diverse discipline umanistiche ed economiche.
  • La scuola di perfezionamento in geografia ha una durata di due anni e mira a preparare i laureati all'insegnamento e all'attività professionale.
  • Gli articoli 259, 260 e 261, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia, sono soppressi.

Diritto amministrativo

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Diritto amministrativo

Testo della legge

Testo della legge
Indice (23)
  1. Art. 181
  2. Art. 182 I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario
  3. Art. 222
  4. Art. 223
  5. Art. 224 La scuola ha la durata di due anni
  6. Art. 225 La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti
  7. Art. 226
  8. Art. 227 Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono
  9. Art. 228
  10. Art. 229
  11. Art. 230 I proventi della scuola sono costituiti
  12. Art. 231
  13. Art. 232
  14. Art. 233
  15. Art. 234
  16. Art. 235 La scuola ha la durata di due anni
  17. Art. 236
  18. Art. 237 Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università
  19. Art. 238 Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di l
  20. Art. 239 Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativa
  21. Art. 240
  22. Art. 241 I proventi della scuola sono costituiti
  23. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 353 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.176 del 14-07-1969) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle, autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 181 e 182 relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 181

Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il secondo anno Gli insegnamenti del primo anno di corso biennale sono i seguenti:

Materie comuni obbligatorie:

1)Principi costituzionali ed amministrativi dello ordinamento italiano.
2)Contabilità pubblica.
3)Programmazione e bilancio.
4)Politica economica e di mercato.
5)Amministrazione del personale.
6)Ordinamento delle Comunità, europee.
7)Elementi di statistica applicata.
8)Elementi di scienza dell'amministrazione (I).

Gli insegnamenti del secondo anno di corso sono i seguenti:

Indirizzo giuridico:

1)Diritto amministrativo speciale.
a)Atti e procedimenti amministrativi.
b)Espropriazione ed urbanistica.
c)Il rapporto di pubblico impiego.
d)I controlli amministrativi.
e)La responsabilità della pubblica amministrazione.
2)Ordinamento giuridico degli enti locali.
3)Giustizia amministrativa.
4)Pubbliche imprese.
5)Diritto pubblico dell'economia.
6)Diritto sindacale e relazioni industriali.
7)Diritto delle Comunità europee.

Indirizzo tecnico:

1)Sociologia applicata.
2)Psicologia applicata.
3)Scienza dell'amministrazione II.
4)Teoria dell'organizzazione.
5)Tecniche di organizzazione e metodo.
6)Tecniche di selezione e valutazione del personale.
7)Analisi quantitativa e ricerca operativa.
8)Metodologia della ricerca.

Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.

Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un esame orale per ciascuna materia.

Durante il secondo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto, sostenendone i relativi esami orali.

Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, con oggetto rientrante nell'ambito delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto.

Disposizione transitoria Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, si iscrivono al secondo anno del corso sono tenuti alla scelta dell'indirizzo con conseguente obbligo di frequenze ed esami relativamente agli insegnamenti che essi non hanno ancora sostenuto alla fine del primo anno.

Art. 182I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario

Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai pubblici uffici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento in storia economica e in geografia annesse alla facoltà di economia e commercio.

Scuola di specializzazione in storia economica

Art. 222

Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di specializzazione in storia economica. Essa funziona presso l'istituto di storia economica e sociale della facoltà

Art. 223

Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere e filosofia, in materie letterarie, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze economiche

Art. 224La scuola ha la durata di due anni

Art. 225La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti

È direttore della scuola il direttore dell'istituto di storia economica.

Art. 226Le lezioni in genere sono mutuate dagli insegnamenti della facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'Università di Bologna

Art. 227Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono

1)Storia economica;
2)Storia delle dottrine economiche;
3)Economia politica;
4)Paleografia;
5)Storia del diritto italiano;
6)Statistica;
7)Latino;
8)Fonti della storia economica;
9)Storia sociale.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 228

Gli allievi debbono partecipare all'attività scientifica dell'istituto e preparare delle monografie originali, per cui si renderà necessario lo studio di alcune materie complementari da scegliersi d'accordo col direttore della scuola. Queste materie, che potranno essere insegnate attraverso seminari od esercitazioni, si riferiscono a tutti gli insegnamenti che possono interessare la storia economica anche indirettamente

Art. 229

Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto relativamente alle materie fondamentali e preparare una monografia scritta in tema di storia economica

Art. 230I proventi della scuola sono costituiti

a)dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;
b)da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decide di accogliere.

Art. 231

L'esame finale che avrà per oggetto la discussione della monografia presentata dal candidato sarà sostenuto di fronte ad una commissione di sette membri presieduta dal direttore della scuola Scuola di perfezionamento in geografia

Art. 232Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di perfezionamento in geografia. Essa funziona presso l'istituto di geografia economica della facoltà

Art. 233La scuola ha lo scopo di valorizzare gli studi di geografia al fine di preparare i laureati sia all'insegnamento che all'attività professionale

Art. 234

Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere, in materie letterarie, in scienze geologiche, in scienze politiche, nonché coloro che hanno conseguito un diploma di laurea che dia titolo a sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento della geografia

Art. 235La scuola ha la durata di due anni

Art. 236

La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti. Il direttore e il vice direttore sono eletti dal consiglio di facoltà per un biennio e alla scadenza possono essere confermati

Art. 237Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà

Art. 238Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di laurea dell'Università di Bologna

1)Geografia;
2)Geografia economica;
3)Geografia politica;
4)Geografia fisica.

Gli insegnamenti complementari sono:

1)Geografia regionale;
2)Geografia applicata;
3)Geografia sociale;
4)Geografia del turismo;
5)Geografia urbana;
6)Didattica della geografia;
7)Storia delle esplorazioni geografiche;
8)Merceologia;
9)Sociologia;
10)Statistica economica e demografica.

Saranno altresì impartite esercitazioni di: a) cartografia; b) elementi di geologia; c) statistica per geografi.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 239Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativamente a

1)i quattro insegnamenti fondamentali;
2)tre insegnamenti complementari a loro scelta, concordati con la direzione della scuola.

Gli iscritti dovranno altresì sostenere un colloquio relativo agli argomenti su cui vertono le esercitazioni.

Art. 240

L'esame finale della scuola, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato i prescritti esami, consiste nella discussione su un tema svolto dal candidato e sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di sette membri presieduti dal direttore, della scuola

Art. 241I proventi della scuola sono costituiti

a)dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;
b)da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decida di accogliere.

Art. 243 (già 224). - All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna è aggiunto quello di filologia italiana.

Art. 247 (già 228), relativo alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica è modificato nel modo seguente: "Alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza e in scienze politiche presso le rispettive facoltà, nonché in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere presso la facoltà di magistero o in lingue e letterature straniere presso le relative facoltà".

Gli articoli 259, 260 e 261 (già 240, 241 e 242), relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 112. - CARUSO

Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle, autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 181 e 182 relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 181

Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il secondo anno Gli insegnamenti del primo anno di corso biennale sono i seguenti:

Materie comuni obbligatorie:

1)Principi costituzionali ed amministrativi dello ordinamento italiano.
2)Contabilità pubblica.
3)Programmazione e bilancio.
4)Politica economica e di mercato.
5)Amministrazione del personale.
6)Ordinamento delle Comunità, europee.
7)Elementi di statistica applicata.
8)Elementi di scienza dell'amministrazione (I).

Gli insegnamenti del secondo anno di corso sono i seguenti:

Indirizzo giuridico:

1)Diritto amministrativo speciale.
a)Atti e procedimenti amministrativi.
b)Espropriazione ed urbanistica.
c)Il rapporto di pubblico impiego.
d)I controlli amministrativi.
e)La responsabilità della pubblica amministrazione.
2)Ordinamento giuridico degli enti locali.
3)Giustizia amministrativa.
4)Pubbliche imprese.
5)Diritto pubblico dell'economia.
6)Diritto sindacale e relazioni industriali.
7)Diritto delle Comunità europee.

Indirizzo tecnico:

1)Sociologia applicata.
2)Psicologia applicata.
3)Scienza dell'amministrazione II.
4)Teoria dell'organizzazione.
5)Tecniche di organizzazione e metodo.
6)Tecniche di selezione e valutazione del personale.
7)Analisi quantitativa e ricerca operativa.
8)Metodologia della ricerca.

Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.

Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un esame orale per ciascuna materia.

Durante il secondo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto, sostenendone i relativi esami orali.

Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, con oggetto rientrante nell'ambito delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto.

Disposizione transitoria Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, si iscrivono al secondo anno del corso sono tenuti alla scelta dell'indirizzo con conseguente obbligo di frequenze ed esami relativamente agli insegnamenti che essi non hanno ancora sostenuto alla fine del primo anno.

Art. 182I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario

Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai pubblici uffici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.

Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento in storia economica e in geografia annesse alla facoltà di economia e commercio.

Scuola di specializzazione in storia economica

Art. 222

Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di specializzazione in storia economica. Essa funziona presso l'istituto di storia economica e sociale della facoltà

Art. 223

Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere e filosofia, in materie letterarie, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze economiche

Art. 224La scuola ha la durata di due anni

Art. 225La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti

È direttore della scuola il direttore dell'istituto di storia economica.

Art. 226Le lezioni in genere sono mutuate dagli insegnamenti della facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'Università di Bologna

Art. 227Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono

1)Storia economica;
2)Storia delle dottrine economiche;
3)Economia politica;
4)Paleografia;
5)Storia del diritto italiano;
6)Statistica;
7)Latino;
8)Fonti della storia economica;
9)Storia sociale.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 228

Gli allievi debbono partecipare all'attività scientifica dell'istituto e preparare delle monografie originali, per cui si renderà necessario lo studio di alcune materie complementari da scegliersi d'accordo col direttore della scuola. Queste materie, che potranno essere insegnate attraverso seminari od esercitazioni, si riferiscono a tutti gli insegnamenti che possono interessare la storia economica anche indirettamente

Art. 229

Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto relativamente alle materie fondamentali e preparare una monografia scritta in tema di storia economica

Art. 230I proventi della scuola sono costituiti

a)dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;
b)da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decide di accogliere.

Art. 231

L'esame finale che avrà per oggetto la discussione della monografia presentata dal candidato sarà sostenuto di fronte ad una commissione di sette membri presieduta dal direttore della scuola Scuola di perfezionamento in geografia

Art. 232Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di perfezionamento in geografia. Essa funziona presso l'istituto di geografia economica della facoltà

Art. 233La scuola ha lo scopo di valorizzare gli studi di geografia al fine di preparare i laureati sia all'insegnamento che all'attività professionale

Art. 234

Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere, in materie letterarie, in scienze geologiche, in scienze politiche, nonché coloro che hanno conseguito un diploma di laurea che dia titolo a sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento della geografia

Art. 235La scuola ha la durata di due anni

Art. 236

La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti. Il direttore e il vice direttore sono eletti dal consiglio di facoltà per un biennio e alla scadenza possono essere confermati

Art. 237Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà

Art. 238Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di laurea dell'Università di Bologna

1)Geografia;
2)Geografia economica;
3)Geografia politica;
4)Geografia fisica.

Gli insegnamenti complementari sono:

1)Geografia regionale;
2)Geografia applicata;
3)Geografia sociale;
4)Geografia del turismo;
5)Geografia urbana;
6)Didattica della geografia;
7)Storia delle esplorazioni geografiche;
8)Merceologia;
9)Sociologia;
10)Statistica economica e demografica.

Saranno altresì impartite esercitazioni di: a) cartografia; b) elementi di geologia; c) statistica per geografi.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.

Art. 239Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativamente a

1)i quattro insegnamenti fondamentali;
2)tre insegnamenti complementari a loro scelta, concordati con la direzione della scuola.

Gli iscritti dovranno altresì sostenere un colloquio relativo agli argomenti su cui vertono le esercitazioni.

Art. 240

L'esame finale della scuola, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato i prescritti esami, consiste nella discussione su un tema svolto dal candidato e sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di sette membri presieduti dal direttore, della scuola

Art. 241I proventi della scuola sono costituiti

a)dalle tasse di iscrizione e frequenza e dalla soprattassa di esame;
b)da contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il direttore della scuola decida di accogliere.

Art. 243 (già 224). - All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna è aggiunto quello di filologia italiana.

Art. 247 (già 228), relativo alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica è modificato nel modo seguente: "Alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza e in scienze politiche presso le rispettive facoltà, nonché in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere presso la facoltà di magistero o in lingue e letterature straniere presso le relative facoltà".

Gli articoli 259, 260 e 261 (già 240, 241 e 242), relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 112. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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