Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)) e per la continuità…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogando lo stato di emergenza e alcune scadenze, e stabilendo nuove regole per il contenimento del virus.
Per chi: Tutti i cittadini, per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; Gli enti e le istituzioni coinvolte nelle consultazioni elettorali e negli adempimenti fiscali.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Decisioni giudiziarie
- 8
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Il differimento di alcune scadenze relative a consultazioni elettorali e adempimenti fiscali.
- La continuità operativa del sistema di allerta COVID.
A chi si applica questa norma?
- Tutti i cittadini, per quanto riguarda l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Gli enti e le istituzioni coinvolte nelle consultazioni elettorali e negli adempimenti fiscali.
- L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e i soggetti tenuti a fornire dati.
Quali sono i punti chiave?
- Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 gennaio 2021.
- È obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzarli nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, salvo eccezioni (attività sportiva, bambini sotto i sei anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili).
- I termini per la fornitura dei dati all'ISTAT, compresi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021.
- Il termine per il versamento dell'IMU previsto per il 16 dicembre 2020 rimane fermo, ma l'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata su atti pubblicati successivamente e quella versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.
Giurisprudenza su questa norma
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 ultimo aggiornamento all'atto: 24/07/2021 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)) e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ((, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale)). (20G00144) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/10/2020 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 03/12/2020, n. 300). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021) (GU n.248 del 07-10-2020) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di dare attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
6-bis) al numero 32, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza";
4-bis. All'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021".
4-ter. Al fine di garantire la qualità delle indagini effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi degli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel periodo dello stato emergenziale da COVID-19, i termini per la fornitura dei dati da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7, compresi nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono riaperti fino al 31 marzo 2021. L'ISTAT provvede alla riapertura delle relative piattaforme informatiche o alla comunicazione delle diverse modalità per la fornitura dei dati statistici da parte dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 7 fino al 31 marzo 2021, data dalla quale decorrono i termini per l'accertamento delle violazioni.
4-quater. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 aprile 2021".
4-quinquies. All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021".
4-sexies. Resta fermo il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) previsto per il 16 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Diparti-mento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4-septies. L'eventuale differenza positiva tra l'IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l'imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".
4-novies. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2021".
4-decies. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole: "entro il 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2021".
4-undecies. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, della comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM(2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, lettera b), numeri 3) e 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
4-duodecies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dalla data del 17 marzo 2020 e fino al 15 dicembre 2020, non si applica l'articolo 11, comma 15, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Nel suddetto periodo, agli organi delle società in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti.
4-terdecies. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e le candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
4-quaterdecies. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale. (2) ((5)) 4-sexiesdecies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
4-septiesdecies. Dall'attuazione dei commi da 4-terdecies a 4-sexiesdecies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-duodevicies. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei ministri.
4-undevicies. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dal D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-ter) che "I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica".