Normattiva - Il portale della legge vigente – Legge 1 marzo 1986, n. 64 - Primo piano annuale di attuazione Contrattazione programmata - Coordinamento delle agevolazioni finanziarie
Di che cosa tratta questa norma?
Questa delibera stabilisce le modalità per l'applicazione di agevolazioni finanziarie a iniziative industriali e di ricerca, in particolare nel Mezzogiorno, nell'ambito della contrattazione programmata. Mira a coordinare gli incentivi per favorire l'ammodernamento e l'espansione del sistema produttivo.
Per chi: Iniziative industriali e centri di ricerca che rientrano in piani progettuali nell'ambito della contrattazione programmata; Grandi gruppi industriali nazionali e internazionali coinvolti nella realizzazione di azioni integrate nel Mezzogiorno.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'ammissibilità agli incentivi di iniziative produttive non rientranti nei comparti agevolabili, purché connesse a un piano progettuale più ampio.
- La possibilità di riconoscere una maggiorazione del contributo per iniziative industriali e centri di ricerca con rilevanza tecnologica o correlati a progetti di ricerca prioritari.
- L'applicazione di un meccanismo di incentivazione per iniziative sostitutive che mantengano i livelli occupazionali, anche in aree non caratterizzate da grave disoccupazione.
- La determinazione dell'ammissibilità alle agevolazioni da parte del CIPI nell'ambito del contratto di programma.
A chi si applica questa norma?
- Iniziative industriali e centri di ricerca che rientrano in piani progettuali nell'ambito della contrattazione programmata.
- Grandi gruppi industriali nazionali e internazionali coinvolti nella realizzazione di azioni integrate nel Mezzogiorno.
Quali sono i punti chiave?
- Le iniziative possono ricevere agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente.
- È possibile ammettere agli incentivi attività produttive non direttamente agevolabili se strettamente connesse a un piano progettuale generale.
- Le iniziative industriali e i centri di ricerca possono ottenere una maggiorazione di 1/5 del contributo se presentano caratteristiche di particolare rilevanza tecnologica o sono correlati a progetti di ricerca prioritari.
- Il meccanismo di incentivazione dell'art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64, può essere applicato a iniziative sostitutive che mantengano l'occupazione, anche se gli investimenti sono localizzati in aree diverse da quelle con grave disoccupazione, purché rispondano alla logica unitaria del piano progettuale.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 181 Legge 1 marzo 1986, n. 64 - Primo piano annuale di attuazione Contrattazione programmata - Coordinamento delle agevolazioni finanziarie. note:
Entrata in vigore dell'atto: 19/06/1988 (GU n.130 del 04-06-1988) IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che stabilisce tra l'altro che le attività e iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica e al riequilibrio territoriale interno, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo;
Visto l'art. 9 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che pone tra gli obiettivi della politica industriale nel Mezzogiorno ammodernare e qualificare l'apparato produttivo, dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi nonché di centri di ricerca, contenere i consumi energetici e favorire l'occupazione;
Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985) che colloca al centro dello sviluppo l'innovazione come agente di modernizzazione dei processi organizzativi, gestionali e tecnici e come condizione di espansione di nuove linee di attività produttive;
Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale, approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987) che con riferimento agli interventi a sostegno dell'innovazione elabora un disegno strategico di mobilitazione dei grandi gruppi industriali organizzatori della domanda tecnologica per la predisposizione di piani progettuali che, collegando ricerca ed investimenti produttivi, possono spostare nel sud il baricentro del sistema scientifico e tecnologico-industriale, con la finalità ultima di espandere la capacità produttiva nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986) che introduce la contrattazione programmata al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale e considerata l'esigenza di mobilitare verso le regioni meridionali tecnologie, capitali e risorse per inserire nel tessuto economico la presenza di grandi imprenditori capaci di realizzare nuovi ed articolati complessi produttivi d'avanguardia collegati ad iniziative avanzate di ricerca e sviluppo;
Tenuto conto che il primo piano annuale di attuazione indica la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall'intervento pubblico e dalla componente privata individuata nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale ed internazionale;
Considerata inoltre l'esigenza di valorizzare ed utilizzare nel modo migliore gli interventi organici di contesto (infrastrutture generali e tecnologiche) al fine di ammodernare ed espandere l'apparato produttivo;
Attesa la necessità di disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata già stabilite dal CIPE nel primo piano annuale di attuazione;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Delibera:
Alle iniziative che fanno parte del piano progettuale proposto nell'ambito delle procedure della contrattazione programmata sono riconoscibili le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 24 marzo 1988 Il Presidente delegato: COLOMBO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al dispositivo:
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50%, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".
Art. 1IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto l'art. 1 della legge 1› marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che stabilisce tra l'altro che le attività e iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica e al riequilibrio territoriale interno, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo;
Visto l'art. 9 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986) che pone tra gli obiettivi della politica industriale nel Mezzogiorno ammodernare e qualificare l'apparato produttivo, dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi nonché di centri di ricerca, contenere i consumi energetici e favorire l'occupazione;
Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985) che colloca al centro dello sviluppo l'innovazione come agente di modernizzazione dei processi organizzativi, gestionali e tecnici e come condizione di espansione di nuove linee di attività produttive;
Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale, approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987) che con riferimento agli interventi a sostegno dell'innovazione elabora un disegno strategico di mobilitazione dei grandi gruppi industriali organizzatori della domanda tecnologica per la predisposizione di piani progettuali che, collegando ricerca ed investimenti produttivi, possono spostare nel sud il baricentro del sistema scientifico e tecnologico-industriale, con la finalità ultima di espandere la capacità produttiva nel Mezzogiorno;
Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986) che introduce la contrattazione programmata al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale e considerata l'esigenza di mobilitare verso le regioni meridionali tecnologie, capitali e risorse per inserire nel tessuto economico la presenza di grandi imprenditori capaci di realizzare nuovi ed articolati complessi produttivi d'avanguardia collegati ad iniziative avanzate di ricerca e sviluppo;
Tenuto conto che il primo piano annuale di attuazione indica la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall'intervento pubblico e dalla componente privata individuata nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale ed internazionale;
Considerata inoltre l'esigenza di valorizzare ed utilizzare nel modo migliore gli interventi organici di contesto (infrastrutture generali e tecnologiche) al fine di ammodernare ed espandere l'apparato produttivo;
Attesa la necessità di disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata già stabilite dal CIPE nel primo piano annuale di attuazione;
Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;
Delibera:
Alle iniziative che fanno parte del piano progettuale proposto nell'ambito delle procedure della contrattazione programmata sono riconoscibili le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:
La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Roma, addì 24 marzo 1988 Il Presidente delegato: COLOMBO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al dispositivo:
La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.
Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50%, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:
Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.
Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.
Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro".