Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 – Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo introduce misure per semplificare e razionalizzare le norme relative alla riscossione dei tributi, in attuazione di una legge delega del 2014. L'obiettivo è rendere il sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, migliorando l'efficienza della riscossione e tutelando i diritti del contribuente.
Per chi: I contribuenti con debiti tributari; Gli enti creditori e i concessionari della riscossione.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La sospensione legale della riscossione.
- Le modalità di comunicazione dell'esito dell'esame delle dichiarazioni da parte dell'ente creditore.
- La non ammissibilità della reiterazione di alcune dichiarazioni per la sospensione della riscossione.
- I casi in cui l'annullamento non opera per motivi diversi da quelli previsti.
A chi si applica questa norma?
- I contribuenti con debiti tributari.
- Gli enti creditori e i concessionari della riscossione.
Quali sono i punti chiave?
- Il termine per alcune comunicazioni passa da "novanta" a "sessanta" giorni, a pena di decadenza.
- La reiterazione di una dichiarazione per la sospensione della riscossione non è ammessa e non sospende le iniziative di riscossione.
- L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati o in caso di sospensione giudiziale/amministrativa o sentenza non definitiva di annullamento del credito.
- Vengono abrogate alcune disposizioni relative alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale da parte del debitore.
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/2015 Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00170) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015) (GU n.233 del 07-10-2015 - Suppl. Ordinario n. 55) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014: articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico; articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi; articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della Repubblica del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 settembre 2015;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Sospensione legale della riscossione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali: (Omissis).
Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, lettera a), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 3. (Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale) 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1 e con particolare osservanza dei principi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo art. 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:
Il testo vigente dell'art. 6, comma 5, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 6. (Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli) (Omissis).
Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettera l), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 9. (Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo) 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis).
Il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lettera e), della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 10. (Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali) 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: (Omissis).
Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della citata legge 11 marzo 2014, n. 23 è il seguente: "Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura) (Omissis).
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 1, commi dal 538 al 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), come modificati dal presente decreto, è il seguente: "Art. 1. (Omissis).
539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.".
Il testo dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente: "Art. 49. (Espropriazione forzata) 1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione.
1-ter (Abrogato).
1-quater (Abrogato).