Decreto del presidente della repubblica 14 maggio 1969, n. 353
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto modifica lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, aggiornando i corsi di studio e le scuole di specializzazione e perfezionamento. Si concentra principalmente sulla riorganizzazione della scuola di perfezionamento in scienze amministrative e sull'istituzione di nuove scuole in storia economica e geografia.
Per chi: L'Università degli studi di Bologna e le sue autorità accademiche; Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di perfezionamento e specializzazione menzionati.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto amministrativo
- Articoli
- 23
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La struttura e il programma del corso biennale di formazione e perfezionamento in scienze amministrative.
- L'istituzione e il funzionamento della scuola di specializzazione in storia economica.
- L'istituzione e il funzionamento della scuola di perfezionamento in geografia.
- Le modifiche agli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna e ai requisiti di accesso alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica.
A chi si applica questa norma?
- L'Università degli studi di Bologna e le sue autorità accademiche.
- Gli studenti iscritti o che intendono iscriversi ai corsi di perfezionamento e specializzazione menzionati.
Quali sono i punti chiave?
- Il corso biennale in scienze amministrative si articola in un programma comune per il primo anno e in indirizzi specialistici (giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo) per il secondo anno.
- La scuola di specializzazione in storia economica e la scuola di perfezionamento in geografia hanno entrambe una durata di due anni.
- I proventi di queste scuole sono costituiti da tasse di iscrizione e frequenza, soprattasse d'esame e contributi da enti vari.
- Sono abrogati gli articoli 259, 260 e 261 relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia.
Diritto amministrativo
Testo della legge
Testo della legge
Indice (23)
- Art. 181
- Art. 182 I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario
- Art. 222
- Art. 223
- Art. 224 La scuola ha la durata di due anni
- Art. 225 La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti
- Art. 226
- Art. 227 Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono
- Art. 228
- Art. 229
- Art. 230 I proventi della scuola sono costituiti
- Art. 231
- Art. 232
- Art. 233
- Art. 234
- Art. 235 La scuola ha la durata di due anni
- Art. 236
- Art. 237 Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università
- Art. 238 Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di l
- Art. 239 Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativa
- Art. 240
- Art. 241 I proventi della scuola sono costituiti
- Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969, n. 353 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna. (GU n.176 del 14-07-1969) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle, autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 181 e 182 relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 181
Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il secondo anno Gli insegnamenti del primo anno di corso biennale sono i seguenti:
Materie comuni obbligatorie:
Gli insegnamenti del secondo anno di corso sono i seguenti:
Indirizzo giuridico:
Indirizzo tecnico:
Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.
Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un esame orale per ciascuna materia.
Durante il secondo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto, sostenendone i relativi esami orali.
Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, con oggetto rientrante nell'ambito delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto.
Disposizione transitoria Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, si iscrivono al secondo anno del corso sono tenuti alla scelta dell'indirizzo con conseguente obbligo di frequenze ed esami relativamente agli insegnamenti che essi non hanno ancora sostenuto alla fine del primo anno.
Art. 182I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario
Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai pubblici uffici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.
Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento in storia economica e in geografia annesse alla facoltà di economia e commercio.
Scuola di specializzazione in storia economica
Art. 222
Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di specializzazione in storia economica. Essa funziona presso l'istituto di storia economica e sociale della facoltà
Art. 223
Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere e filosofia, in materie letterarie, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze economiche
Art. 224La scuola ha la durata di due anni
Art. 225La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti
È direttore della scuola il direttore dell'istituto di storia economica.
Art. 226Le lezioni in genere sono mutuate dagli insegnamenti della facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'Università di Bologna
Art. 227Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono
Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 228
Gli allievi debbono partecipare all'attività scientifica dell'istituto e preparare delle monografie originali, per cui si renderà necessario lo studio di alcune materie complementari da scegliersi d'accordo col direttore della scuola. Queste materie, che potranno essere insegnate attraverso seminari od esercitazioni, si riferiscono a tutti gli insegnamenti che possono interessare la storia economica anche indirettamente
Art. 229
Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto relativamente alle materie fondamentali e preparare una monografia scritta in tema di storia economica
Art. 230I proventi della scuola sono costituiti
Art. 231
L'esame finale che avrà per oggetto la discussione della monografia presentata dal candidato sarà sostenuto di fronte ad una commissione di sette membri presieduta dal direttore della scuola Scuola di perfezionamento in geografia
Art. 232Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di perfezionamento in geografia. Essa funziona presso l'istituto di geografia economica della facoltà
Art. 233La scuola ha lo scopo di valorizzare gli studi di geografia al fine di preparare i laureati sia all'insegnamento che all'attività professionale
Art. 234
Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere, in materie letterarie, in scienze geologiche, in scienze politiche, nonché coloro che hanno conseguito un diploma di laurea che dia titolo a sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento della geografia
Art. 235La scuola ha la durata di due anni
Art. 236
La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti. Il direttore e il vice direttore sono eletti dal consiglio di facoltà per un biennio e alla scadenza possono essere confermati
Art. 237Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà
Art. 238Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di laurea dell'Università di Bologna
Gli insegnamenti complementari sono:
Saranno altresì impartite esercitazioni di: a) cartografia; b) elementi di geologia; c) statistica per geografi.
Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 239Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativamente a
Gli iscritti dovranno altresì sostenere un colloquio relativo agli argomenti su cui vertono le esercitazioni.
Art. 240
L'esame finale della scuola, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato i prescritti esami, consiste nella discussione su un tema svolto dal candidato e sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di sette membri presieduti dal direttore, della scuola
Art. 241I proventi della scuola sono costituiti
Art. 243 (già 224). - All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna è aggiunto quello di filologia italiana.
Art. 247 (già 228), relativo alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica è modificato nel modo seguente: "Alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza e in scienze politiche presso le rispettive facoltà, nonché in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere presso la facoltà di magistero o in lingue e letterature straniere presso le relative facoltà".
Gli articoli 259, 260 e 261 (già 240, 241 e 242), relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 112. - CARUSO
Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle, autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 181 e 182 relativi alla scuola di perfezionamento in scienze amministrative sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 181
Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed in una serie di insegnamenti a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo, per il secondo anno Gli insegnamenti del primo anno di corso biennale sono i seguenti:
Materie comuni obbligatorie:
Gli insegnamenti del secondo anno di corso sono i seguenti:
Indirizzo giuridico:
Indirizzo tecnico:
Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze.
Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un esame orale per ciascuna materia.
Durante il secondo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto, sostenendone i relativi esami orali.
Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, con oggetto rientrante nell'ambito delle materie corrispondenti all'indirizzo da essi prescelto.
Disposizione transitoria Gli allievi che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria, si iscrivono al secondo anno del corso sono tenuti alla scelta dell'indirizzo con conseguente obbligo di frequenze ed esami relativamente agli insegnamenti che essi non hanno ancora sostenuto alla fine del primo anno.
Art. 182I corsi sono integrati da esercitazioni di seminario
Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai pubblici uffici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento.
Dopo l'art. 221 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione e di perfezionamento in storia economica e in geografia annesse alla facoltà di economia e commercio.
Scuola di specializzazione in storia economica
Art. 222
Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di specializzazione in storia economica. Essa funziona presso l'istituto di storia economica e sociale della facoltà
Art. 223
Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere e filosofia, in materie letterarie, in scienze politiche, in giurisprudenza, in scienze economiche
Art. 224La scuola ha la durata di due anni
Art. 225La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti
È direttore della scuola il direttore dell'istituto di storia economica.
Art. 226Le lezioni in genere sono mutuate dagli insegnamenti della facoltà di economia e commercio e di altre facoltà dell'Università di Bologna
Art. 227Gli insegnamenti della scuola a carattere cattedratico sono
Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 228
Gli allievi debbono partecipare all'attività scientifica dell'istituto e preparare delle monografie originali, per cui si renderà necessario lo studio di alcune materie complementari da scegliersi d'accordo col direttore della scuola. Queste materie, che potranno essere insegnate attraverso seminari od esercitazioni, si riferiscono a tutti gli insegnamenti che possono interessare la storia economica anche indirettamente
Art. 229
Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere gli esami di profitto relativamente alle materie fondamentali e preparare una monografia scritta in tema di storia economica
Art. 230I proventi della scuola sono costituiti
Art. 231
L'esame finale che avrà per oggetto la discussione della monografia presentata dal candidato sarà sostenuto di fronte ad una commissione di sette membri presieduta dal direttore della scuola Scuola di perfezionamento in geografia
Art. 232Alla facoltà di economia e commercio è annessa una scuola di perfezionamento in geografia. Essa funziona presso l'istituto di geografia economica della facoltà
Art. 233La scuola ha lo scopo di valorizzare gli studi di geografia al fine di preparare i laureati sia all'insegnamento che all'attività professionale
Art. 234
Alla scuola possono accedere i laureati in economia e commercio, in lettere, in materie letterarie, in scienze geologiche, in scienze politiche, nonché coloro che hanno conseguito un diploma di laurea che dia titolo a sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento della geografia
Art. 235La scuola ha la durata di due anni
Art. 236
La scuola ha un direttore, un vice direttore e un corpo di docenti. Il direttore e il vice direttore sono eletti dal consiglio di facoltà per un biennio e alla scadenza possono essere confermati
Art. 237Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del consiglio di facoltà
Art. 238Gli insegnamenti fondamentali della scuola sono mutuati dai corsi di laurea dell'Università di Bologna
Gli insegnamenti complementari sono:
Saranno altresì impartite esercitazioni di: a) cartografia; b) elementi di geologia; c) statistica per geografi.
Gli insegnamenti potranno essere integrati da esercitazioni, seminari, conferenze e altre forme didattiche, su delibera del consiglio di facoltà.
Art. 239Gli iscritti alla scuola dovranno sostenere esami di profitto relativamente a
Gli iscritti dovranno altresì sostenere un colloquio relativo agli argomenti su cui vertono le esercitazioni.
Art. 240
L'esame finale della scuola, al quale gli iscritti potranno presentarsi dopo aver superato i prescritti esami, consiste nella discussione su un tema svolto dal candidato e sarà sostenuto di fronte ad una commissione composta di sette membri presieduti dal direttore, della scuola
Art. 241I proventi della scuola sono costituiti
Art. 243 (già 224). - All'elenco degli insegnamenti complementari della scuola di perfezionamento in filologia moderna è aggiunto quello di filologia italiana.
Art. 247 (già 228), relativo alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica è modificato nel modo seguente: "Alla scuola di perfezionamento in biblioteconomia e archivistica possono essere iscritti i laureati in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne, in giurisprudenza e in scienze politiche presso le rispettive facoltà, nonché in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere presso la facoltà di magistero o in lingue e letterature straniere presso le relative facoltà".
Gli articoli 259, 260 e 261 (già 240, 241 e 242), relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in geografia presso la facoltà di lettere e filosofia sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 112. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi